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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28232/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto cumulativamente dal soggetto condannato per associazione di tipo mafioso e dai suoi familiari, contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso il provvedimento esecutivo di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 240-bis c.p. fino a euro 170.000. I ricorrenti deducevano sette motivi: 1) errata nozione di 'disponibilità' dei beni e onere della prova sui terzi; 2) omessa considerazione della lecita provenienza delle risorse, derivanti da asserita attività commerciale del figlio e da borse di studio delle figlie; 3) erronea ritenzione della disponibilità, da parte del condannato, degli immobili acquistati dalle figlie, nonostante un precedente diverso apprezzamento in sede di prevenzione; 4) omessa o apparente valutazione delle deduzioni difensive sulla provvista lecita; 5) illegittimità della coesistenza del sequestro penale con quello in prevenzione, richiamando l'art. 55 d.lgs. 159/2011; 6) erroneo uso dei dati ISTAT sulla spesa media familiare per valutare la sproporzione tra redditi e acquisti; 7) violazione del principio di irretroattività, sostenendo che la misura ablativa sarebbe stata applicata a un acquisto risalente al 1997, cioè anteriore sia alla norma che al periodo di pericolosità sociale accertato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendo infondate o inammissibili le censure. Ha affermato che la motivazione della Corte territoriale era congrua nel ritenere fittizia l'intestazione formale dei beni ai familiari e nel ricondurre gli immobili alla disponibilità effettiva del condannato, sulla base della sproporzione tra redditi leciti e acquisti e dell'insufficienza della documentazione difensiva. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sul coordinamento tra sequestro penale e prevenzione, chiarendo che l'ordinamento consente la cumulabilità degli strumenti e la successiva declaratoria di già eseguita misura. Quanto al profilo temporale, la Corte ha osservato che l'acquisto immobiliare risaliva al 2008, in epoca di piena pericolosità sociale del soggetto, sicché non vi era violazione del principio di irretroattività. Ai ricorrenti è stata infine posta a carico la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    È la base procedurale dell'opposizione avverso il provvedimento esecutivo adottato de plano dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 240-bis c.p.

    Consente la confisca allargata di beni nella disponibilità del condannato, anche per interposta persona, quando vi sia sproporzione rispetto ai redditi leciti e alla capacità economica.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Indica i vizi deducibili in cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure dei ricorrenti fossero in gran parte fattuali e rivalutative, quindi estranee al sindacato di legittimità.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso.

  • art. 55 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Invocato dalla difesa per sostenere un problema di coordinamento tra sequestro penale e prevenzione, ma ritenuto non decisivo dalla Corte.

  • art. 30 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    "Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale"

    La Corte lo interpreta come norma che disciplina espressamente la compatibilità e il coordinamento tra sequestro/confisca penale e di prevenzione.

  • art. 25 d.lgs. 159/2011

    Richiamato nel motivo di ricorso sul tema della irretroattività della misura ablativa.

  • art. 2 c.p.

    Richiamato dalla difesa per il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla difesa per il principio di legalità e irretroattività in materia penale.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dalla difesa in relazione al divieto di applicazione retroattiva di misure sfavorevoli.

  • art. 183-quater disp. att. c.p.p.

    La Corte richiama la previsione della possibilità di confisca ex art. 240-bis c.p. in sede esecutiva.

  • artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p.

    Richiamati per affermare che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca allargata anche de plano, con contraddittorio differito mediante opposizione.

  • art. 262, comma 4, c.p.p.

    Richiamato come ulteriore conferma della competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere sulla restituzione dei beni salvo confisca.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla confisca allargata, la nozione di 'disponibilità' del bene non coincide con il mero dato formale dell'intestazione o con il solo rapporto di parentela: il giudice deve accertare se il bene sia effettivamente riconducibile al condannato, anche tramite interposizione fittizia di terzi.
  • Quando la difesa allega una provvista lecita per l'acquisto di beni intestati a familiari, l'onere di allegazione e dimostrazione deve essere assolto con elementi concreti, documentati e logicamente collegati all'investimento; mere asserzioni, autocertificazioni o ricostruzioni non comprovate non sono sufficienti a scalfire la motivazione di merito.
  • In cassazione non è consentita una 'mirata rilettura' del materiale probatorio: sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento, chiedono una diversa valutazione del fatto rispetto a quella già compiuta dal giudice di merito.
  • La confisca ex art. 240-bis c.p. può essere disposta in sede esecutiva anche de plano, con successiva instaurazione del contraddittorio in seguito all'opposizione; tale modalità è compatibile con il procedimento esecutivo.
  • Le misure patrimoniali penali e di prevenzione possono coesistere sul medesimo bene secondo una disciplina di coordinamento espressamente prevista: la presenza di un sequestro o di una confisca di prevenzione non impedisce, di per sé, il sequestro o la confisca in sede penale.
  • Ai fini del giudizio di sproporzione rilevante per la confisca allargata, il giudice può valorizzare elementi indiziari e dati economici complessivi del nucleo familiare, compresa la discrepanza costante tra entrate lecite e capacità di spesa, senza che il solo richiamo a parametri statistici astratti sia di per sé decisivo a invalidare la motivazione.
  • Il principio di irretroattività non è violato quando la misura ablativa viene riferita a beni acquisiti in epoca in cui il soggetto era già socialmente pericoloso e comunque entro il periodo rilevante ricostruito in sede di merito; la verifica temporale va compiuta in relazione alla concreta disponibilità del bene e al quadro fattuale accertato.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneBancarotta fraudolentaSequestroImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiReati contro la PAReati fallimentariProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNe bis in idemConfiscaOnere della prova

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