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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32940/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza resa con applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), deducendo la violazione dell'accordo tra le parti in ordine all'aumento per continuazione. Secondo il ricorrente l'accordo prevedeva un aumento di 20 giorni di reclusione e 200 euro di multa; il dispositivo della sentenza avrebbe invece indicato la pena finale come somma tra tale aumento e la pena del precedente giudicato senza esplicitare che la pena complessiva assorbe quella precedente. Inoltre, il ricorrente lamenta che la sentenza non ha tenuto conto che la pena del precedente giudizio (irrogata con rito abbreviato) era stata ridotta ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p. in fase esecutiva, riduzione che avrebbe dovuto incidere sul computo della continuazione e quindi ridurre la pena per continuazione concordata.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. che limita i motivi di cassazione proponibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta; ritiene che qui non sussista violazione dell'accordo: il Giudice per le indagini preliminari ha correttamente ritenuto che non vi fosse errore materiale da rettificare. La Corte chiarisce che nel dispositivo deve essere indicata la pena complessiva irrogata, mentre gli specifici aumenti per continuazione vanno esplicitati nella motivazione; pertanto la mancata ripetizione puntuale nel dispositivo non costituisce violazione dell'accordo e le ulteriori contestazioni vanno trattate in sede esecutiva. Per legge il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento). La Corte ricorda che la sentenza che applica la pena su richiesta deve rispettare l'accordo ma che il dettaglio degli aumenti per continuazione va esposto nella motivazione, mentre il dispositivo indica la pena complessiva.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai soli profili attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena. La Corte lo usa per dichiarare inammissibile il ricorso che non rientra in tali motivi.

  • art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato in fase esecutiva. La Corte osserva che eventuali effetti di tale riduzione sul computo complessivo delle pene per continuazione vanno valutati in sede esecutiva, non necessariamente in sede di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Regola la rettifica degli errori materiali nel provvedimento giudiziario. Il ricorrente ha invocato tale articolo per chiedere rettifica di presunti errori materiali, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore materiale da correggere.

Massime di principio

  • In caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il dispositivo della sentenza deve indicare la pena complessiva; i dettagli sugli aumenti per continuazione e la loro quantificazione devono emergere dalla motivazione.
  • I ricorsi per cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta sono ampiamente preclusi: ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. sono ammessi solo motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, la correlazione richiesta-sentenza, l'erronea qualificazione giuridica o l'illegalità della pena; questioni esecutive o di computo dovranno spesso essere prospettate in sede esecutiva.
  • Le riduzioni operate in esecuzione (es. ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis per il rito abbreviato) possono modificare il trattamento sanzionatorio complessivo; però il loro effetto sul calcolo della continuazione va verificato e contestato in sede esecutiva, salvo che non si tratti di manifesta violazione dell'accordo o di errore materiale nel dispositivo.
  • Per ottenere la correzione di un errore materiale nel dispositivo è opportuno invocare l'art. 130 c.p.p., ma bisogna dimostrare la sussistenza di un errore effettivo e materiale; difetti di esposizione che riguardano il contenuto motivazionale spesso non sono rimediabili in cassazione quando il dispositivo sia formale e coerente.
  • Se si contesta che il dispositivo non abbia esplicitato l'assorbimento di una pena precedente, occorre verificare la motivazione: se la continuazione e l'assorbimento risultano dalla motivazione, la contestazione può essere improcedibile in cassazione e sarà più efficace agire nella fase esecutiva.

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