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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11149/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente di un ente camerale aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità sia del mancato conferimento di una posizione organizzativa con responsabilità di servizio, sia dell'assegnazione a mansioni ritenute inferiori rispetto alla categoria di inquadramento, con domanda risarcitoria. Il tribunale aveva riconosciuto solo l'illegittimità della procedura di assegnazione delle posizioni organizzative e ordinato la rinnovazione della selezione; la corte d'appello, su impugnazione della lavoratrice, aveva poi accertato anche il demansionamento e condannato l'ente al risarcimento dei danni, compreso quello da perdita di chance. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2103 c.c., dell'art. 17 d.lgs. 165/2001 e delle declaratorie contrattuali, sostenendo che la categoria di inquadramento della dipendente non richiedesse aspetti discrezionali/decisionali e che la corte territoriale avesse male apprezzato le mansioni concretamente svolte; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto poche le pratiche sanzionatorie e non avrebbe considerato documentazione prodotta; 3) violazione delle norme sul danno da demansionamento, assumendo che mancassero allegazioni specifiche e che il danno fosse stato liquidato in modo sostanzialmente in re ipsa; 4) violazione dell'art. 1375 c.c. e del CCNL per contestare anche l'accertamento di illegittimità della procedura selettiva per le posizioni organizzative, ma tale capo era già passato in giudicato per mancata impugnazione da parte dell'ente contro la decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui contestava la corretta interpretazione della categoria D, osservando che la corte d'appello non aveva richiesto poteri amministrativi ma un significativo grado di complessità e competenze tecnico-professionali; ha dichiarato inammissibile la parte del motivo che mirava a una rivalutazione del fatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il fatto dedotto come omesso esame riguardava un dato numerico marginale e, comunque, l'apprezzamento della corte di merito si fondava anche su ulteriori circostanze non specificamente censurate. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, precisando che il danno da demansionamento non era stato affermato in re ipsa, ma desunto in via presuntiva da fatti pacifici e da circostanze obiettive quali la durata del demansionamento, la sua conoscibilità nell'ambiente di lavoro e l'estromissione dalle responsabilità di servizio. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché il capo sulla illegittimità della procedura selettiva era coperto da giudicato, non essendo stato impugnato tempestivamente con l'appello avverso la sentenza di primo grado. L'ente ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato per la verifica del demansionamento e della corrispondenza tra mansioni assegnate e categoria di inquadramento.

  • art. 17 d.lgs. 165/2001

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che gli atti e provvedimenti amministrativi siano riservati ai dirigenti; la Corte rileva che tale profilo non incide sulla corretta lettura della declaratoria contrattuale della categoria D.

  • allegato A CCNL del 31.3.1999

    Le declaratorie del CCNL distinguono la categoria D, caratterizzata da attività di istruzione con significativo grado di complessità, dalla categoria C, che comprende attività istruttorie prive di tale complessità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; il motivo è inammissibile perché tende a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo sul danno, ma la Corte esclude la fondatezza della censura sulla prova del pregiudizio.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel motivo sul danno da demansionamento.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel motivo sul danno da demansionamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno della censura sull'onere di allegazione/prova del danno, ma non ritenuto violato.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso di presunzioni semplici; la Corte reputa legittima la prova presuntiva del danno sulla base di fatti noti.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte richiama la presunzione come ragionamento inferenziale da fatti noti a fatto ignoto, ammettendo la prova presuntiva del danno.

  • art. 432 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul danno, senza accoglimento della censura.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte osserva che l'autonomo accertamento dell'inadempimento/violazione di buona fede sulla procedura selettiva era ormai coperto da giudicato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale indicata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nella classificazione del personale, la verifica della corrispondenza tra mansioni e categoria va compiuta sulla base della declaratoria contrattuale e del grado di complessità delle attività effettivamente svolte, non già sulla sola presenza o assenza di poteri amministrativi formali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, pena l'inammissibilità.
  • Il danno da demansionamento non può essere affermato automaticamente in re ipsa, ma può essere accertato anche in via presuntiva quando il giudice individui fatti noti, specifici e concordanti da cui inferire il concreto pregiudizio alla professionalità.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non sussiste quando la censura investe un elemento marginale o quando la decisione di merito si fonda anche su ulteriori circostanze non specificamente contestate.
  • Un capo autonomo della sentenza non impugnato con i mezzi ordinari passa in giudicato e non può essere rimesso in discussione in cassazione contro la decisione d'appello che abbia statuito su diversi capi della controversia.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoNesso di causalità

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