Cassazione Civile, Ordinanza n. 26472/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando la disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado e poi confermato in appello. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 107 e 108 TFUE e della decisione della Commissione UE 2016/195 (richiamata nel testo anche come decisione finale C-2015/5549). Sosteneva che il giudice di merito avesse errato nel non considerare l’attività svolta dal contribuente come attività d’impresa, con conseguente incompatibilità dell’agevolazione con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, una volta accertato che il beneficiario svolga attività economica/imprenditoriale, il rimborso è subordinato al rispetto della decisione europea e della disciplina de minimis; nel caso concreto, il giudice di merito aveva erroneamente escluso il contribuente dall’area dei soggetti rilevanti sotto tale profilo, nonostante fosse titolare anche di redditi da lavoro autonomo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per nuovi accertamenti in fatto sulla composizione del reddito e sul superamento della soglia de minimis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché verifichi in concreto la quota di reddito derivante da lavoro autonomo, la riconducibilità del contribuente tra i soggetti rilevanti ai fini dell’agevolazione e il superamento o meno della soglia de minimis, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
"il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di imposte dirette"
agevolazione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990; non applicabile, secondo la disciplina UE richiamata, ai soggetti che svolgono attività d’impresa se non nei limiti e alle condizioni del regime di compatibilità/de minimis.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
"con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa"
riconosce il diritto al rimborso ai soggetti colpiti dal sisma, ma esclude i soggetti che svolgono attività d’impresa, per i quali l’agevolazione resta sospesa in attesa della verifica di compatibilità con il diritto UE.
art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
indicato come base procedurale per la presentazione dell’istanza di rimborso nel termine previsto dalla disciplina sopravvenuta.
art. 107 TFUE
richiamato come parametro europeo in materia di aiuti di Stato; il beneficio fiscale deve essere valutato alla luce della nozione di aiuto incompatibile con il mercato interno.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
la Corte richiama la decisione della Commissione europea che ha ritenuto le misure fiscali in questione adottate in violazione di tale disposizione e quindi costituenti aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per il procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione.
art. 9, par. 1, Direttiva 2006/112/CE
usato per chiarire la nozione euro-unitaria di impresa/attività economica.
art. 4, Direttiva 77/388/CE
richiamato in senso conforme alla nozione di soggetto passivo che esercita un’attività economica.
art. 1, par. 8, Direttiva 2004/18/CE
richiamato per ribadire che imprenditore/prestatore è chi offre sul mercato lavori, prodotti o servizi.
Massime di principio
- Quando una misura fiscale agevolativa per eventi calamitosi è stata ritenuta dalla Commissione europea aiuto di Stato incompatibile, il giudice nazionale deve applicare la decisione europea e disapplicare le norme interne incompatibili.
- La nozione euro-unitaria di impresa coincide con l’esercizio di un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto e dalla natura intellettuale, tecnica o professionale della prestazione resa.
- L’agevolazione fiscale riconosciuta ai soggetti colpiti da calamità naturali non spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, salvo che ricorrano i presupposti di compatibilità con il mercato interno o il rispetto del regime de minimis.
- Ai fini della verifica del de minimis non è sufficiente che il singolo rimborso richiesto sia inferiore alla soglia: occorre accertare l’ammontare complessivo degli aiuti percepiti nel triennio di riferimento.
- L’onere di provare i presupposti per l’applicazione della disciplina favorevole grava sul contribuente che invoca il beneficio, ma nel giudizio di rinvio possono essere acquisiti documenti o fatti rilevanti divenuti necessari per effetto dello ius superveniens.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26366/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26367/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26372/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26375/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26376/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26379/2024 del 10/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →