Cassazione Civile, Ordinanza n. 17556/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate a una società agricola operante come agriturismo per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, con cui veniva rettificato il reddito d'impresa applicando la disciplina delle società non operative e, per trasparenza, venivano emessi anche avvisi nei confronti della socia in proporzione alla quota partecipativa. La società e la socia impugnavano gli atti davanti al giudice tributario; la CTP accoglieva i ricorsi, mentre la CTR riformava la decisione e confermava la legittimità degli accertamenti. In Cassazione le ricorrenti hanno tuttavia documentato di avere presentato domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con versamento degli importi dovuti per alcuni avvisi e della prima rata per altri, mentre per un avviso non era dovuto alcun importo. La Corte ha verificato inoltre che l'Ufficio non aveva notificato diniego entro il termine previsto e che non era stata presentata istanza di trattazione. Alla luce di ciò, il giudizio è stato dichiarato estinto e, per gli avvisi per i quali risultava il pagamento integrale o nulla era dovuto, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite tributaria: per alcuni avvisi risultava il pagamento integrale dovuto, per un altro non era dovuto alcun importo, e per gli ulteriori avvisi era stata versata la prima rata. Non essendo stato notificato diniego dell'Agenzia entro il termine previsto e non essendo stata richiesta la trattazione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi per i quali la definizione risultava perfezionata secondo i criteri indicati in sentenza. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché la definizione agevolata non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 30, commi 3 e 3-bis, L. n. 724 del 1994
richiamato come base normativa della rettifica del reddito di impresa delle società non operative
art. 39, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale ulteriore fondamento della rettifica del reddito da parte dell'Ufficio
richiamato per imputare ai soci il reddito di partecipazione in proporzione alla quota posseduta
art. 6, commi 6, 8, 10, 12 e 13, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
la definizione si perfeziona con domanda e pagamento degli importi dovuti o della prima rata; la cessazione della materia del contendere richiede il pagamento integrale del debito rateizzato al momento della decisione; l'assenza di diniego e di istanza di trattazione nei termini consente di dichiarare l'estinzione del giudizio
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate
art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018
individua il perfezionamento della definizione con domanda e pagamento dovuto o della prima rata
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
fissa il termine entro il quale l'Ufficio può notificare il diniego della definizione
art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018
fissa il termine entro il quale può essere proposta istanza di trattazione del giudizio
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
prevede il deposito in Cassazione della documentazione relativa alla domanda di definizione e ai pagamenti effettuati
art. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
richiamato come norma centrale per la chiusura agevolata delle liti
art. 6, comma 13, d.l. cit.
esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei casi di definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato è misura applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non si estende alla definizione agevolata
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata, entro il termine previsto dalla disciplina speciale.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando, al momento della decisione, risulti il pagamento integrale del debito rateizzato oppure, se nulla era dovuto, la completezza della definizione rispetto a quell'atto.
- L'inerzia dell'Amministrazione nel non notificare il diniego entro il termine previsto, unita alla mancata istanza di trattazione, comporta la chiusura del giudizio in presenza di valida definizione agevolata.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi tipici espressamente previsti, né per analogia a fattispecie di definizione agevolata.
- Quando la lite è definita in via agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale, con compensazione pratica nel senso dell'imputazione alle parti delle spese già anticipate.
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