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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26366/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto per anni dalla società correntista con un istituto di credito poi confluito in altra banca. In primo grado era stata accertata, in misura assai limitata, l'indebita percezione di somme per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e altre spese, con condanna restitutoria solo per Euro 85,53. In appello la società correntista e la cessionaria del credito avevano contestato la decisione, mentre la banca aveva proposto appello incidentale. Nel ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato la mancanza di prova di una pattuizione del limite di affidamento, l'irrilevanza dei saldi disponibili indicati negli estratti conto, la stabilità dello sconfinamento e l'assenza di iniziative della banca di rientro, revoca o segnalazione a sofferenza; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697, 2727, 2729 e 2935 c.c., lamentando un uso di presunzioni e una valutazione della prova ritenuti incompatibili con le risultanze processuali, oltre a un'erronea ripartizione dell'onere probatorio; 3) violazione degli artt. 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione contraddittoria. Tuttavia, la Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché, dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., le ricorrenti non hanno chiesto tempestivamente la decisione con istanza formale e nuova procura speciale; il deposito della memoria non è stato ritenuto sufficiente a impedire l'effetto rinunciativo previsto dalla norma.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha ritenuto che, mancata la tempestiva istanza di decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso dovesse considerarsi rinunciato ai sensi della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022. Ha quindi condannato le società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La mancata presentazione, entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, di una formale istanza di decisione con nuova procura speciale comporta che il ricorso si intende rinunciato e il giudizio si estingue.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione camerale ex art. 380-bis.1 non vale a sanare la mancata tempestiva richiesta di decisione prevista dall'art. 380-bis, comma 2.

  • art. 391 c.p.c.

    L'effetto della rinuncia implicita determina l'estinzione del giudizio di cassazione e la condanna alle spese nei confronti della parte costituita.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formulate richiamavano i vizi di omesso esame di fatto decisivo, violazione di legge e nullità per motivazione contraddittoria; la Corte, però, non ha esaminato il merito per l'effetto estintivo.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di tale norma è deducibile solo nei limiti in cui si alleghi l'attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale o il mancato rispetto del prudente apprezzamento nei casi previsti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione è infondata quando la sentenza presenti una motivazione comunque esistente e superiore alla soglia del minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di norma sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    L'apprezzamento circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della ricorrenza dei requisiti delle presunzioni semplici appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura delle prove in sede di legittimità.

  • art. 2935 c.c.

    La norma è stata richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione delle rimesse in conto, ma la Corte non ha affrontato il merito della questione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia implicita conseguente alla mancata istanza di decisione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di decisione accelerata dei ricorsi in cassazione, la mancata proposizione, nei termini e con le forme previste, dell'istanza di decisione dopo la proposta del consigliere determina l'effetto legale della rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio.
  • Il deposito della sola memoria difensiva non equivale all'istanza formale di decisione richiesta dalla disciplina della proposta accelerata e non impedisce la declaratoria di estinzione.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge o disattenda la regola del prudente apprezzamento nei casi in cui essa è imposta; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice addossa l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando ci si limiti a censurare l'esito dell'apprezzamento probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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