Cassazione Civile, Ordinanza n. 08704/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione sostenendo che, per mero errore materiale, non fosse stata espressamente regolata la liquidazione delle spese relative al giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., avente a oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno. Secondo gli istanti, la Corte si sarebbe pronunciata solo sul ricorso principale e su quello incidentale, disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione per reciproca soccombenza, ma avrebbe omesso di considerare la fase incidentale. La Corte ha esaminato la portata della precedente statuizione sulle spese e ha ritenuto che la compensazione dovesse intendersi riferita all'intero giudizio di legittimità, comprensivo anche della fase incidentale, e che nel procedimento di correzione degli errori materiali non possa essere liquidata alcuna ulteriore spesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha affermato che la regolamentazione delle spese di lite investe l'intero giudizio di legittimità e, quindi, anche l'eventuale fase incidentale ex art. 373 c.p.c.; nel caso concreto, la compensazione per reciproca soccombenza deve essere letta come comprensiva anche di tale fase, in assenza di un espresso diverso riferimento. Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese, non essendo configurabile una soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
art. 373 c.p.c.
Il procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello è una fase incidentale la cui regolazione delle spese spetta alla Corte di cassazione nell'ambito delle spese del giudizio di legittimità; la liquidazione è condizionata all'esito finale del giudizio.
artt. 287-288 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento da correggere.
art. 391-bis c.p.c.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali dinanzi alla Corte di cassazione non si procede alla liquidazione delle spese.
art. 91 c.p.c.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile una situazione di soccombenza, neppure se la parte resistente all'istanza partecipa al contraddittorio e oppone resistenza.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese nel giudizio di cassazione comprende l'intero processo devoluto al giudice di legittimità, incluse le eventuali fasi incidentali, salvo che il provvedimento contenga un'espressa diversa regolazione.
- La fase di sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 373 c.p.c. non genera una autonoma statuizione definitiva sulle spese, poiché la relativa liquidazione resta subordinata all'esito complessivo del giudizio di cassazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere disposta la liquidazione delle spese, poiché il rito ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta soccombenza in senso tecnico.
- L'istanza di correzione non può essere utilizzata per ottenere una nuova regolazione delle spese quando dal complesso motivazionale del provvedimento emerga già una statuizione comprensiva dell'intero giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08711/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08712/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08713/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08736/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08740/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08741/2026 del 08/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →