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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25866/2026 del 27/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Il dipendente, inquadrato nella categoria D, profilo di Assistente Sociale Esperto, aveva chiesto le differenze retributive per il periodo dal 23 giugno 2008 al 30 aprile 2018, sostenendo di avere svolto, su incarico, funzioni dirigenziali di responsabile della UOSD Assistenti Sociali, struttura soppressa il 26 aprile 2015 e ripristinata il 15 novembre 2016. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 24 ottobre 2023, aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo € 114.832,15; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 916/2025 depositata il 10 marzo 2025, aveva rigettato il gravame dell’Azienda. Il dipendente è deceduto durante il giudizio, proseguito dall’erede. L’Azienda ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e 17 e 52 del d.lgs. n. 165/2001, ha contestato la qualificazione dirigenziale dell’incarico: a suo avviso non erano stati provati la predisposizione e l’assegnazione di obiettivi, la verifica annuale dei risultati, l’effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali e il requisito di prevalenza; ha inoltre sostenuto che rilevassero il raccordo con un superiore gerarchico e la mancanza di autonomia nella gestione delle risorse, contestando l’attendibilità del teste e la sufficienza delle prove. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’allegato 1 e dell’art. 20 del CCNL Sanità del 7 aprile 1999, ha sostenuto che le mansioni rientrassero nella declaratoria della categoria D e corrispondessero anche alle funzioni già svolte dal dipendente quale titolare di posizione organizzativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che l’assegnazione, anche di fatto, di un non dirigente a una posizione dirigenziale istituita dall’atto aziendale e formalmente conferita rileva come svolgimento di mansioni superiori ai fini dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001; nel caso concreto risultavano sia l’istituzione della struttura di rango dirigenziale sia il formale conferimento dell’incarico e il suo effettivo svolgimento. La mancata previa fissazione degli obiettivi e la mancata specifica valutazione del loro raggiungimento non escludono il diritto alle differenze per le mansioni superiori, potendo incidere sull’eventuale retribuzione di risultato. La piena preposizione a una struttura dirigenziale rendeva assorbente la questione della prevalenza; non era necessario provare tutte le funzioni elencate dall’art. 17 del d.lgs. n. 165/2001, e la presenza di un superiore gerarchico non escludeva la natura dirigenziale dell’incarico, in ragione dei diversi livelli organizzativi. Le contestazioni relative alla prova e all’attendibilità dei testimoni sono state dichiarate inammissibili nella parte in cui miravano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto della Corte territoriale. Il secondo motivo è stato rigettato: una volta che l’atto aziendale qualifica la struttura come dirigenziale e il dipendente vi è pienamente preposto, la funzione non può essere ricondotta alla declaratoria della qualifica non dirigenziale di appartenenza né considerata un mero incarico di posizione organizzativa, anche se in precedenza le mansioni potevano rientrare in quella declaratoria. L’Azienda è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52 del d.lgs. n. 165/2001

    Questa Corte ha infatti chiarito che «in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale edall'assenza di un atto formale” (Cass. 29 gennaio 2024, n. 2695; v. anche Cass. 28 novembre 2018, n. 30811), peraltro qui anche sussistente.

    L’assegnazione di fatto a una posizione dirigenziale istituita dall’atto aziendale integra mansioni superiori rilevanti ai sensi dell’art. 52, anche senza concorso o atto formale; nel caso deciso, peraltro, era presente anche un formale atto di incarico.

  • art. 15 del d.lgs. n. 502/1992

    Questa Corte ha altresì affermato che in tali circostanze neppure rileva la mancanza della previa fissazione degli obiettivi, e della specifica valutazione del relativo raggiungimento, che assume rilievo, eventualmente, solo per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato (tra le tante, Cass. nn. 6068/2016, 30811/2018, 2695/2024).

    La mancata fissazione preventiva degli obiettivi o la mancata valutazione specifica dei risultati non esclude il riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni dirigenziali svolte; può rilevare, eventualmente, ai fini dell’esclusione della retribuzione di risultato.

