Cassazione Civile, Sentenza n. 34857/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa su precetto, aveva dichiarato inesistente il diritto di procedere esecutivamente nei confronti degli ex soci della S.IMM.CO. s.r.l. (i LAMA). I ricorrenti deducevano, con quattro motivi, violazione di norme sul regime di responsabilità degli ex soci (artt. 2491 e 2495 c.c.) e vizio di valutazione della consulenza tecnica (artt. 115 e 116 c.p.c.), nonché omessa valutazione dell'ammissione di aver percepito somme in fase liquidatoria (art. 1988 c.c.) e doglianza sulla compensazione delle spese (artt. 88, 91, 92 c.p.c.). In sostanza la loro tesi era che, pur in assenza di liquidità, l'assegnazione in sede di bilancio finale di liquidazione di crediti/valori avrebbe legittimato la responsabilità degli ex soci verso i creditori sociali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il termine di sessanta giorni per il ricorso ex art. 325 c.p.c. è decorso tra la notificazione della sentenza impugnata (indicato nel ricorso come 12 aprile 2023) e la notificazione del ricorso per cassazione (12 ottobre 2023), considerando la sospensione speciale per gli eventi alluvionali (d.l. 1/6/2023, n. 61 conv. legge 31/7/2023, n.100) operativa dal 1° maggio al 31 luglio 2023 e non cumulabile con la sospensione feriale per le opposizioni all'esecuzione (escluse dalla sospensione feriale dalla legge n. 742/1969). Perciò il termine è ripreso il 1° agosto 2023 ed è scaduto l'11 settembre 2023. La Corte ha ritenuto superfluo esaminare questioni relative alla regolarità della notifica ad altri litisconsorti o i profili di merito, avendo il ricorso natura prima facie inammissibile. Ha condannato i ricorrenti alle spese di cassazione e disposto l'annotazione sull'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
Termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione; il giudice ha applicato il termine contando le sospensioni straordinarie e ha dichiarato il ricorso decaduto per tardività.
Regola l'opposizione all'esecuzione: la controversia in esame è qualificata come opposizione all'esecuzione e pertanto soggetta alla specifica disciplina processuale citata.
legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3
Esclude le opposizioni all'esecuzione dalla sospensione feriale dei termini processuali: i termini per queste opposizioni (e relative impugnazioni) non si fermano per ferie.
d.l. 1 giugno 2023, n. 61 (conv. legge 31 luglio 2023, n. 100)
Ha disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali per le aree colpite dagli eventi alluvionali (periodo 1° maggio-31 luglio 2023); la Corte ha considerato tale sospensione ma ha ritenuto che il termine utile fosse comunque scaduto dopo la ripresa il 1° agosto 2023.
Rinvio normativo richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società in relazione ad attribuzioni in sede di liquidazione; la Corte non ha deciso il merito su questo profilo per inammissibilità del ricorso.
Ulteriore richiamo normativo invocato dai ricorrenti in materia di responsabilità; anch'esso non esaminato nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Norme sulle prove e sulla consulenza tecnica d'ufficio; i ricorrenti denunciavano errata valutazione della c.t.u., ma la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità per tardività.
Norma richiamata dai ricorrenti per contestare la mancata valutazione che essi avrebbero ammesso di aver percepito somme in fase liquidatoria; anche questo punto non è stato esaminato nel merito.
art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.
Prescrive il deposito della copia della sentenza impugnata corredata dalla relazione di notifica; la Corte ha ritenuto superfluo verificare tale adempimento dato che il ricorso risultava prima facie inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di esito negativo: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo aggiuntivo da parte dei ricorrenti.
artt. 127 e 175 cod. proc. civ.
Principi relativi alla ragionevole durata del processo e alla funzione del giudice: utilizzati per giustificare l'evitare adempimenti processuali inutili quando il ricorso appare prima facie infondato o inammissibile.
artt. 88, 91 e 92 cod. proc. civ.
Norme richiamate in relazione alla domanda di compensazione delle spese; la Corte ha disposto che le spese seguono la soccombenza e ha respinto la richiesta di compensazione dei ricorrenti.
Massime di principio
- I termini per proporre il ricorso per cassazione sono perentori: il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo corretto computo delle sospensioni straordinarie.
- Le opposizioni all'esecuzione, incluse le opposizioni a precetto, non sono soggette alla sospensione feriale dei termini (legge n. 742/1969), dunque i termini continuano a decorrere anche nel periodo feriale.
- Sospensioni straordinarie (es. per eventi calamitosi) incidono sul computo dei termini solo nei periodi espressamente indicati; è necessario verificare la cumulabilità con altre sospensioni.
- Quando la controversia è chiaramente priva dei requisiti di ammissibilità, la Corte può evitare formalità processuali ulteriori per garantire la ragionevole durata del processo, senza esprimersi sul merito.
- Nel contenzioso esecutivo in cui si ritiene che gli ex soci siano corresponsabili per atti di liquidazione, il creditore deve fornire prove della effettiva distribuzione e percezione di valori dall'attivo sociale; l'onere della prova resta centrale.
- La mancata osservanza degli adempimenti formali (es. deposito della copia della sentenza impugnata) può comportare conseguenze procedurali gravi, ma il loro controllo può essere evitato se il ricorso risulta prima facie inammissibile.
- La soccombenza in cassazione comporta la condanna alle spese e può comportare l'esborso di contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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