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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17556/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate a una società agricola operante come agriturismo per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, con cui veniva rettificato il reddito d'impresa applicando la disciplina delle società non operative e, per trasparenza, venivano emessi anche avvisi nei confronti della socia in proporzione alla quota partecipativa. La società e la socia impugnavano gli atti davanti al giudice tributario; la CTP accoglieva i ricorsi, mentre la CTR riformava la decisione e confermava la legittimità degli accertamenti. In Cassazione le ricorrenti hanno tuttavia documentato di avere presentato domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con versamento degli importi dovuti per alcuni avvisi e della prima rata per altri, mentre per un avviso non era dovuto alcun importo. La Corte ha verificato inoltre che l'Ufficio non aveva notificato diniego entro il termine previsto e che non era stata presentata istanza di trattazione. Alla luce di ciò, il giudizio è stato dichiarato estinto e, per gli avvisi per i quali risultava il pagamento integrale o nulla era dovuto, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite tributaria: per alcuni avvisi risultava il pagamento integrale dovuto, per un altro non era dovuto alcun importo, e per gli ulteriori avvisi era stata versata la prima rata. Non essendo stato notificato diniego dell'Agenzia entro il termine previsto e non essendo stata richiesta la trattazione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi per i quali la definizione risultava perfezionata secondo i criteri indicati in sentenza. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché la definizione agevolata non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata, entro il termine previsto dalla disciplina speciale.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando, al momento della decisione, risulti il pagamento integrale del debito rateizzato oppure, se nulla era dovuto, la completezza della definizione rispetto a quell'atto.
  • L'inerzia dell'Amministrazione nel non notificare il diniego entro il termine previsto, unita alla mancata istanza di trattazione, comporta la chiusura del giudizio in presenza di valida definizione agevolata.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi tipici espressamente previsti, né per analogia a fattispecie di definizione agevolata.
  • Quando la lite è definita in via agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale, con compensazione pratica nel senso dell'imputazione alle parti delle spese già anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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