Cassazione Civile, Ordinanza n. 14218/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (attore)
La controversia
Nel giudizio di merito il Giudice di pace aveva condannato il convenuto a pagare una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le ingiurie pronunciate in un contesto di lite avvenuta nel parcheggio di un cortile condominiale. Il Tribunale aveva respinto l’appello, ritenendo: che l’appellante non avesse contestato specificamente le parole offensive attribuitegli; che la dedotta condotta provocatoria e aggressiva dell’altra parte non fosse provata e risultasse anzi smentita dalle sommarie informazioni raccolte; che il danno morale fosse stato allegato in modo specifico e potesse essere dimostrato anche per presunzioni; che la liquidazione equitativa fosse corretta per compensare un pregiudizio non patrimoniale. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2043 e 2059 c.c., sostenendo che il giudice di appello non avesse adeguatamente contestualizzato il fatto, non avesse considerato la presunta provocazione e avesse travisato le sommarie informazioni testimoniali; 2) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., deducendo che il danno non patrimoniale non fosse stato provato e che la sola prova del fatto lesivo non bastasse; 3) violazione degli artt. 1226 c.c. e 96 c.p.c., contestando il ricorso all’equità nella liquidazione del danno e chiedendo una nuova regolazione delle spese, anche per asserita temerarietà della domanda avversaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, per il primo motivo, che la doglianza fosse in realtà diretta a censurare un vizio motivazionale e a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, preclusa in cassazione, oltre che non deducibile per la c.d. doppia conforme; ha inoltre osservato che il motivo non era pertinente rispetto alla ratio della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché pretendeva di rimettere in discussione l’accertamento di fatto sull’esistenza del danno, riservato al giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto anch’esso inammissibile per difetto di specificità, poiché il Tribunale non aveva affermato che l’equità potesse sostituire la prova del danno, ma solo che, una volta provata la sua esistenza anche in via presuntiva, era legittima la liquidazione equitativa del quantum; anche la censura sulle spese è stata considerata priva di autonoma consistenza. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito
richiamato dai motivi di ricorso in tema di illecito aquiliano, ma la censura è stata reputata inammissibile perché attinente alla valutazione del fatto e delle prove
richiamato in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale; la Corte ha confermato l’impostazione del merito secondo cui, una volta provato il pregiudizio, esso può essere liquidato equitativamente
la censura motivazionale è stata considerata inammissibile anche per la disciplina della doppia conforme
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per escludere il ricorso per cassazione ex art. 360 n.5 c.p.c. in presenza di doppia conforme
art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012
indicato come norma che rende applicabile la preclusione al motivo ex art. 360 n.5 c.p.c. nei giudizi introdotti dopo l’11 settembre 2012
richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito di specificità e pertinenza del motivo di ricorso rispetto alla decisione impugnata
richiamato come base della liquidazione equitativa del danno, ritenuta correttamente applicata dopo la prova dell’esistenza del pregiudizio
invocato per la responsabilità aggravata, ma la censura è stata reputata priva di autonoma consistenza in assenza di accoglimento degli altri motivi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito.
- Le censure che denunciano un vizio motivazionale ex art. 360 n.5 c.p.c. sono inammissibili in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e pertinente rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili doglianze astratte o non aderenti alle ragioni effettive della decisione.
- Il danno non patrimoniale deve essere provato quanto alla sua esistenza, anche per presunzioni; solo dopo tale prova è possibile procedere alla sua liquidazione equitativa quando ne sia difficile o impossibile la precisa quantificazione.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone l’accertamento del danno e non può essere invocata per colmare la mancanza di prova sulla sua esistenza.
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