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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26367/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società, destinataria di un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nell’ambito di un rapporto di factoring e di conti collegati, ha proposto opposizione deducendo che le commissioni applicate nel rapporto (commissioni di factoring, plus factoring, superfactoring e, in relazione ai conti, commissione di massimo scoperto e interessi anatocistici) dovessero essere considerate nel calcolo del costo del credito e rendevano usurario il rapporto. In primo grado l’ingiunzione è stata revocata ma la società è stata comunque condannata al pagamento di una somma inferiore; in appello la decisione è stata confermata con la qualificazione delle commissioni di factoring come corrispettivi di servizi accessori non finanziari, quindi estranei al computo del tasso usurario, e con la ritenuta corretta applicazione di commissione di massimo scoperto e anatocismo secondo le pattuizioni contrattuali. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 644 c.p. e della l. n. 108/1996 per mancato computo delle commissioni ai fini dell’usura e, inoltre, la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dell’art. 132 c.p.c. per il diniego della consulenza tecnica d’ufficio richiesta per dimostrare l’usurarietà; la banca ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e perché, nel merito della censura, la ricorrente non aveva indicato una violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale ma aveva soltanto chiesto una rivalutazione del merito sull’inquadramento delle commissioni come costi collegati al credito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché formulato in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., e comunque infondato nel lamentare un vizio motivazionale, poiché la sentenza d’appello conteneva una motivazione effettiva e comprensibile sul diniego della CTU. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento della somma ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Norma richiamata per l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice.

  • art. 644 c.p.

    È la norma sulla cui base si verifica l’usurarietà del tasso, computando commissioni, remunerazioni e spese collegate alla erogazione del credito.

  • legge n. 108/1996

    Richiamata quale disciplina di riferimento per la verifica del superamento della soglia usuraria.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di ricorso; la Corte ribadisce la necessità di una chiara e non promiscuamente formulata deduzione dei vizi denunciati.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria ma comprensibile dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, altrimenti è inammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è ravvisabile solo nelle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; nel caso concreto tale vizio è escluso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato il procedimento accelerato e la proposta di definizione che ha poi trovato conferma nella decisione finale.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis, la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata nei termini previsti dai commi 3 e 4.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell’usurarietà di un rapporto di finanziamento rilevano solo gli oneri che risultino concretamente collegati alla concessione del credito; se un corrispettivo remunera servizi accessori o prestazioni autonome rispetto al finanziamento, esso resta estraneo al calcolo del tasso soglia.
  • L’accertamento circa la natura di una commissione o di un onere contrattuale, quando dipende dall’interpretazione dei testi negoziali, è un tipico giudizio di fatto riservato al merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, non per una mera diversa lettura del contratto.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: i motivi che si fondano su clausole contrattuali o su specifici documenti devono riprodurne il contenuto essenziale, altrimenti la censura è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli e sovrapponga vizi eterogenei senza consentire alla Corte di isolare con chiarezza la singola doglianza riferibile a ciascun paradigma dell’art. 360 c.p.c.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre quando la decisione esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni del diniego di una prova o della scelta decisoria.
  • Quando il ricorso è definito in conformità a una proposta di inammissibilità nel rito accelerato, la Corte può applicare la condanna per abuso del processo e l’ulteriore contributo unificato secondo la disciplina speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieFactoringImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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