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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20695/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario garanzia)

La controversia

Nel 2006 una società trasferì un terreno a una società costruttrice, a fronte dell’impegno di quest’ultima a trasferire quattro appartamenti da realizzare sul terreno stesso. Al momento della stipula furono versati 200.000 euro, con previsione di ulteriori 500.000 euro e di una garanzia "a prima richiesta" prestata da un istituto di credito poi succeduto da altri soggetti fino alla ricorrente. La costruzione non venne realizzata per mancato rilascio della concessione edilizia e per sopravvenuta perdita dell’edificabilità del terreno a causa di mutamenti urbanistici. La beneficiaria escusse la garanzia, ottenne decreto ingiuntivo, ma in opposizione il tribunale revocò il monitorio; in appello la decisione fu riformata e il garante fu condannato al pagamento. La ricorrente ha quindi dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e erronea esclusione dell’exceptio doli generalis, sostenendo che la garanzia non fosse azionabile per la sopravvenuta impossibilità del rapporto principale e per la nullità del contratto garantito ex art. 46 d.P.R. 380/2001; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 1472 c.c., contestando che la Corte d’appello avesse ritenuto fondata la qualificazione del contratto di permuta di cosa presente con cosa futura come contratto aleatorio e deducendo la novità di tale qualificazione; 3) omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato che la società costruttrice aveva comunque versato 200.000 euro alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che la sentenza d’appello fosse nulla per illegittima costituzione del collegio, richiamando la legittimità della partecipazione dei giudici aggregati. Ha poi ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché basato su una qualificazione della garanzia come subordinata a una condizione di legge non dimostrata e non specificamente prospettata nei giudizi di merito; infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’abusività dell’escussione e la violazione di correttezza e buona fede, rilevando che la beneficiaria aveva trasferito e consegnato il terreno e corrisposto 200.000 euro, mentre la mancata edificazione non era a lei imputabile. È stato anche ritenuto inconferente l’art. 46 d.P.R. 380/2001, perché la fattispecie riguardava la permuta di un terreno con appartamenti futuri. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, e comunque non colpiva la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello non aveva qualificato il contratto come aleatorio, ma aveva deciso in base all’atteggiarsi delle condotte delle parti e agli obblighi della costruttrice. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il pagamento dei 200.000 euro era già stato esaminato dalla sentenza impugnata e, anzi, era uno degli elementi valorizzati dalla Corte d’appello. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contratto autonomo di garanzia, l’exceptio doli può essere accolta solo se l’abusività della richiesta risulta in modo immediato e prima facie, o comunque mediante prova liquida e di pronta soluzione; non sono sufficienti contestazioni che attengano al merito del rapporto principale.
  • Il garante non può opporre eccezioni di merito proprie del rapporto principale se non nei limiti in cui emerga un abuso manifesto dell’escussione della garanzia.
  • La deduzione in cassazione di una questione presuppone che la relativa allegazione e trattazione nei gradi di merito siano specificamente dimostrate; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Una censura di violazione di legge è inammissibile o infondata quando presuppone una qualificazione del contratto o della garanzia non supportata dalla motivazione della sentenza impugnata e non realmente decisiva ai fini del decidere.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non sussiste quando il fatto dedotto risulti già esaminato dalla sentenza impugnata e sia stato valutato nel senso prospettato dalla parte resistente.
  • Nel contratto di permuta con attribuzione di un terreno contro future utilità edilizie, la perdita dell’edificabilità o il mancato rilascio del permesso rilevano, ai fini della responsabilità, in relazione agli obblighi concretamente assunti dalle parti e alla loro esecuzione, non secondo astratte qualificazioni che non incidano sulla ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniContratto preliminare
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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