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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26379/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di pegno su titoli e valori datato 5 luglio 2013, sottoscritto da una persona fisica, nel quale alla prima pagina risultava una correzione manoscritta relativa all'indicazione del soggetto garantito. La ricorrente sosteneva che il pegno fosse stato rilasciato a garanzia di proprie obbligazioni o comunque che la correzione rendesse inattendibile il documento; in giudizio aveva chiesto anche l'accertamento negativo di un credito verso una società fornitrice di carburante e la declaratoria di inoperatività della fideiussione rilasciata dalla banca in favore di tale società. In appello la corte territoriale aveva invece ritenuto che la garanzia fosse stata prestata per proteggere l'esposizione della banca connessa alla fideiussione in favore della società gestrice del punto vendita, qualificando la correzione come mero errore materiale e valorizzando il contenuto complessivo del documento. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. e vizio motivazionale, contestando l'interpretazione del contratto di pegno; 2) violazione dell'art. 216 c.p.c. e omessa/falsa motivazione, sostenendo che la banca non avrebbe mai proposto istanza di verificazione del documento; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte d'appello avesse indebitamente escluso una specifica censura sul secondo motivo di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mescolassero in modo non consentito censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale; che la doglianza sull'interpretazione del contratto fosse inammissibile perché priva di autosufficienza, non riportando il contenuto delle clausole e limitandosi a proporre una diversa lettura del negozio; che il riferimento al vizio motivazionale fosse fuori dal perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c. vigente, perché relativo a questioni e non a fatti storici; che la questione della verificazione ex art. 216 c.p.c. fosse comunque irrilevante, avendo la corte di merito qualificato la correzione come mero errore materiale in un documento unitario; e che la censura ex art. 112 c.p.c. non spiegasse in concreto la dedotta omissione di pronuncia, posto che il giudice d'appello si era comunque espresso sul punto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c.

    richiamati come criteri di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che il loro eventuale vizio è censurabile in cassazione solo se specificamente indicato quale canone sia stato violato e come, non mediante mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale

  • art. 216 c.p.c.

    la questione della verificazione del documento è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, perché il giudice di merito ha considerato la correzione un mero errore materiale in un atto unitario e regolarmente sottoscritto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo per violazione di legge non può essere confuso con doglianze di merito o motivazionali e non può risolversi in una nuova valutazione del fatto o del documento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non consente di censurare questioni, argomentazioni o una pretesa "contraddittorietà della motivazione"

  • art. 112 c.p.c.

    la dedotta violazione deve consistere in un effettivo vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione, non essendo sufficiente lamentare genericamente che il giudice non abbia accolto la tesi di parte

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione del giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità legittima la conferma della valutazione di manifesta infondatezza/inammissibilità e la conseguente applicazione delle sanzioni processuali previste

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata quale conseguenza della proposizione e della coltivazione di un ricorso inammissibile definito in conformità alla proposta accelerata, configurando abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli e sovrapponga in modo indistinto censure di violazione di legge e vizi motivazionali, se non consente di scinderle con chiarezza in autonome doglianze.
  • L'interpretazione del contratto è giudizio di fatto riservato al merito; in sede di legittimità è censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici e con puntuale indicazione del testo contrattuale rilevante.
  • La mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla motivazione, alle argomentazioni giuridiche o alle valutazioni del giudice.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede la dimostrazione di una vera omissione di pronuncia o di un vizio di ultrapetizione; non basta contestare l'esito sfavorevole della decisione.
  • Quando il giudice di merito qualifica una correzione documentale come errore materiale evidente in un atto unitario e sottoscritto, la questione della verificazione del singolo segno correttivo può risultare non decisiva ai fini della lite.
  • La definizione di un ricorso come inammissibile in conformità alla proposta accelerata può comportare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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