Cassazione Civile, Sentenza n. 34713/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sull'interpretazione del combinato disposto degli artt. 2, commi 105 e 106, della legge n. 244/2007: se l'estensione ai familiari superstiti delle vittime del dovere dei benefici previsti dall'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004 comporti anche una modifica soggettiva della platea dei destinatari comprendendo i figli maggiorenni non a carico della vittima (anche in presenza di coniuge superstite). In particolare si discuteva la spettanza a tali figli di due provvidenze: l'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/1998 (originario assegno di lire 500.000) e lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 previsto dall'art. 5, comma 3, legge n. 206/2004.
La decisione
Ricorso parzialmente accolto. La Cassazione ha ritenuto che il rinvio operato dai commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244/2007 determina effetti diversi per le due provvidenze: a) l'assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998 deve essere riconosciuto, anche in presenza di coniuge superstite, ai figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della vittima al momento del decesso; b) lo speciale assegno di euro 1.033,00 mensili ex art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 resta soggetto all'ordine dei beneficiari stabilito dall'art. 6 della legge n. 466/1980 (quindi i figli non a carico non sono automaticamente inclusi se è presente il coniuge superstite). La sentenza impugnata è cassata in parte e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Genova per il riesame. La Corte fissa inoltre il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà attenersi.
Norme richiamate
art. 2, commi 105 e 106, legge n. 244/2007
testo che estende, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai familiari superstiti delle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici di cui all'art.5, commi 3 e 4, della legge n.206/2004, con le modifiche di cui al comma 106
La Corte ha interpretato il rinvio distinguendo tra gli effetti materiali (oggettivi) del richiamo normativo e la possibile estensione soggettiva della platea: il comma 106 modifica espressamente solo l'assegno ex art.2 L.407/1998, giustificando l'estensione ai figli maggiorenni non a carico per quell'assegno, mentre non vi sono elementi per estendere analogamente lo speciale assegno di €1.033 mensili
art. 5, comma 3, legge n. 206/2004
"...uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili..."
Resta applicabile, per la spettanza di questo specifico assegno, l'ordine dei superstiti dettato dall'art.6 L.466/1980; il rinvio contenuto nella L.244/2007 non ha modificato la platea dei beneficiari di questo assegno
art. 2, legge n. 407/1998
La modifica richiamata dal comma 106 L.244/2007 ha avuto l'effetto di attribuire anche ai figli maggiorenni non conviventi (interpretabili come economicamente autonomi e non fiscalmente a carico) il medesimo assegno ex L.407/1998; la Corte legge la locuzione "ancorché non conviventi" come indicativa dei figli non fiscalmente a carico
art. 6, legge n. 466/1980
"1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite... 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico"
Costituisce il parametro generale per l'individuazione dell'ordine dei superstiti delle "vittime"; in mancanza di chiara deroga legislativa, la norma continua a disciplinare la platea dei beneficiari (in particolare per lo speciale assegno di €1.033)
art. 1, comma 562, legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)
Atto programmatorio che manifesta la volontà del legislatore di estendere progressivamente i benefici previsti per vittime di terrorismo e criminalità anche alle vittime del dovere; la Corte ne riconosce il valore programmatico ma lo considera insufficiente a modificare automaticamente la platea dei beneficiari senza chiari interventi normativi
d.P.R. n. 243/2006 (art.4 lett. b) e normativa di riferimento)
Rilevante per la storia normativa: già aveva disposto estensioni parziali dei benefici e chiarisce che alcune provvidenze erano già state riconosciute prima degli interventi del 2007
art. 2, art. 3 e art. 81 Cost.
La Corte verifica la compatibilità costituzionale (dovere di solidarietà, principio di uguaglianza e vincolo dell'equilibrio di bilancio) e ritiene che la scelta legislativa sia entro la discrezionalità del legislatore e rispettosa dei principi di ragionevolezza e uguaglianza
artt. 12 e 14 Preleggi
Richiamati come criteri ermeneutici: interpretazione sistematica e letterale della norma, disambiguazione mediante coordinamento con altre disposizioni e con l'intento legislativo
Cass. Sez. Un. n. 22753/2018
Giurisprudenza di riferimento che ha affermato l'art.6 L.466/1980 come parametro generale per l'individuazione dei superstiti delle vittime del dovere; la Corte conferma la valenza generale di tale orientamento
Cass. n. 11181/2022 e pronunce conformi
Orientamenti recenti che avevano escluso l'ampliamento della platea dei superstiti (per lo speciale assegno) ai figli maggiorenni non a carico; la Corte, pur valutando la questione di particolare importanza, aderisce per la provvidenza di €1.033 a tale impostazione
Massime di principio
- Quando una legge di bilancio o un rinvio normativo richiama benefici previsti per una categoria diversa, distinguere sempre tra estensione "oggettiva" del beneficio (la natura dell'agevolazione) e estensione "soggettiva" della platea dei destinatari; la modifica soggettiva va ravvisata solo se espressa o desumibile chiaramente
- L'art.6 della legge n.466/1980 rappresenta il parametro di riferimento per l'ordine dei superstiti delle "vittime"; in assenza di chiara derogazione normativa, tale ordine continua a prevalere
- Se il legislatore intende ampliare i destinatari di provvidenze onerose per lo Stato (es. nuovi assegni vitalizi), la previsione della nuova platea deve risultare chiara e non meramente programmatica, soprattutto nelle leggi di bilancio
- Nell'interpretazione di locuzioni come "ancorché non conviventi" occorre valutare il contesto: spesso il legislatore con tale formula intende riferirsi a figli non fiscalmente a carico (ovvero economicamente autonomi), non semplicemente alla sola convivenza anagrafica
- In casi analoghi, dividere l'analisi beneficio per beneficio: una modifica normativa che incide formalmente su più provvidenze può avere effetti diversi a seconda di quale specifico comma o frase sia stato modificato
- La giustificazione costituzionale (art.2 e art.3 Cost.) non obbliga il legislatore a un'estensione uniforme delle tutele tra tutte le categorie di vittime; rilevano le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la discrezionalità legislativa nella definizione dei criteri di selezione
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