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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08736/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente sospesa cautelarmente, che aveva appreso dalla busta paga di dicembre 2021 la cessazione del rapporto al 31 dicembre 2021 e aveva agito per far dichiarare la nullità del licenziamento orale, con domanda subordinata di nullità del recesso per insussistenza dei fatti contestati disciplinarmente. La Corte d'appello, in parziale riforma del primo grado, aveva riconosciuto una tutela risarcitoria pari a cinque mensilità, ritenendo decisivo che il secondo licenziamento, intimato per iscritto l'8 febbraio 2022, non fosse stato impugnato entro 180 giorni e fosse quindi divenuto efficace. In cassazione la lavoratrice ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte territoriale non avrebbe chiarito perché il secondo licenziamento dovesse considerarsi autonomo rispetto al primo e non avrebbe considerato che la lettera notificata l'8 febbraio 2022 sarebbe stata già inviata il 22 dicembre 2021; 2) omesso esame di fatto decisivo, per non avere valorizzato che la notifica dell'8 febbraio 2022 riproduceva la medesima lettera già spedita a fine dicembre 2021; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi costituzionali, per non avere esaminato la domanda subordinata una volta accertata la nullità del licenziamento orale; 4) violazione dei principi di ragionevolezza, economia processuale e diritto di difesa, sostenendo che l'impugnazione giudiziale del secondo licenziamento non fosse necessaria perché avrebbe avuto ad oggetto il medesimo recesso già contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della Corte d'appello era percepibile e coerente con l'accertamento definitivo della mancata comunicazione scritta del licenziamento oggetto di impugnazione, non essendo stato specificamente impugnato nel ricorso introduttivo il secondo licenziamento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, oltre che per mancanza di decisività del fatto prospettato. Ha respinto il terzo motivo perché il giudice di merito, accolto il petitum principale sulla nullità del recesso orale, non era tenuto a esaminare la domanda subordinata, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha respinto anche il quarto motivo, escludendo che i principi costituzionali invocati imponessero un diverso esito, poiché il perimetro del giudizio era delimitato dalla domanda principale sull'assenza di forma scritta e non comprendeva l'accertamento del secondo licenziamento. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del vizio di motivazione; la Corte esclude la violazione perché la motivazione è percepibile e sufficiente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per censurare la presunta mancanza di motivazione, ma la Corte ritiene insussistente la nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per lamentare omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne esclude l'ammissibilità per difetto di specificità e decisività.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare il difetto di specificità del ricorso, non avendo la parte indicato puntualmente gli atti e i documenti su cui la censura si fondava.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di pronunciarsi su una domanda subordinata non necessaria una volta accolta la principale, e su questioni estranee alla domanda introduttiva.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazione, ritenendo la decisione coerente con il perimetro della domanda.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per il diritto di difesa; la Corte esclude che sia stato compresso, perché il giudizio si è svolto entro i limiti della domanda proposta.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in modo generico dalla ricorrente; la Corte ne esclude la pertinenza decisoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in via generale dalla ricorrente; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 18, comma 2, l. n. 300/1970

    Base della tutela riconosciuta in appello per il licenziamento nullo, con applicazione dell'indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

  • art. 1, comma 49, l. n. 92/2012

    Richiamato per indicare la fase sommaria del rito del lavoro in materia di licenziamento e la conseguente restituzione delle somme percepite in eccedenza.

  • art. 1, comma 47, l. n. 92/2012

    Citato con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nel rito speciale sui licenziamenti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la domanda introduttiva è limitata all'accertamento della nullità di un licenziamento per difetto di forma scritta, il giudice deve contenere la propria verifica entro tale perimetro e non è tenuto ad accertare d'ufficio l'eventuale autonomia o validità di un diverso recesso non specificamente impugnato.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di esaminare domande formulate solo in via subordinata quando la domanda principale sia stata accolta, se l'esame della subordinata non è necessario ai fini della decisione.
  • La censura di motivazione apparente non è fondata quando la ratio decidendi della sentenza sia logicamente percepibile e ancorata a un fatto processuale decisivo già definitivamente accertato.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto è dedotto in modo non specifico, senza puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, e se comunque esso non è decisivo rispetto alla decisione adottata.
  • Nel giudizio di cassazione le doglianze devono rispettare il principio di specificità e autosufficienza, soprattutto quando si contestino l'esame di documenti o la ricostruzione di una sequenza di atti negoziali o di intimazioni disciplinari successive.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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