Cassazione Civile, Ordinanza n. 19793/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di un'articolazione sportiva dilettantistica e di soggetti ad essa collegati, in cui l'Ufficio ha ritenuto che fossero state create più entità giuridiche collegate tra loro per frazionare l'attività e beneficiare indebitamente del regime agevolato previsto dalla L. 398/1991. Sulla base del pvc, è stato emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA. Il contribuente ha impugnato la decisione di merito sfavorevole; in cassazione ha dedotto, in sintesi, la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio nella riunione di appelli separati, l'erronea e apodittica affermazione della sua qualità di amministratore di fatto e della conseguente responsabilità personale, e la violazione delle norme sull'onere probatorio e sulla responsabilità di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta. L'Amministrazione ha resistito, mentre l'altro soggetto coinvolto ha proposto ricorso incidentale su profili relativi alla delega di firma e alla motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo nei limiti della censura relativa al mancato accertamento dell'attività concretamente svolta dal ricorrente e ha accolto il terzo motivo; ha invece rigettato integralmente il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per un nuovo esame limitato alla posizione del ricorrente principale, dovendo il giudice di rinvio verificare se e in quale misura egli abbia effettivamente ingerito nella gestione dell'associazione, non essendo sufficiente la mera indicazione di cariche o ruoli formali. È stata dichiarata definitiva, per difetto di impugnazione utile, la statuizione relativa all'IRAP; quanto al co-controinteressato ricorrente incidentale, la decisione è rimasta definitiva nei suoi confronti.
Norme richiamate
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo
La riunione obbligatoria degli appelli separati contro la stessa sentenza esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della parte già impugnante, perché la riunione rende il giudizio unitario e consente a tutti i litisconsorti di contraddire sull'intera materia del contendere.
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non dipende dalla sola carica rivestita, ma richiede la prova della concreta attività negoziale o gestoria svolta per conto dell'ente; in materia tributaria la responsabilità può estendersi a chi abbia effettivamente diretto la gestione associativa nel periodo rilevante.
La validità dell'avviso di accertamento presuppone la regolare sottoscrizione da parte di un funzionario legittimato in forza di valida delega di firma.
La data della delega di firma può ritenersi certa e opponibile quando l'atto risulti protocollato e recante elementi idonei a dimostrarne la preesistenza rispetto all'atto sottoscritto.
Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia documentale deve essere specifico e circostanziato; contestazioni generiche o di stile non sono sufficienti a impedire l'utilizzazione della copia.
Chi contesta la legittimazione o la responsabilità dell'amministratore di fatto può invocare l'onere probatorio dell'Ufficio; tuttavia, la prova richiesta riguarda la concreta ingerenza nella gestione e non la mera titolarità formale di una carica.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, configurandosi una statuizione implicita di rigetto.
Il giudice non può fondare la decisione su un documento asseritamente non prodotto; nel caso esaminato, però, la motivazione dell'avviso di accertamento rendeva superflua la produzione del pvc, e la censura è stata ritenuta infondata.
La motivazione dell'avviso di accertamento deve porre il contribuente in grado di conoscere il contenuto della pretesa; la prova della pretesa è profilo distinto e attiene al fondamento sostanziale della contestazione nel giudizio.
Sono stati scrutinati vizi di nullità della sentenza e violazioni di legge dedotti in cassazione; il ricorso principale è stato accolto solo per il vizio relativo alla mancata verifica della concreta attività gestoria.
Massime di principio
- In caso di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. richiede la prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell'ente; non basta la mera attribuzione di una carica o di un ruolo sociale.
- Quando la pretesa tributaria si fonda sull'asserita interposizione o gestione di fatto di un ente, il giudice deve accertare specificamente l'effettiva ingerenza del soggetto nell'amministrazione, distinguendo tra posizione formale e attività concretamente esercitata.
- La riunione ex art. 335 c.p.c. di impugnazioni separate contro la stessa sentenza elimina la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di chi abbia già impugnato, perché il giudizio diventa unitario.
- L'omessa pronuncia non ricorre se la decisione adottata è logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione non espressamente trattata, potendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto.
- Il disconoscimento di una copia documentale deve essere specifico e circostanziato; contestazioni generiche non sono sufficienti a impedire la valutazione del documento.
- La motivazione dell'avviso di accertamento serve a delimitare la pretesa e a consentire la difesa del contribuente, mentre la prova della fondatezza sostanziale della pretesa resta un piano distinto e si forma in giudizio.
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