Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce (3/04/2025) che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP il 7/03/2025; il difensore ha censurato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in relazione ai reati contestati (turbativa d'asta, falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: l'8/08/2025 è pervenuta la rinuncia al ricorso perché la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente era stata sostituita (il 4 giugno) con la misura della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici e servizi per otto mesi. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di rinuncia dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna alle spese processuali né il versamento alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
Cass. Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 (Storti, Rv. 286244 - 01)
Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01
Principio secondo cui la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente determina l'inammissibilità senza conseguenze di condanna alle spese o obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, perché non configura ipotesi di soccombenza.
Massime di principio
- La sostituzione di una misura cautelare detentiva con una misura non detentiva (es. sospensione dall'esercizio di pubblici uffici) può provocare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione e rendere il ricorso per cassazione inammissibile.
- La rinuncia al ricorso per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente non è automaticamente equiparabile a soccombenza: la Corte dichiara l'inammissibilità senza condannare il ricorrente alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.
- Quando cambia la situazione sostanziale che giustificava l'impugnazione (p.es. cessazione o modifica della misura cautelare), il ricorrente dovrebbe valutare tempestivamente se procedere o rinunciare, segnalando la sopravvenuta mancanza di interesse per evitare atti processuali inutili.
- La parte resistente ottiene in pratica il risultato di non vedere deciso il merito dell'impugnazione quando la causa di interesse viene meno; ciò non costituisce necessariamente una "vittoria" di merito ma una chiusura procedurale per sopravvenuta sterilità dell'impugnazione.
- È utile documentare chiaramente le ragioni della rinuncia (data della sostituzione della misura, natura della nuova misura, ecc.) perché la Corte valuti l'eventuale responsabilità del sopraggiungimento e le conseguenze economiche processuali.
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