Cassazione Civile, Ordinanza n. 25885/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una istanza di rimborso di imposta per euro 928.661 relativa al periodo d'imposta 2005. La società aveva presentato nel 2006 la dichiarazione dei redditi e, nel 2008, una dichiarazione integrativa con cui correggeva errori nel quadro RF, righi 80-83, rideterminando gli imponibili; nel 2011 presentava poi istanza di rimborso, ribadendo il contenuto della dichiarazione integrativa. A seguito del silenzio-rifiuto, il ricorso della contribuente era stato rigettato in primo grado e accolto in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2 d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che la dichiarazione integrativa a favore era tardiva e quindi inefficace, con conseguente decadenza dal diritto al rimborso; la contribuente avrebbe potuto far valere il credito solo con la domanda di rimborso nei termini dell'art. 38; (2) violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602/1973, 2697 c.c. e 115 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale aveva accolto la domanda senza che la contribuente provasse il fatto costitutivo del credito, limitandosi ad allegare dichiarazioni fiscali corrette senza dimostrare documentalmente l'errore dichiarativo e l'esistenza del credito. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nel testo previgente dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, il termine per la dichiarazione integrativa in bonam partem rilevava solo ai fini della compensazione del credito, ma non impediva al contribuente di chiedere il rimborso dell'eccedenza versata entro il termine ordinario di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice d'appello aveva confuso i profili dell'esigibilità del credito con quelli dell'esistenza del credito stesso, omettendo di verificare e motivare sui documenti e sulle prove idonei a dimostrare il fatto costitutivo del rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Consente la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta versata entro il termine ordinario; nel caso concreto la Corte ritiene che la domanda di rimborso fosse tempestiva e autonoma rispetto alla dichiarazione integrativa.
Nel testo previgente, il termine per la dichiarazione integrativa a favore rilevava solo ai fini della compensazione del credito, non precludendo la possibilità di chiedere il rimborso nei termini dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
art. 1, comma 637, l. n. 190/2014
Richiamato nel motivo dell'Agenzia come disciplina ritenuta non applicabile e non retroattiva, ma la Corte non fonda la decisione su tale norma.
Norma processuale che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata dall'Agenzia a sostegno di entrambi i motivi.
Richiamato per dedurre la violazione dell'onere della prova sul fatto costitutivo del credito da rimborso; la Corte accoglie il motivo sul punto, ritenendo non adeguatamente accertata la prova del credito.
Richiamato dall'Agenzia per contestare l'utilizzo delle prove da parte del giudice di merito; il motivo è accolto per difetto di verifica della prova del credito.
Norma relativa al procedimento camerale, menzionata per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel testo previgente dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione integrativa presentata oltre il termine previsto non è idonea a far nascere il diritto al credito in compensazione, ma non preclude di per sé la richiesta di rimborso dell'eccedenza entro il termine ordinario previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
- Ai fini del rimborso di un'imposta indebitamente versata, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del credito azionato; il giudice di merito non può limitarsi a richiamare genericamente la definizione di altre controversie o l'eliminazione di ostacoli all'esigibilità, ma deve accertare la prova documentale dell'esistenza del credito.
- Va distinta l'esistenza del credito dalla sua esigibilità: la rimozione di preclusioni o ostacoli processuali o sostanziali non equivale, di per sé, alla dimostrazione del fatto costitutivo del rimborso.
- In sede di legittimità, l'omesso esame della prova del credito e la confusione tra presupposti del diritto e sue condizioni di azionabilità integra violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. quando il giudice di merito fondi l'accoglimento su argomentazioni non riferite alla prova del fatto costitutivo.
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