Cassazione Civile, Ordinanza n. 03356/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di appalto stipulati per la costruzione di complessi immobiliari. L'appaltatrice sosteneva che alcune opere, in particolare muri di contenimento e recinzioni, non fossero comprese nel corrispettivo pattuito perché non previste nei capitolati e nei disegni esecutivi, e che la loro esecuzione, richiesta dalla committente, avesse comportato variazioni e aumenti di superficie, volume o costo tali da integrare lavori extra-contratto remunerabili ai sensi dell'art. 1661 c.c. La committente negava la debenza di somme ulteriori, affermando che i contratti erano a corpo e comprensivi di tali opere, oltre a chiedere penale per ritardo e rimborso di spese di ultimazione. Il lodo arbitrale aveva riconosciuto solo alcune poste all'appaltatrice, escluso il compenso per i muri di contenimento e di recinzione ritenendoli inclusi nell'originario appalto, accertato anche un credito della committente e disposto compensazione integrale. In appello l'appaltatrice deduceva nullità del lodo per mancata sottoscrizione, vizi di motivazione, violazione del contraddittorio per una perizia giurata e violazione delle norme di interpretazione contrattuale e dell'art. 1661 c.c. Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: omesso esame di fatti decisivi e nullità del lodo per motivazione contraddittoria; violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c., degli artt. 1362 ss. c.c. e dell'art. 1661 c.c. per errata interpretazione dei contratti e delle clausole sui lavori extra; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per cattiva valutazione delle prove, specie CTU e testimonianza del direttore dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della controricorrente sulla regolarità della notifica telematica del ricorso, sulla procura e sulla sommaria esposizione dei fatti. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e non denunciava un vero omesso esame di fatti storici decisivi; la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era presente e coerente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: in tema di arbitrato promosso dopo la riforma ma in base a convenzione anteriore, era astrattamente deducibile la violazione delle norme di interpretazione contrattuale, tuttavia la Corte d'appello aveva correttamente verificato la motivazione del lodo e la lettura delle clausole contrattuali, senza poter sostituire un nuovo giudizio di merito a quello arbitrale. Il terzo motivo è stato infondato perché la CTU non vincola il giudice, che può discostarsene con motivazione congrua, e perché le censure su artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie
la notifica telematica del ricorso analogico riprodotto in formato digitale è valida se accompagnata da attestazione di conformità
il ricorso è inammissibile solo se la esposizione dei fatti è oscura o lacunosa al punto da pregiudicare l'intelligibilità delle censure
comma 2; comma 3; primo comma, n. 5
per l'arbitrato fondato su convenzione anteriore alla riforma del 2006, in giudizi promossi dopo la riforma, è possibile dedurre la violazione delle norme di diritto sul merito se non esclusa dalle parti; la motivazione del lodo è censurabile solo nei limiti della nullità tipizzata
richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta nullità del lodo per motivazione
primo comma, n. 3; primo comma, n. 5
il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare questioni interpretative o argomentazioni difensive; il n. 3 consente la denuncia di violazione di legge nei limiti del controllo di legittimità
l'interpretazione del contratto richiede una lettura complessiva che non si arresta al solo dato letterale, ma considera anche criteri logici, sistematici e il comportamento delle parti
invocato per sostenere il diritto al compenso per variazioni ordinate dal committente; la Corte ha escluso che le opere controverse integrassero varianti extra-contratto
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento prove non dedotte dalle parti o comunque fuori dai poteri officiosi
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando ciò è escluso; non è consentita la mera critica al cattivo esercizio del prudente apprezzamento
la violazione sussiste solo se l'onere della prova è stato erroneamente ripartito tra le parti
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
presuppone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il controllo di legittimità non consente un nuovo esame del merito o una rivalutazione delle prove, ma solo la verifica della presenza di una motivazione non mancante o radicalmente insufficiente e della corretta applicazione dei limiti legali dell'impugnazione.
- In materia di arbitrato, quando la convenzione è anteriore alla riforma ma il procedimento è promosso dopo, l'ammissibilità della censura per violazione delle norme di diritto sul merito va valutata secondo la disciplina vigente al momento della stipula della convenzione, salvo diversa volontà delle parti.
- L'interpretazione del contratto deve essere condotta in modo complessivo e sistematico: il dato letterale è importante ma non assoluto, e può essere integrato o corretto dal comportamento complessivo delle parti e dagli altri indici ermeneutici.
- La denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici specifici, controversi e decisivi, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o critiche a singoli elementi istruttori come la consulenza tecnica.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare la preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.
- Il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio purché dia conto, con motivazione logica e ancorata agli elementi di causa, delle ragioni del dissenso.
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