Cassazione Penale, Sentenza n. 33183/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo. Hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 11 DPR 380/2001: contestano l'illegittimità della valutazione del Tribunale circa il permesso di costruire rilasciato in forza di una procura rilasciata solo da Corcione, sostenendo che il comproprietario richiedente sia legittimato in presenza di un pactum fiduciae; 2) censura della qualificazione come false delle attestazioni tecniche e della mancata distinzione tra opere coperte dal permesso e quelle eseguite nell'ambito dei benefici 'Sismabonus'/'Ecobonus' (CILAS), nonché carenza motivazionale rispetto al rilascio successivo dell'autorizzazione sismica; 3) insufficiente motivazione sul pericolo di dispersione delle somme sequestrate a fini di futura confisca, limitata secondo i ricorrenti alla sola fungibilità del denaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma abbia fornito una ricostruzione articolata che giustifica la conferma del sequestro: irregolarità del titolo edilizio anche oltre la mancata procura (mancato assenso condominiale per opere su parti comuni, difformità rispetto agli strumenti urbanistici, opere non contemplate nel progetto strutturale approvato), validità delle valutazioni probatorie del giudice del riesame (censure di merito non consentite ex art. 325 cod. proc. pen.), e adeguata motivazione del periculum in mora riguardo al rischio di perdita della garanzia del credito illecito, in luce della condotta fraudolenta e della successiva cessione del credito. Inoltre la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 11
Riferito dal ricorso in tema di legittimazione a richiedere il permesso di costruire: la Corte osserva che la presunta legittimazione del richiedente non esime dall'accertamento di ulteriori profili di illegittimità del titolo e che il difetto di procura è una questione rilevante nell'ambito della motivazione del giudice di merito
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44
Norma richiamata a fondamento delle contestazioni di illeciti edilizi; la Corte ritiene che le indagini e la valutazione del Tribunale abbiano adeguatamente motivato la sussistenza di elementi indiziari circa violazioni edilizie
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181
Richiamato in relazione a vincoli e prescrizioni di tutela (beni culturali/paesaggistici) che possono incidere sulla legittimità degli interventi edilizi; la Corte prende atto della rilevanza di tali vincoli ai fini del giudizio di cautela
Norma penale sul indebito utilizzo o trasferimento di crediti d'imposta (cd. frodi su crediti fiscali); la Corte collega l'ipotesi delittuosa alle modalità di ottenimento e cessione del credito che giustificano il sequestro dei saldi attivi
codice di procedura penale, art. 325
Il provvedimento ricorda il principio per cui nel processo cautelare reale il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi di diritto; le doglianze che impugnano la valutazione probatoria o rimettono in discussione i fatti non sono ammesse in cassazione
codice di procedura penale, art. 606
Richiamato indirettamente per ricordare i limiti della cognizione della Corte di cassazione sui profili di fatto e di prova, che richiedono adeguata devoluzione in grado di consentire la decisione
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o grave colpa nell'impugnazione; applicata per sanzionare i ricorrenti
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Citato quale norma formale per la sintesi e il contenuto dei motivi di ricorso; la Corte osserva che i motivi non rispettano i requisiti di specificità richiesti
Massime di principio
- In materia di cautela reale (sequestro preventivo) il ricorso per cassazione è limitato a questioni di diritto: non sono ammesse censure dirette alla valutazione delle prove o a riconsiderazioni fattuali che il giudice di merito ha già compiuto (art. 325 cod. proc. pen.).
- Per rendere efficace una impugnazione contro il sequestro di somme a fini di futura confisca è necessario contestare specificamente e con argomenti di diritto la motivazione sul periculum in mora; la mera affermazione generica sull'assenza di rischio di dispersione è insufficiente se il giudice ha richiamato elementi concreti (comportamento fraudolento, ingenti importi, cessione del credito).
- Nei procedimenti relativi a titoli edilizi, il controllo giudiziario valuta non solo la regolarità formale (procure, intestazioni) ma anche la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, al progetto approvato e alla necessaria autorizzazione dei terzi (es. condominio); la mancanza di confronto con questi elementi rende il motivo di impugnazione generico e destinato a fallire.
- Chi impugna deve specificare le doglianze di merito in modo da provocare una devoluzione puntuale al giudice del riesame; in mancanza, la Corte di cassazione non può riformare decisioni basate su compiuta motivazione di fatto e diritto.
- Se si contesta la legittimazione a ottenere titoli edilizi per presunta rappresentanza insufficiente (procura), occorre dimostrare anche l'assenza di altri elementi che il giudice ha ritenuto decisivi (es. assenso implicito, qualificazione delle parti), altrimenti la censura rischia di essere considerata aspecifica.
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