  • art. 17 del d.lgs. n. 165/2001

    Né è necessario, perché la fattispecie sia integrata anche sul piano del requisito di “pienezza”, provare lo svolgimento di tutte le funzioni previste dall’art. 17 cit. (Cass. n. 9630/2016, posto che l'elencazione dei compiti, delle attribuzioni e delle funzioni della dirigenza pubblica di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non ha carattere tassativo.

    Per riconoscere la natura dirigenziale delle mansioni non occorre dimostrare l’esercizio di tutte le funzioni elencate dall’art. 17: l’elenco legislativo dei compiti dirigenziali non è tassativo.

  • art. 15-terdecies del d.lgs. n. 502/1992

    D'altronde, l’art. 15 terdecies del d.lgs. n. 502/92 qualifica espressamente dirigente sanitario il responsabile di Struttura semplice.

    La disposizione qualifica come dirigente sanitario il responsabile di una struttura semplice; tale qualificazione corrobora la natura dirigenziale dell’incarico conferito.

  • Allegato 1 del CCNL Sanità 7 aprile 1999

    Il fatto che qui si tratti di incarico di direzione di struttura delineato con atto aziendale come avente natura dirigenziale esclude di per sé che, ove e da quando ciò sia avvenuto, esso possa essere ritenuto di natura non dirigenziale sulla base di un raffronto con la declaratoria della qualifica non dirigenziale di appartenenza, finanche nel caso in cui, prima di tale evento, lo stesso incarico rientrasse in tale declaratoria e formasse oggetto di un mero incarico di posizione organizzativa.

    La declaratoria della qualifica non dirigenziale di appartenenza non consente di negare la natura dirigenziale dell’incarico quando l’atto aziendale ha qualificato la struttura come dirigenziale e il lavoratore vi è pienamente preposto, anche se le mansioni vi rientravano prima di tale qualificazione.

  • Art. 20 del CCNL Sanità 7 aprile 1999

    Il fatto che qui si tratti di incarico di direzione di struttura delineato con atto aziendale come avente natura dirigenziale esclude di per sé che, ove e da quando ciò sia avvenuto, esso possa essere ritenuto di natura non dirigenziale sulla base di un raffronto con la declaratoria della qualifica non dirigenziale di appartenenza, finanche nel caso in cui, prima di tale evento, lo stesso incarico rientrasse in tale declaratoria e formasse oggetto di un mero incarico di posizione organizzativa.

    Il raffronto con l’inquadramento e con la precedente posizione organizzativa non prevale sulla qualificazione dirigenziale della struttura e dell’incarico derivante dall’atto aziendale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 17 e 52 del d.lgs. n. 165/2001.

    La disposizione è richiamata quale parametro del ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato nel merito le censure giuridiche e ha ritenuto inammissibili quelle che, sotto tale veste, contestavano gli accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis è richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’assegnazione, anche di fatto, a una posizione dirigenziale prevista dall’atto aziendale integra svolgimento di mansioni superiori rilevante ai fini dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001; il mancato espletamento di una procedura concorsuale o l’assenza di un atto formale non escludono tale rilevanza.
  • La mancanza della previa fissazione degli obiettivi e della specifica verifica del loro raggiungimento non esclude il diritto alle differenze retributive per le mansioni dirigenziali effettivamente svolte; può rilevare soltanto rispetto alla retribuzione di risultato.
  • Quando l’atto aziendale istituisce una struttura di rango dirigenziale e il lavoratore vi è pienamente preposto, la natura dirigenziale dell’incarico non viene meno perché il lavoratore appartiene a una qualifica non dirigenziale o perché le mansioni, prima della qualificazione della struttura, rientravano nella declaratoria della qualifica o in una posizione organizzativa.
  • Per integrare la pienezza delle funzioni dirigenziali non è necessario provare l’esercizio di tutte le attribuzioni elencate dall’art. 17 del d.lgs. n. 165/2001, poiché tale elencazione non è tassativa.
  • La presenza di un superiore gerarchico e la necessità di raccordarsi con livelli dirigenziali sovraordinati non escludono di per sé la natura dirigenziale dell’incarico, essendo compatibili con una struttura organizzativa articolata su diversi livelli.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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