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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08713/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dall’iscrizione di una professionista alla gestione separata INPS per l’anno 2011 e dal conseguente addebito di contributi previdenziali per omesso versamento. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato prescritto il credito contributivo; la Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo operante la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8 c.c. per l’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi 2011 e considerando tempestivo l’avviso di addebito notificato il 6.9.2017. La professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 113 c.p.c., 2, comma 26, l. n. 335/1995 e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, sostenendo che, all’epoca, era pendente la questione di legittimità costituzionale sull’obbligo per gli avvocati non iscritti alla Cassa forense di iscrizione alla gestione separata INPS; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme processuali e sostanziali per l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’erronea applicazione delle sanzioni per l’omesso versamento contributivo; con il terzo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi per la mancata pronuncia su un ulteriore motivo contenuto in memorie difensive. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha però depositato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione quater), con rinuncia al giudizio per i carichi interessati e richiesta di cessazione della materia del contendere, documentando anche l’integrale pagamento di quanto dovuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata dei carichi oggetto del giudizio, rilevando la cessazione della materia del contendere. Ha altresì precisato che, in base alla disciplina speciale richiamata e alla regola generale dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese restano a carico di chi le ha anticipate, senza statuizione di compensazione. È stata inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la declaratoria di estinzione non rientra tra i casi di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sopravvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti e l’integrale pagamento determinano l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per i carichi oggetto della misura.
  • Nel processo estinto per definizione agevolata, salvo disciplina speciale, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la regola generale dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
  • Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della controversia sottostante.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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