Cassazione Civile, Sentenza n. 34870/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Procedimento disciplinare per mancata diligenza e laboriosità: reiterati, gravi e ingiustificati ritardi nel compimento di atti come giudice civile del Tribunale di Nocera Inferiore nel periodo 1/4/2016-31/3/2021. La Sezione Disciplinare del C.S.M. aveva accertato numerosi ritardi (es. 132 sentenze di primo grado con 7 ultrannuali, 3 sentenze d'appello ultrannuali, 24 ordinanze riservate di cui 12 ultrannuali, 11 ordinanze di rimessione con 5 ultrannuali; 25 sentenze non depositate alla fine del periodo ispettivo, ecc.), aveva escluso la giustificabilità degli stessi ma aveva comunque ritenuto applicabile l'esimente dell'art. 3-bis d.lgs. n.109/2006 ("fatto di scarsa rilevanza") sulla base della non "abnormità" dei ritardi, della percentuale contenuta di ritardi ultrannuali e di elementi esterni (assenza di precedenti specifici, assenza di esposti, coinvolgimento come relatore dall'Avvocatura). Il Ministro ha impugnato la decisione per insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione e per falsa applicazione dell'art. 3-bis.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Ministro, ritenendo che la motivazione della Sezione Disciplinare sia contraddittoria e apodittica nell'applicazione dell'art. 3-bis: la sentenza impugnata dava rilievo ai numeri, all'entità e alla reiterazione dei ritardi (compresi ritardi ultrannuali) per escludere la giustificabilità e, parimenti, affermava la "non abnormità" per applicare l'esimente senza argomentare adeguatamente le ragioni di tale valutazione e valorizzando elementi estranei alla valutazione dell'offensività (assenza di precedenti, assenza di esposti, attività di relatore). Per tali vizi la Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Sezione Disciplinare del C.S.M., in diversa composizione, per nuovo esame. Ha disposto la liquidazione delle spese di questo grado come da dispositivo e l'omissione delle generalità per eventuale diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003.
Norme richiamate
d.lgs. n. 109/2006, art. 1, comma 1
Definisce i doveri generali di diligenza e laboriosità dei magistrati; norma di riferimento per la valutazione disciplinare della condotta.
d.lgs. n. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. q)
Configura l'illecito disciplinare contestato (mancato assolvimento dei doveri di diligenza/laboriosità); la Sezione Disciplinare ha accertato reiterazione, gravità e ingiustificabilità sul presupposto di questa norma.
d.lgs. n. 109/2006, art. 3-bis
quando il fatto è di "scarsa rilevanza"
Clausola esimente di offensività: anche se la fattispecie tipica è perfezionata, il fatto può essere irrilevante disciplinarmente se, valutato ex post, non lede il bene giuridico specifico né l'immagine del magistrato; richiede motivazione concreta e doppio esame (lesione del bene specifico e impatto sull'immagine). Il suo riconoscimento è di competenza della Sezione Disciplinare ma sindacabile in Cassazione per errori giuridici o motivazione insufficiente/illogica.
Costituzione, art. 111, comma 2
Tutela il diritto delle parti alla ragionevole durata del processo; bene giuridico considerato violato dai ritardi contestati.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 1
Principio del giudizio entro un termine ragionevole, richiamato a supporto della tutela della durata del processo.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Motivi di impugnazione relativi alla mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione; richiamati come parametro per valutare i vizi della sentenza disciplinare.
Norme sui termini di notifica; rilevata in relazione a questioni procedurali di fissazione dell'udienza e dell'intimazione.
Disposizione sulla tutela dei dati personali e sull'omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L'art. 3-bis d.lgs. n.109/2006 è applicabile solo dopo un doppio e motivato accertamento: (i) valutazione della lesione concreta del bene giuridico specifico previsto dalla norma violata; (ii) valutazione dell'impatto sull'immagine del magistrato. Entrambe le valutazioni devono emergere chiaramente nella motivazione.
- La Sezione Disciplinare può riconoscere tacitamente il mancato rilievo dell'esimente ma se lo fa deve comunque offrire un percorso argomentativo coerente che colleghi i fatti agli esiti valutativi; assenza di tale ragionamento giustifica la cassazione per insufficiente o illogica motivazione.
- Non sono pertinenti, per provare la "non offensività" del fatto, elementi esterni come l'assenza di precedenti disciplinari o la partecipazione a convegni; l'analisi deve concentrarsi su caratteristiche oggettive e soggettive della condotta e sulle conseguenze concrete (es. numero, frequenza, entità dei ritardi, ricadute sui diritti delle parti).
- Quando siano riscontrati ritardi ultrannuali o elevata reiterazione, il giudice disciplinare deve motivare per quale motivo tali ritardi non siano "abnormi" o non abbiano inciso sull'immagine o sul buon andamento della giustizia; affermazioni apodittiche non reggono al sindacato di legittimità.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione di scarsa rilevanza è limitato: non rientra nel merito discrezionale se la motivazione è logica e sufficiente; ma la Corte interviene se vi è errore di impostazione giuridica o motivazione manifestamente insufficiente o contraddittoria.
- In situazioni analoghe, se si intende invocare l'esimente dell'art. 3-bis occorre predisporre in giudizio elementi e argomentazioni che dimostrino l'assenza di effetti concreti e negativi sul bene giuridico protetto e sull'immagine del magistrato; la mera citazione di circostanze neutre non è sufficiente.
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