Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce (28/03/2025) che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata il 7/03/2025 per il reato di corruzione (capo 2). Il ricorrente ha dedotto: (i) insufficienza e vizio della motivazione sui gravi indizi relativi al capo 2, sostenendo che gli interventi attribuiti a Sticchi si riducevano alla sola fissazione di un incontro tra Castrignanò e l'Avv. Gorgoni e che non v'era vantaggio reale collegabile a scambio corruttivo; (ii) assenza di interesse dell'indagato a procurare vantaggi a Castrignanò e legittimità degli atti amministrativi richiamati (delib. n.124/18.05.2016 e deliberazione n.16), collegiali e supportati da pareri; (iii) mancata prova del pericolo di reiterazione del reato, considerato che le intercettazioni non avevano fatto emergere condotte ulteriori rispetto alla ricerca di un appuntamento finalizzato a una conciliazione familiare/azienda.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorrente ha rinunciato al gravame dopo che la misura cautelare era stata revocata il 12/09/2025 (revoca notificata il 17/09/2025 con conseguente rinuncia al ricorso). La Corte ha dunque pronunciato l'inammissibilità e ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la rinuncia alla impugnazione dovuta a causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa per le ammende. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza delle censure sulle prove e sugli atti amministrativi, essendo venuto meno l'interesse all'impugnazione.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
La Corte ha applicato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso, conseguente alla revoca della misura cautelare non imputabile al ricorrente, determina inammissibilità senza effetti economici sfavorevoli per chi rinuncia; pertanto il processo di cassazione si estingue per mancanza di interesse senza statuire sul merito
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare rende spesso priva di interesse l'impugnazione della conferma di tale misura; il difensore può quindi rinunciare per evitare ulteriori oneri processuali.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non equivale a una decisione sul merito: le censure relative a prova, motivazione e qualificazione giuridica restano quindi inespresse e non precedenti vincolanti.
- Se la rinuncia all'impugnazione è dovuta a causa non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura), la giurisprudenza esclude l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa per le ammende.
- Prima di procedere in Cassazione va valutata l'effettiva sussistenza dell'interesse all'impugnazione: se la misura cautelare viene revocata o viene meno la situazione che giustifica l'impugnazione, considerare la rinuncia per evitare costi e decisioni comunque inammissibili.
- Quando si contestano atti amministrativi collegiali come controprestazione di un patto corruttivo, è importante dimostrare il vincolo causale diretto e l'intervento personale decisorio dell'amministratore; la mera esistenza di atti collegiali o pareri legali può ostacolare la ricostruzione del vincolo corruttivo se non integrata da ulteriori elementi probatori.
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