Cassazione Civile, Ordinanza n. 03195/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Ufficio aveva contestato alla contribuente un maggior reddito IRPEF per l’anno 2013, connesso a una locazione non dichiarata, emettendo avviso di accertamento per imposta, sanzioni e interessi. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l’annullamento integrale dell’atto, ma in appello la Corte di giustizia tributaria aveva accolto il gravame dell’Ufficio e confermato l’accertamento, compensando le spese dei due gradi. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di estinzione del giudizio, formulata in ragione della definizione agevolata della lite ex l. n. 197 del 2022; (2) violazione della medesima disciplina sulla definizione agevolata, per non avere la Corte di secondo grado dichiarato l’estinzione del processo. La ricorrente sosteneva di aver presentato domanda di definizione agevolata, con pagamento della prima rata e richiesta di estinzione del giudizio. L’Agenzia ha resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, anche perché la contribuente non era risultata soccombente sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di interesse ad impugnare. Ha ritenuto che, in base alla disciplina della definizione agevolata di cui all’art. 1 della l. n. 197 del 2022, la procedura si perfeziona con la presentazione dell’istanza, l’impegno a rinunciare ai giudizi e la comunicazione dell’ente sulla rateizzazione; il perfezionamento della procedura, seguita dal pagamento della prima rata, determina l’estinzione ex lege del giudizio pendente. Poiché la sentenza d’appello era stata deliberata prima del deposito della documentazione sulla definizione agevolata e comunque prima che la Corte potesse tenerne conto, la contribuente non aveva più interesse a impugnare una decisione destinata a rimanere travolta dall’estinzione legale del giudizio. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, senza esame nel merito della denunciata violazione.
È invocato per il vizio di omessa pronuncia.
È invocato per la dedotta violazione di legge in tema di estinzione della lite.
art. 1, comma 186 e ss., legge 29 dicembre 2022, n. 197
È richiamato come disciplina della definizione agevolata della lite fiscale.
art. 1, commi 195 e 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La presentazione della domanda e il relativo perfezionamento, con pagamento della prima rata e rinuncia ai giudizi, sono considerati presupposti dell’estinzione ex lege del processo pendente.
art. 1, commi 235, 236, 241 e 244, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Vengono richiamati per ricostruire la procedura di definizione agevolata, che richiede istanza del contribuente, comunicazione dell’agente della riscossione e piano dei versamenti.
art. 4 del d.l. n. 51 del 2023
È citato come intervento modificativo della disciplina della definizione agevolata.
art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per evidenziare che la causa era già stata trattenuta in decisione prima del deposito della documentazione sulla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare il doppio contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Chi ha validamente aderito a una definizione agevolata della lite tributaria e abbia perfezionato la procedura con il pagamento previsto difetta di interesse a proporre o coltivare ricorso per cassazione avverso la sentenza sfavorevole, poiché il giudizio è destinato a estinguersi ex lege.
- La definizione agevolata della controversia fiscale richiede non solo la presentazione dell’istanza, ma anche il formale impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e la comunicazione dell’amministrazione con l’indicazione delle somme o delle rate dovute; solo il perfezionamento di tali passaggi produce l’effetto estintivo.
- Se la causa è già stata trattenuta in decisione prima del deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata, il giudice non può tenerne conto ai fini della decisione sull’appello o sul merito della controversia già decisa.
- La sopravvenuta estinzione del giudizio per definizione agevolata può essere valutata ai fini della compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della parte soccombente in cassazione.
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