Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26375/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di un ente locale per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 TUEL. Nel giudizio ex art. 143, comma 11, TUEL il Tribunale aveva accolto la richiesta di incandidabilità solo per il sindaco, respingendola per due assessori; la Corte d'appello, su reclamo dell'Amministrazione, ha invece dichiarato entrambi gli assessori non candidabili per due tornate elettorali successive al d.P.R. di scioglimento. I ricorrenti hanno chiesto la cassazione deducendo quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2700 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale aveva dato errata valenza probatoria alla proposta ministeriale e alla relazione prefettizia e aveva trascurato circostanze concrete che escludevano la loro responsabilità; 2) violazione del rito camerale e del diritto di difesa, perché in reclamo sarebbero state introdotte nuove contestazioni inammissibili; 3) violazione dell'art. 143, commi 4 e 11, TUEL, lamentando che i fatti erano stati letti come prova di una gestione opaca e di condizionamento mafioso senza adeguata individualizzazione delle condotte; 4) violazione dell'art. 143 TUEL per un supposto errore di persona nella proposta ministeriale, che avrebbe confuso uno dei ricorrenti con il fratello avvocato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando che nel procedimento di incandidabilità non rileva la legittimità del decreto di scioglimento ma la responsabilità degli amministratori, che la proposta ministeriale ha funzione di mero impulso e non è soggetta alle forme dell'atto introduttivo ordinario, che nel reclamo possono essere allegati fatti nuovi purché sia rispettato il contraddittorio, e che le doglianze miravano in sostanza a un riesame del merito non consentito in cassazione. Ha inoltre ritenuto insussistente l'errore di persona, trattandosi di un mero refuso agevolmente superato dall'identificazione del reale destinatario della proposta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e conseguenze di legge sul contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato il decreto della Corte d'appello che aveva dichiarato i due amministratori non candidabili alle elezioni successive allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. La Cassazione ha affermato che: la declaratoria di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL ha natura autonoma rispetto allo scioglimento dell'ente; il procedimento è camerale e flessibile, con inapplicabilità delle preclusioni tipiche del giudizio ordinario; in sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove; l'indagine deve essere individualizzata sulle condotte dei singoli amministratori ma può valorizzare anche comportamenti omissivi, opachi o inerti idonei a favorire le ingerenze criminali; il presunto errore nominativo nella proposta ministeriale era solo un refuso non idoneo a inficiare il procedimento.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    la misura dell'incandidabilità è autonoma rispetto allo scioglimento del consiglio comunale, richiede un accertamento individuale delle condotte degli amministratori e presuppone risultanze concrete, fattuali e univoche di condizionamento o collegamento con le infiltrazioni mafiose, anche in forma omissiva o agevolativa.

  • art. 2700 c.c.

    la censura sull'efficacia probatoria degli atti pubblici non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il motivo deve indicare specificamente il contrasto tra la decisione e la norma o la sua interpretazione.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specificità e non può essere veicolato mediante contestazioni sulla ricostruzione dei fatti; il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere questioni o elementi istruttori.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve indicare in modo specifico e intelligibile le norme violate e le ragioni del contrasto con la decisione impugnata.

  • art. 739 c.p.c.

    richiamato per il rito del reclamo in materia camerale, ma non ritenuto idoneo a trasformare il procedimento in un appello ordinario con le relative preclusioni.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    il reclamo conserva natura devolutiva ma non è soggetto alle regole dell'appello ordinario; in sede di reclamo possono essere allegati fatti nuovi, purché sia rispettato il contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    la doglianza di lesione del diritto di difesa è stata respinta perché nel procedimento camerale il contraddittorio è stato comunque assicurato e non si applicano rigidamente le preclusioni del rito ordinario.

  • art. 345 c.p.c.

    le preclusioni sulle nuove domande e nuove eccezioni proprie dell'appello ordinario non si applicano in modo pieno al reclamo camerale ex art. 143 TUEL.

  • art. 125 c.p.c.

    non è richiesta per la proposta ministeriale introduttiva del procedimento ex art. 143 TUEL la forma ordinaria dell'atto introduttivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata come base della trattazione camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • La declaratoria di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, TUEL è una misura personale e autonoma rispetto allo scioglimento dell'ente: non consegue automaticamente al decreto presidenziale, ma richiede un distinto accertamento giudiziale delle condotte dei singoli amministratori.
  • Ai fini dell'incandidabilità non è necessario l'accertamento di una responsabilità penale né di una partecipazione mafiosa; è sufficiente che emergano elementi concreti e univoci di collegamento, condizionamento o agevolazione, anche per inerzia, omessa vigilanza o gestione opaca, idonei ad avere inciso sulla cattiva amministrazione.
  • La valutazione deve essere individualizzata sulla posizione del singolo amministratore, ma può fondarsi su un apprezzamento complessivo delle condotte e delle loro interconnessioni, senza isolare artificialmente ogni episodio.
  • Nel procedimento camerale di reclamo previsto per l'incandidabilità ex art. 143 TUEL non operano integralmente le preclusioni del giudizio ordinario: possono essere allegati fatti nuovi e prodotti nuovi documenti, purché sia garantito il pieno contraddittorio.
  • In sede di legittimità la censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata e con le norme asseritamente violate.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e controverso non considerato dal giudice, non la diversa lettura delle prove o delle argomentazioni difensive.
  • Una proposta ministeriale nel procedimento ex art. 143 TUEL è un atto di impulso non soggetto ai requisiti formali dell'atto introduttivo ordinario e non è invalidata da meri errori materiali o refusi se il destinatario è comunque chiaramente identificabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProcedimenti cautelari
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.