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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19368/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

La professionista aveva proposto davanti al Tribunale un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere, anche con provvedimenti inaudita altera parte e con diffida ad adempiere, l'accertamento dell'insussistenza del potere del Consiglio dell'ordine di sospenderla dall'esercizio della professione ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge n. 247 del 2012, in ragione dell'omesso versamento del contributo annuale di iscrizione all'albo. Sosteneva di avere diritto a esercitare la professione e di non dover corrispondere il contributo per effetto del recesso dall'associazione. Il Tribunale, sia in primo grado cautelare sia in sede di reclamo, aveva negato la tutela, ritenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Consiglio nazionale forense e, comunque, insussistenti i presupposti del fumus e del periculum. Con il ricorso per cassazione la professionista ha censurato la declaratoria di difetto di giurisdizione, sostenendo che sui provvedimenti cautelari ex art. 700 sarebbe sempre competente il giudice ordinario, e ha contestato anche la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile in un procedimento cautelare ante causam, perché manca ancora il giudizio di merito e quindi l'interesse concreto e attuale alla decisione definitiva sulla giurisdizione; ha inoltre escluso che sia esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro l'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare, poiché il provvedimento non ha carattere decisorio né definitivo ed è comunque revocabile o modificabile. Quanto alle spese, ha richiamato la regola per cui la loro contestazione, in caso di cautela ante causam e mancata instaurazione del merito, deve essere fatta nelle forme dell'opposizione al precetto o all'esecuzione. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, poiché il resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    procedimento d'urgenza ante causam

    il provvedimento cautelare ex art. 700, se emesso prima del merito, è strumentale e provvisorio, e non consente di radicare un ricorso per cassazione o un regolamento preventivo di giurisdizione come se fosse una decisione definitiva.

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    non è ammissibile nei procedimenti cautelari ante causam finché non sia iniziato il giudizio di merito, perché manca l'oggetto processuale definitivo su cui risolvere la giurisdizione.

  • art. 111 Cost.

    ricorso straordinario per cassazione

    è esperibile solo contro provvedimenti decisori e definitivi; non è utilizzabile contro ordinanze cautelari, anche se rese in reclamo, perché prive di stabilità e di attitudine al giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    viene richiamato per evidenziare il collegamento tra ricorribilità ex art. 111 Cost. e idoneità del provvedimento a fare stato con efficacia di cosa giudicata sostanziale.

  • art. 669-septies c.p.c.

    dopo la modifica del 2009, la contestazione delle spese della fase cautelare ante causam, se non segue il merito, va fatta in sede esecutiva tramite opposizione al precetto o all'esecuzione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte richiama indirettamente la statuizione sulle spese aggravate operata nei gradi di merito, senza affrontarne il merito nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 29, comma 6, L. n. 247 del 2012

    è la norma che prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per omesso pagamento del contributo annuale di iscrizione all'albo, oggetto della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile quando la controversia è ancora incardinata soltanto in un procedimento cautelare ante causam, perché la questione di giurisdizione presuppone un giudizio di merito già iniziato o comunque un interesse attuale e concreto alla sua individuazione definitiva.
  • I provvedimenti cautelari emessi o confermati in sede di reclamo, quando siano provvisori, strumentali e revocabili/modificabili, non hanno natura di sentenza ai fini dell'art. 111 Cost. e non sono quindi ricorribili per cassazione, neppure limitatamente alla statuizione sulla giurisdizione.
  • La contestazione delle spese liquidate in sede cautelare ante causam, ove non segua l'instaurazione del merito, va proposta con gli strumenti dell'opposizione all'esecuzione o al precetto, non con il ricorso per cassazione.
  • La decisione sulla giurisdizione resa in un reclamo cautelare non chiude definitivamente il rapporto processuale sostanziale, perché la fase cautelare resta autonoma ma strumentale rispetto al futuro giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProcedimenti cautelariGiurisdizioneSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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