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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36010/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Una società impugnava un preavviso di fermo amministrativo notificato dall'agente della riscossione per omesso pagamento di crediti tributari per euro 175.930,29, deducendo il difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notificazione delle cartelle; in appello, invece, la decisione era stata riformata sulla base della ritenuta dimostrazione della rituale notifica. In Cassazione la società articolava tre motivi: con il primo contestava, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c., che la prova della notifica potesse dirsi raggiunta sulla sola base degli avvisi di ricevimento senza produzione delle cartelle, soprattutto a fronte di specifica contestazione sul contenuto degli atti notificati; con il secondo deduceva la violazione delle norme sulle notificazioni sostenendo che, per alcune cartelle, erano state depositate solo le relate di notifica e non le copie delle cartelle, con conseguente inesistenza o nullità delle notifiche per impossibilità di identificare l'oggetto notificato; con il terzo censurava la notifica a mezzo PEC di altre cartelle, assumendo la nullità della notifica per omesso deposito della ricevuta di accettazione, non essendo sufficiente la sola ricevuta di consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi, esaminati congiuntamente perché riferiti alla medesima questione, in parte inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto integralmente gli atti e non aveva indicato specificamente la sede processuale in cui i documenti risultavano prodotti; in parte infondati nel merito, affermando che, in tema di riscossione, la prova della notifica della cartella può essere fornita mediante relata compilata secondo modello ministeriale, senza necessità di produrre anche la cartella, e che il contenuto dell'atto è desumibile dal numero riportato sulla cartolina di ricevimento. Quanto alla notifica via PEC, la Corte ha chiarito che la ricevuta di avvenuta consegna costituisce prova del perfezionamento della notifica e che, nel caso concreto, non era contestato che tale ricevuta fosse stata allegata dall'agente della riscossione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    consente la notificazione della cartella di pagamento anche a mezzo PEC secondo le modalità del d.P.R. n. 68/2005; la prova della rituale notifica può essere data mediante documentazione conforme a tali regole.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato ai fini della ripartizione dell'onere della prova sulla rituale notificazione degli atti presupposti.

  • artt. 148-156 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente in relazione alla validità delle notificazioni, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 4 d.P.R. n. 68/2005

    richiamato nel quadro della notificazione via PEC.

  • art. 6 d.P.R. n. 68/2005

    la ricevuta di accettazione prova l'avvenuta spedizione del messaggio PEC; la ricevuta di avvenuta consegna prova l'effettivo pervenimento del messaggio nella casella del destinatario e il momento della consegna.

  • art. 9 d.P.R. n. 68/2005

    richiamato per affermare che la ricevuta di avvenuta consegna è sottoscritta dal gestore PEC e costituisce prova della consegna.

  • D.P.C.M. 2 novembre 2015

    richiamato in relazione alle regole tecniche della PEC.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, chi contesta la rituale notificazione di una cartella di pagamento deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendo integralmente gli atti rilevanti e indicando specificamente dove essi sono stati prodotti nel processo di merito.
  • In materia di riscossione, la prova della notifica della cartella non richiede necessariamente il deposito della cartella stessa, essendo sufficiente la relata di notifica redatta secondo il modello ministeriale, purché consenta di identificare l'atto notificato.
  • Se il contenuto della cartella è contestato, l'identificazione dell'atto può essere desunta dal numero riportato sulla cartolina o sugli atti di ricevimento abbinati alla cartella.
  • Per la notifica della cartella a mezzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna costituisce prova del perfezionamento della notifica e dell'arrivo del messaggio nella casella del destinatario; una contestazione ulteriore richiede specifiche allegazioni di disfunzioni del sistema o di irregolarità della procedura.
  • A fronte di una documentazione di notifica che presenti apparente regolarità, l'onere di introdurre contestazioni concrete e di provarle grava sul destinatario che ne deduce l'invalidità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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