Cassazione Civile, Ordinanza n. 08713/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dall’iscrizione di una professionista alla gestione separata INPS per l’anno 2011 e dal conseguente addebito di contributi previdenziali per omesso versamento. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato prescritto il credito contributivo; la Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo operante la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8 c.c. per l’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi 2011 e considerando tempestivo l’avviso di addebito notificato il 6.9.2017. La professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 113 c.p.c., 2, comma 26, l. n. 335/1995 e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, sostenendo che, all’epoca, era pendente la questione di legittimità costituzionale sull’obbligo per gli avvocati non iscritti alla Cassa forense di iscrizione alla gestione separata INPS; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme processuali e sostanziali per l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’erronea applicazione delle sanzioni per l’omesso versamento contributivo; con il terzo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi per la mancata pronuncia su un ulteriore motivo contenuto in memorie difensive. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha però depositato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione quater), con rinuncia al giudizio per i carichi interessati e richiesta di cessazione della materia del contendere, documentando anche l’integrale pagamento di quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata dei carichi oggetto del giudizio, rilevando la cessazione della materia del contendere. Ha altresì precisato che, in base alla disciplina speciale richiamata e alla regola generale dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese restano a carico di chi le ha anticipate, senza statuizione di compensazione. È stata inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la declaratoria di estinzione non rientra tra i casi di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
La Corte d’appello lo aveva applicato ritenendo sospesa la prescrizione per l’omessa compilazione del quadro RR; la decisione di legittimità non entra nel merito di tale questione per effetto dell’estinzione del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato nel primo motivo come parametro di violazione di legge.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa omissione di pronuncia.
art. 116, comma 8, lett. a) e b), l. n. 388/2000
Richiamato nel secondo motivo in tema di sanzioni per omesso versamento contributivo.
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
Richiamato quale base normativa dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
Richiamato quale ulteriore base normativa dell’obbligo contributivo contestato.
art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022
La presentazione della dichiarazione di adesione agevolata ha determinato la rinuncia al giudizio pendente per i carichi interessati e la richiesta di cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
"le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
La Corte lo richiama per affermare che, nella definizione agevolata, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
"Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate"
È indicato come regola generale applicabile in mancanza di disposizioni speciali sui costi del processo estinto.
art. 12-bis d.l. n. 84/2025 conv. in l. n. 108/2025
Richiamato come norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata; la Corte precisa che non prevede statuizione sulle spese.
La Corte afferma che l’estinzione prevista dalla legge opera indipendentemente da questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione perché essa consegue solo a rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti e l’integrale pagamento determinano l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per i carichi oggetto della misura.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, salvo disciplina speciale, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la regola generale dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della controversia sottostante.
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