Cassazione Civile, Ordinanza n. 08712/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Le parti ricorrenti hanno chiesto la correzione materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 15960/2025, deducendo che il provvedimento non avesse espressamente statuito sulle spese del giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., relativo all'istanza di sospensione della sentenza d'appello che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno. Secondo gli istanti, si sarebbe trattato di un'omissione dovuta a mero errore materiale, poiché la Corte avrebbe deciso solo sul ricorso principale e su quello incidentale, disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione per reciproca soccombenza. Il Comune ha resistito al ricorso per correzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che la regolamentazione delle spese di lite riguardasse l'intero giudizio di legittimità, comprensivo anche dell'eventuale fase incidentale ex art. 373 c.p.c., e che la compensazione integrale disposta dovesse intendersi riferita anche a tale fase. Ha inoltre affermato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere liquidata alcuna spesa, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il procedimento si è quindi concluso senza statuizione sulle spese del giudizio di correzione.
Norme richiamate
art. 373 c.p.c.
L'ordinanza resa nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello non deve contenere la liquidazione delle spese, poiché essa è condizionata all'esito del giudizio di cassazione; la relativa disciplina delle spese è ricondotta all'esito finale del giudizio di legittimità.
art. 287 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 288 e 391-bis c.p.c. quale base del procedimento di correzione degli errori materiali, qualificato dalla Corte come sostanzialmente amministrativo.
art. 288 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. in relazione al procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 287 e 288 c.p.c. per disciplinare la correzione degli errori materiali in Cassazione.
art. 91 c.p.c.
La Corte esclude che nel procedimento di correzione degli errori materiali possa configurarsi una soccombenza tale da consentire la liquidazione delle spese processuali.
Cass. n. 25283/2025
Richiamata come precedente secondo cui l'ordinanza ex art. 373 c.p.c. non deve contenere la liquidazione delle spese.
Cass. n. 20893/2025
Richiamata per affermare che la disciplina delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informata al principio di soccombenza riferito all'esito finale del giudizio.
Cass. S.U. n. 29432/2024
Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza e non possono essere liquidate le spese, anche se la parte resistente si oppone all'istanza.
Massime di principio
- Nel procedimento ex art. 373 c.p.c. la regolamentazione delle spese segue l'esito finale del giudizio di cassazione e può comprendere implicitamente anche la fase incidentale di sospensione, salvo che il provvedimento contenga una diversa ed espressa regolazione.
- L'ordinanza emessa nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello non deve autonomamente liquidare le spese, perché tale fase ha carattere provvisorio e la soccombenza si definisce solo all'esito del giudizio di legittimità.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. non è configurabile una soccombenza in senso processuale e, pertanto, non può essere disposta la liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure se la parte non istante si costituisce e resiste all'istanza.
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