Cassazione Civile, Ordinanza n. 34876/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione a progetto stipulati tra alcuni prestatori e un'associazione. La Corte d'appello aveva ritenuto mancante il progetto e, applicando l'art. 69, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, aveva convertito i rapporti in lavoro subordinato a tempo indeterminato, riconoscendo anche differenze retributive parametrate al livello base di un CCNL di settore. Aveva però escluso che vi fosse stato un licenziamento, ritenendo che i rapporti fossero cessati per scadenza del termine apposto ai contratti e non per un atto di recesso datoriale. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per la mancata ammissione di prove testimoniali sul contenuto delle mansioni effettivamente svolte; 2) violazione dell'art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte d'appello determinato il compenso sulla base dei minimi del profilo base del CCNL UNEBA senza accertare concretamente le mansioni; 3) violazione dell'art. 69, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003 in relazione all'art. 8 della L. n. 604/1996, per il diniego delle conseguenze risarcitorie o indennitarie asseritamente dovute per recesso nullo, immotivato o illegittimo; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la mancata liquidazione delle spese in favore di uno dei ricorrenti sul capo relativo alla sua domanda riconvenzionale. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché, in sostanza, sollecitavano una rivalutazione del merito; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la compensazione delle spese per la posizione del singolo ricorrente era giustificata dalla soccombenza reciproca su domande diverse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione d'appello: ha ribadito la conversione dei rapporti di collaborazione a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per mancanza del progetto, ha ritenuto corretta la determinazione del livello retributivo base e ha escluso che vi fosse stato un licenziamento o un recesso impugnabile, perché i rapporti erano cessati per scadenza del termine pattuito. In sede di legittimità ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto, rigettando integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge; la Corte ha però rilevato che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, erano inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi e miravano a una rivalutazione del merito.
Richiamato per contestare la mancata ammissione e valutazione della prova sul contenuto delle mansioni; la Corte ha escluso la fondatezza della censura per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamato per lamentare la mancata ammissione di prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile.
Richiamato in relazione alla dedotta mancata ammissione di prove in appello; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
art. 63, comma 1, D.lgs. n. 276/2003
Richiamato per censurare la determinazione del corrispettivo del collaboratore; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non attaccava la motivazione sulla genericità delle allegazioni e prove relative alle mansioni effettive.
art. 69, comma 1, D.lgs. n. 276/2003
È la norma applicata dalla Corte territoriale per convertire il rapporto di collaborazione a progetto in rapporto subordinato a tempo indeterminato per carenza del progetto; in cassazione la relativa critica è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto a conseguenze economiche da recesso illegittimo; la Corte ha escluso il presupposto del licenziamento/recesso, perché il rapporto era cessato per scadenza del termine pattuito.
Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la compensazione era coerente con la soccombenza reciproca su domande diverse.
Applicato dalla Corte in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; la Corte richiama la presunzione di abuso del processo e la responsabilità aggravata del ricorrente quando la decisione conferma la proposta.
Richiamato quale base del procedimento accelerato e della proposta di definizione; la Corte evidenzia che, nei casi di definizione conforme alla proposta, la norma consente la condanna ex art. 96 c.p.c.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza nei termini di legge nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Cass. Sez. U. n. 28540/2023
Richiamata per affermare che la definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. integra una fattispecie normativa di abuso del processo rilevante ai fini dell'art. 96 c.p.c.
Cass. Sez. U. n. 4315/2020
Richiamata a sostegno dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio processuale, non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La doglianza sulla mancata ammissione di prove deve indicare specificamente il contenuto degli atti e gli elementi necessari a consentire alla Corte di cassazione il controllo della decisività e della pertinenza; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Nel lavoro a progetto, la conversione del rapporto per carenza del progetto resta ferma quando la decisione di merito abbia accertato l'insufficienza delle allegazioni e delle prove circa le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza alle declaratorie contrattuali.
- Il compenso dovuto al collaboratore, quando sia controversa la qualificazione delle attività svolte, non può essere censurato in cassazione se la critica non attacca specificamente la base fattuale della decisione di merito.
- Le tutele collegate al licenziamento presuppongono un atto di recesso datoriale; se il giudice accerta che il rapporto è cessato per scadenza del termine pattuito e non per una manifestazione di volontà risolutiva, le censure sul recesso illegittimo sono inconferenti.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla soccombenza reciproca su domande diverse aventi petitum e causa petendi distinti.
- Quando il giudizio di cassazione è definito conformemente alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e disporre l'ulteriore contributo unificato.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34730/2025 del 30/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34748/2025 del 30/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34760/2025 del 30/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34763/2025 del 30/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34766/2025 del 30/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34767/2025 del 30/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →