Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34713/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sull'interpretazione del combinato disposto degli artt. 2, commi 105 e 106, della legge n. 244/2007: se l'estensione ai familiari superstiti delle vittime del dovere dei benefici previsti dall'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004 comporti anche una modifica soggettiva della platea dei destinatari comprendendo i figli maggiorenni non a carico della vittima (anche in presenza di coniuge superstite). In particolare si discuteva la spettanza a tali figli di due provvidenze: l'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/1998 (originario assegno di lire 500.000) e lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 previsto dall'art. 5, comma 3, legge n. 206/2004.

La decisione

Ricorso parzialmente accolto. La Cassazione ha ritenuto che il rinvio operato dai commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244/2007 determina effetti diversi per le due provvidenze: a) l'assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998 deve essere riconosciuto, anche in presenza di coniuge superstite, ai figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della vittima al momento del decesso; b) lo speciale assegno di euro 1.033,00 mensili ex art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 resta soggetto all'ordine dei beneficiari stabilito dall'art. 6 della legge n. 466/1980 (quindi i figli non a carico non sono automaticamente inclusi se è presente il coniuge superstite). La sentenza impugnata è cassata in parte e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Genova per il riesame. La Corte fissa inoltre il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà attenersi.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 105 e 106, legge n. 244/2007

    testo che estende, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai familiari superstiti delle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici di cui all'art.5, commi 3 e 4, della legge n.206/2004, con le modifiche di cui al comma 106

    La Corte ha interpretato il rinvio distinguendo tra gli effetti materiali (oggettivi) del richiamo normativo e la possibile estensione soggettiva della platea: il comma 106 modifica espressamente solo l'assegno ex art.2 L.407/1998, giustificando l'estensione ai figli maggiorenni non a carico per quell'assegno, mentre non vi sono elementi per estendere analogamente lo speciale assegno di €1.033 mensili

  • art. 5, comma 3, legge n. 206/2004

    "...uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili..."

    Resta applicabile, per la spettanza di questo specifico assegno, l'ordine dei superstiti dettato dall'art.6 L.466/1980; il rinvio contenuto nella L.244/2007 non ha modificato la platea dei beneficiari di questo assegno

  • art. 2, legge n. 407/1998

    La modifica richiamata dal comma 106 L.244/2007 ha avuto l'effetto di attribuire anche ai figli maggiorenni non conviventi (interpretabili come economicamente autonomi e non fiscalmente a carico) il medesimo assegno ex L.407/1998; la Corte legge la locuzione "ancorché non conviventi" come indicativa dei figli non fiscalmente a carico

  • art. 6, legge n. 466/1980

    "1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite... 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico"

    Costituisce il parametro generale per l'individuazione dell'ordine dei superstiti delle "vittime"; in mancanza di chiara deroga legislativa, la norma continua a disciplinare la platea dei beneficiari (in particolare per lo speciale assegno di €1.033)

  • art. 1, comma 562, legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)

    Atto programmatorio che manifesta la volontà del legislatore di estendere progressivamente i benefici previsti per vittime di terrorismo e criminalità anche alle vittime del dovere; la Corte ne riconosce il valore programmatico ma lo considera insufficiente a modificare automaticamente la platea dei beneficiari senza chiari interventi normativi

  • d.P.R. n. 243/2006 (art.4 lett. b) e normativa di riferimento)

    Rilevante per la storia normativa: già aveva disposto estensioni parziali dei benefici e chiarisce che alcune provvidenze erano già state riconosciute prima degli interventi del 2007

  • art. 2, art. 3 e art. 81 Cost.

    La Corte verifica la compatibilità costituzionale (dovere di solidarietà, principio di uguaglianza e vincolo dell'equilibrio di bilancio) e ritiene che la scelta legislativa sia entro la discrezionalità del legislatore e rispettosa dei principi di ragionevolezza e uguaglianza

  • artt. 12 e 14 Preleggi

    Richiamati come criteri ermeneutici: interpretazione sistematica e letterale della norma, disambiguazione mediante coordinamento con altre disposizioni e con l'intento legislativo

  • Cass. Sez. Un. n. 22753/2018

    Giurisprudenza di riferimento che ha affermato l'art.6 L.466/1980 come parametro generale per l'individuazione dei superstiti delle vittime del dovere; la Corte conferma la valenza generale di tale orientamento

  • Cass. n. 11181/2022 e pronunce conformi

    Orientamenti recenti che avevano escluso l'ampliamento della platea dei superstiti (per lo speciale assegno) ai figli maggiorenni non a carico; la Corte, pur valutando la questione di particolare importanza, aderisce per la provvidenza di €1.033 a tale impostazione

Massime di principio

  • Quando una legge di bilancio o un rinvio normativo richiama benefici previsti per una categoria diversa, distinguere sempre tra estensione "oggettiva" del beneficio (la natura dell'agevolazione) e estensione "soggettiva" della platea dei destinatari; la modifica soggettiva va ravvisata solo se espressa o desumibile chiaramente
  • L'art.6 della legge n.466/1980 rappresenta il parametro di riferimento per l'ordine dei superstiti delle "vittime"; in assenza di chiara derogazione normativa, tale ordine continua a prevalere
  • Se il legislatore intende ampliare i destinatari di provvidenze onerose per lo Stato (es. nuovi assegni vitalizi), la previsione della nuova platea deve risultare chiara e non meramente programmatica, soprattutto nelle leggi di bilancio
  • Nell'interpretazione di locuzioni come "ancorché non conviventi" occorre valutare il contesto: spesso il legislatore con tale formula intende riferirsi a figli non fiscalmente a carico (ovvero economicamente autonomi), non semplicemente alla sola convivenza anagrafica
  • In casi analoghi, dividere l'analisi beneficio per beneficio: una modifica normativa che incide formalmente su più provvidenze può avere effetti diversi a seconda di quale specifico comma o frase sia stato modificato
  • La giustificazione costituzionale (art.2 e art.3 Cost.) non obbliga il legislatore a un'estensione uniforme delle tutele tra tutte le categorie di vittime; rilevano le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la discrezionalità legislativa nella definizione dei criteri di selezione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.