Cassazione Civile, Sentenza n. 34881/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo per difetto di legittimazione ad impugnare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Sosteneva che: (i) la volontà della società di essere sottoposta a liquidazione giudiziale non era stata validamente manifestata perché l'amministratore giudiziario non aveva i poteri per proporre l'istanza; (ii) il provvedimento di nomina non le avrebbe attribuito il potere di chiedere la liquidazione e l'amministratore giudiziario non avrebbe convocato l'assemblea né avrebbe potuto agire dopo la scadenza del termine di 120 giorni; (iii) essendo intervenuta nel giudizio di primo grado, la sua qualità di parte non era contestata e le spettavano le facoltà di impugnazione; (iv) lamentava nullità della sentenza impugnata e omesso esame di fatti decisivi riguardo alla legittimazione dell'amministratore giudiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur correggendo la motivazione del giudice di merito su un punto (riconosce espressamente che il socio è, in linea di principio, tra gli interessati legittimati a proporre reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII), la Suprema Corte ha ritenuto che la censura principale della ricorrente (mancanza di potere dell'amministratore giudiziario di chiedere la liquidazione) fosse priva di autosufficienza: la ricorrente non ha prodotto il contenuto del provvedimento di nomina né dimostrato l'assenza di autorizzazione assembleare o la scadenza effettiva del mandato. La Corte ha inoltre affermato, in via interpretativa del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, che la decisione di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale rientra nelle scelte gestorie riservate agli amministratori e che tale potere va riconosciuto anche all'amministratore giudiziario, compatibilmente con l'art. 2409 c.c., interpretato in senso coerente con il CCII. Il ricorso è pertanto rigettato; le spese sono compensate e la Corte ha disposto l'ulteriore adempimento relativo al contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza) - art. 40, comma 2
"Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis."
La Corte richiama l'art.40 in combinato con l'art.120-bis per spiegare che, nella disciplina riformata, la domanda di accesso a uno strumento di crisi deve rispettare le forme previste e che per le società la sottoscrizione deve avvenire conformemente a quanto previsto dal 120-bis.
D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza) - art. 120-bis, comma 1
"1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società."
La Corte interpreta questa disposizione come attribuzione esclusiva agli amministratori (e, per derivazione, all'amministratore giudiziario in quanto titolare dei poteri di gestione) della decisione di accedere agli strumenti di regolazione della crisi, compresa la liquidazione giudiziale.
Codice Civile - art. 2409, comma 6
"[l'amministratore giudiziario] convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale"
La Corte ritiene la formulazione di tale norma compatibile con il nuovo CCII e la interpreta nel senso che l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri, anche in ordine all'accesso a procedure concorsuali, nella misura in cui il nuovo ordinamento della crisi affida agli amministratori la scelta gestionale in materia di crisi.
Rilevato come principio generale: la responsabilità per la gestione dell'impresa e le scelte gestorie (anche in tema di crisi/insolvenza) sono imputate agli amministratori; tale principio giustifica l'attribuzione agli amministratori del potere di decidere l'accesso a strumenti di regolazione della crisi.
Codice Civile - art. 2377, comma 1
"[la delibera assembleare] ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti"
La Corte richiama il principio secondo cui una delibera assembleare che autorizza l'organo amministrativo a proporre l'istanza è vincolante per i soci, salvo che la delibera stessa venga impugnata; tuttavia la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza o l'assenza di tale delibera.
Diritto processuale - art. 51 CCII (richiamato)
La Corte afferma che, ai sensi dell'art. 51 CCII, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale può essere impugnata da qualunque interessato; ne deriva che il socio è in linea di principio legittimato a proporre reclamo, ma la legittimazione non esime dall'onere di provare i fatti posti a fondamento delle censure (es. illegittimità dell'istanza).
Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Ripresa formale dei motivi di nullità e violazione di norme di legge; la Corte ha dichiarato alcuni motivi inammissibili e altri infondati per mancanza di autosufficienza probatoria o documentale.
DPR 30 aprile 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma, dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il socio di una società ha, in linea di principio, legittimazione ad impugnare una sentenza che dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 51 CCII; tuttavia la legittimazione di per sé non garantisce la riforma della decisione: il socio deve dedurre e provare vizi di merito (es. inesistenza di insolvenza) o di legittimazione dell'istanza
- La decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi (inclusa la liquidazione giudiziale) costituisce scelta gestoria attribuita agli amministratori dalla disciplina del codice della crisi (art. 120-bis) e non può essere facilmente sottratta alla loro competenza dagli eventuali dissensi soci
- Anche l'amministratore giudiziario, sebbene nominato per compiti specifici dall'autorità giudiziaria, può essere considerato titolare dei poteri necessari ad attivare procedure concorsuali, se l'interpretazione del 2409 c.c. è coordinata con le norme del CCII; per contestarne la legittimazione è necessario produrre il provvedimento di nomina o altri documenti che dimostrino la limitazione formale dei poteri
- Se si contesta la legittimazione a proporre l'istanza di apertura della liquidazione (ad es. per scadenza del mandato dell'amministratore giudiziario o per mancanza di delega), è essenziale documentare tali fatti in modo chiaro e specifico nel gravame (provvedimento di nomina, verbali assembleari, decreto di cessazione, ecc.): le censure non autosufficienti sono dichiarate infondate
- Una delibera assembleare che abbia autorizzato l'organo amministrativo all'instaurazione della procedura vincola i soci (art. 2377 c.c.); pertanto, per sottrarsi all'efficacia vincolante della delibera occorre impugnarla nei termini e con le modalità previste
- In sede di cassazione le questioni di fatto o di prova non adeguatamente documentate o non autosufficienti vengono spesso rigettate; per efficacia processuale è opportuno predisporre e produrre in primo grado e nei gradi successivi tutti i documenti decisivi relativi alla nomina, ai poteri e all'operato dell'amministratore (anche giudiziario)
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