Sentenza n. 8801/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43924 presentata in data 23 aprile 2025 (doc.1) con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea E PER LA CONDANNA della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art.16, co. 2 e 6 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 23 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, in ragione dello spirare del termine previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, oltre al termine generale di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che per la sussistenza dell'obbligo di provvedere sono sufficienti la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza una decisione dell'amministrazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ai sensi del comma 6, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi raggiungere al massimo quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché alla data di proposizione del ricorso non risultava adottato alcun provvedimento espresso, il silenzio è stato qualificato come inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell'amministrazione a provvedere.
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato l'attuale denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, autorità competente nel procedimento considerato.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero competente ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
- Ai fini dell'azione contro il silenzio-inadempimento sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione.
- Nel procedimento disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il termine per la decisione è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; includendo il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può raggiungere al massimo quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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