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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13483 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva recuperato a tassazione IRPEF, per il periodo d’imposta 2000, le plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni destinati, secondo lo strumento urbanistico, a zona residenziale PEEP, parco, gioco e sport, parcheggi e attrezzature di interesse comune. M.B. aveva eccepito la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento e sostenuto che i terreni, per la loro destinazione e i vincoli urbanistici, fossero assimilabili ad aree agricole e che la cessione non producesse plusvalenze imponibili. In cassazione ha contestato inoltre la correzione del dispositivo della sentenza regionale per asserita violazione del contraddittorio e l’applicazione della proroga biennale dei termini prevista dalla legge sul condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’ordinanza di correzione non è autonomamente impugnabile e la censura sui suoi vizi procedurali non indicava contestazioni sul merito sostanziale della correzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava adeguatamente l’accertamento della CTR secondo cui M.B. non aveva indicato i redditi controversi né nella dichiarazione originaria né in quella integrativa; correttamente, quindi, l’accertamento era stato ritenuto tempestivo, essendo applicabile la proroga biennale. La notifica del 30 gennaio 2006 per i redditi del 2000 è stata così considerata tempestiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto al vizio motivazionale, formulato genericamente e senza il necessario momento di sintesi, e infondato quanto alla violazione di legge: anche le aree soggette a vincoli e destinate a servizi pubblici possono generare plusvalenze imponibili se presentano concreta potenzialità edificatoria. È rimasto quindi confermato l’avviso di accertamento. M.B. è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate 4.500 euro di spese processuali, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Artt. 287 e 288 c.p.c.

    L'ordinanza di correzione, quale provvedimento sostanzialmente amministrativo, non è autonomamente impugnabile neppure ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. 6.12.2000, n. 15508).

    La correzione della sentenza non è impugnabile autonomamente; la contestazione dei suoi vizi procedurali richiede una censura che investa anche gli effetti sostanziali della correzione e la fondatezza del provvedimento.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973

    La disposizione stabilisce il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento; nel caso concreto il termine ordinario è stato ritenuto prorogato di due anni in applicazione della legge n. 289 del 2002.

  • Artt. 8, 9 e 10 della legge n. 289 del 2002

    In tema di condono fiscale, l'esclusione dei redditi a tassazione separata dalla definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 9 consente all'Amministrazione finanziaria di procedere ad attività di accertamento sugli stessi, beneficiando della proroga dei termini di cui al successivo art. 10, senza che operi la preclusione prevista dallo stesso art. 9, comma 10.

    I redditi soggetti a tassazione separata non rientrano nella definizione automatica, ma possono essere oggetto di dichiarazione integrativa secondo l’art. 8; se non risultano regolarmente inclusi nella definizione, l’Amministrazione può accertarli avvalendosi della proroga biennale prevista dall’art. 10.

  • Art. 17, comma 1, lett. g-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986

    La disposizione individua redditi soggetti a tassazione separata; nella controversia la relativa qualificazione è stata rilevante per stabilire l’applicabilità della proroga dei termini di accertamento.

  • Art. 81, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 67

    Le aree comprese nella zona G quali definite dallo strumento urbanistico ed ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, destinate ad opere di urbanizzazione "per servizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzature scolastiche, sociali, culturali, assistenziali, a verde pubblico e parcheggio o per servizi di quartiere con particolare destinazione a verde pubblico", sono da ritenersi edificabili, comportando, in caso di relativa cessione a titolo oneroso, la determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b).

    La plusvalenza da cessione può essere imponibile anche per aree destinate a servizi di quartiere, verde pubblico o parcheggio: la destinazione pubblicistica o la presenza di vincoli non escludono da sole la potenzialità edificatoria rilevante ai fini fiscali.

  • Art. 53 della Costituzione

    La potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell'area all'edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost.

    La concreta potenzialità edificatoria, anche se limitata e riferita a un’area vincolata, può incidere sul valore del terreno e costituire un indice di capacità contributiva giustificativo dell’imposizione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per il ricorso soggetto alla disciplina applicabile ratione temporis, la censura motivazionale doveva essere accompagnata da un momento di sintesi specifico; la sua mancanza ha comportato l’inammissibilità del relativo profilo.

Massime di principio

  • La destinazione urbanistica a verde, parco, sport, parcheggio o servizi pubblici non esclude automaticamente l’imponibilità della plusvalenza: occorre valutare la concreta potenzialità edificatoria dell’area, anche alla luce degli strumenti urbanistici e di elementi oggettivi.
  • La presenza di vincoli pubblicistici non equivale necessariamente a inedificabilità assoluta. Se sono consentite strutture coerenti con la destinazione urbanistica o sussiste una concreta attitudine edificatoria, la cessione può generare una plusvalenza imponibile.
  • Per stabilire se un accertamento sia tempestivo in presenza di una definizione o dichiarazione integrativa da condono, occorre verificare quali redditi siano stati effettivamente indicati e quale regime fiscale sia loro applicabile; la mera presentazione di una dichiarazione integrativa non dimostra che vi siano stati inclusi tutti i redditi contestati.
  • La correzione di una sentenza non si contesta autonomamente per un mero vizio del procedimento: occorre formulare una censura ammissibile che investa anche la legittimità sostanziale della correzione e i suoi effetti.

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