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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce (3/04/2025) che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP il 7/03/2025; il difensore ha censurato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in relazione ai reati contestati (turbativa d'asta, falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: l'8/08/2025 è pervenuta la rinuncia al ricorso perché la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente era stata sostituita (il 4 giugno) con la misura della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici e servizi per otto mesi. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di rinuncia dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna alle spese processuali né il versamento alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 (Storti, Rv. 286244 - 01)

    Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01

    Principio secondo cui la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente determina l'inammissibilità senza conseguenze di condanna alle spese o obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, perché non configura ipotesi di soccombenza.

Massime di principio

  • La sostituzione di una misura cautelare detentiva con una misura non detentiva (es. sospensione dall'esercizio di pubblici uffici) può provocare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione e rendere il ricorso per cassazione inammissibile.
  • La rinuncia al ricorso per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente non è automaticamente equiparabile a soccombenza: la Corte dichiara l'inammissibilità senza condannare il ricorrente alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.
  • Quando cambia la situazione sostanziale che giustificava l'impugnazione (p.es. cessazione o modifica della misura cautelare), il ricorrente dovrebbe valutare tempestivamente se procedere o rinunciare, segnalando la sopravvenuta mancanza di interesse per evitare atti processuali inutili.
  • La parte resistente ottiene in pratica il risultato di non vedere deciso il merito dell'impugnazione quando la causa di interesse viene meno; ciò non costituisce necessariamente una "vittoria" di merito ma una chiusura procedurale per sopravvenuta sterilità dell'impugnazione.
  • È utile documentare chiaramente le ragioni della rinuncia (data della sostituzione della misura, natura della nuova misura, ecc.) perché la Corte valuti l'eventuale responsabilità del sopraggiungimento e le conseguenze economiche processuali.

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