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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25862/2026 del 27/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (enti pubblici)

La controversia

I ricorrenti, dipendenti del Consiglio regionale della Campania, avevano agito nel 2021 per ottenere l’accertamento negativo del diritto della Regione di recuperare somme percepite in base alle leggi regionali n. 20/2002 e n. 25/2003, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 146/2019. Il recupero era stato disposto in base alla decisione della Corte dei conti del 30 luglio 2019. Il Tribunale di Napoli, nel 2023, aveva respinto integralmente le domande di due lavoratrici e accolto quelle degli altri ricorrenti limitatamente alle somme erogate oltre il termine decennale di prescrizione rispetto alla richiesta restitutoria. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 24 aprile 2025, aveva respinto il gravame dei lavoratori, ritenendo retroattiva la declaratoria d’illegittimità costituzionale nei rapporti non esauriti e riconoscendo il diritto-dovere dell’ente di recuperare le somme; aveva inoltre escluso l’applicabilità degli artt. 2126 e 2041 c.c. e dell’art. 36 Cost., rilevando anche che non era provato che le prestazioni fossero state svolte fuori dall’orario ordinario. In cassazione i lavoratori hanno formulato quattro motivi: 1) violazione dello ius superveniens di cui all’art. 3, comma 1, d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023 e modificato dal d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, quanto alla possibilità per le Regioni di applicare gli istituti previsti per gli uffici di diretta collaborazione e alla salvezza degli atti, degli effetti e dei rapporti sorti; 2) violazione del principio di irretroattività e dei diritti quesiti, sostenendo che i compensi per prestazioni già rese erano definitivamente entrati nel patrimonio dei dipendenti; 3) violazione degli artt. 2033 e 2126 c.c., anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 8/2023, assumendo che le attività fossero aggiuntive e svolte fuori orario e dovessero essere remunerate separatamente; 4) violazione degli artt. 2041 e 2948 c.c. e dell’art. 36 Cost., sostenendo la sussistenza dell’arricchimento dell’ente, dell’impoverimento dei lavoratori e dell’accettazione delle prestazioni senza riserve, e richiamando accordi sindacali e atti attuativi delle leggi regionali. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato il 28 ottobre 2025, oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c., scaduto il 24 ottobre 2025: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 24 aprile 2025 e, nelle controversie di lavoro, non opera la sospensione feriale dei termini. Ha escluso che ricorressero i presupposti per la rimessione in termini invocata dai ricorrenti in relazione alla giurisprudenza sulla scissione tra deposito e pubblicazione. Nel caso concreto la sentenza telematica risultava perfezionata e resa conoscibile con il deposito e l’inserimento nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo, il 24 aprile 2025; non vi era stata una scissione tra date di deposito e pubblicazione. La comunicazione della cancelleria ai difensori, avvenuta il 28 aprile 2025, era irrilevante e non attestava che la pubblicazione fosse avvenuta in quella data; la verifica della pubblicazione competeva al difensore anche in assenza di comunicazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati sono rimasti tali. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile per tardività rispetto al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., posto che, come risulta dalla sentenza impugnata, questa è stata pubblicata il 24/4/2025, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 28/10/2025 e dunque oltre il suddetto termine che scadeva il 24/10/2025 (non applicandosi alle controversie di lavoro la sospensione feriale dei termini ex L. n. 742 del 1969).

    Il termine semestrale per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; nelle controversie di lavoro non è sospeso nel periodo feriale. Il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo e inammissibile.

  • L. n. 742/1969

    Il ricorso è inammissibile per tardività rispetto al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., posto che, come risulta dalla sentenza impugnata, questa è stata pubblicata il 24/4/2025, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 28/10/2025 e dunque oltre il suddetto termine che scadeva il 24/10/2025 (non applicandosi alle controversie di lavoro la sospensione feriale dei termini ex L. n. 742 del 1969).

    La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Ed invero nella specie non risulta esservi stata alcuna “scissione” tra attestazione di deposito della sentenza in calce alla stessa ad una certa data ed attestazione di pubblicazione ad una data successiva, posto che, come i ricorrenti stessi documentano, la sentenza impugnata, redatta in forma telematica, forma nella quale la sentenza si perfeziona, senza alcun intervento del cancelliere, nel momento in cui il sistema informatico genera, in modo automatico contestualmente alla firma e al deposito telematico da parte del giudice, il numero identificativo del provvedimento, così rendendosi ostensibile alle parti (Cass. n. 18497/2026), venne pubblicata ed inserita nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo in data 24/4/2025, siccome risulta dalla stampigliatura telematica in calce alla stessa.

    In tema di verifica della tempestività dell’impugnazione, l’onere di provare il momento rilevante grava sull’impugnante. Per la sentenza telematica, il momento di pubblicazione e conoscibilità coincide con il perfezionamento del deposito telematico e con l’inserimento nell’elenco cronologico mediante attribuzione del numero identificativo.

Massime di principio

  • Nelle controversie di lavoro il termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza e non beneficia della sospensione feriale.
  • Per la sentenza redatta in forma telematica, in assenza di una distinta attestazione che dimostri la scissione temporale, la pubblicazione si realizza quando il deposito telematico perfeziona il provvedimento e il sistema gli attribuisce il numero identificativo, rendendolo ostensibile alle parti.
  • La successiva comunicazione della cancelleria del deposito non sposta la data di pubblicazione né riapre o proroga il termine per impugnare; il difensore deve verificare la pubblicazione anche in assenza di comunicazione.
  • Chi impugna deve provare la tempestività dell’impugnazione; la rimessione in termini non è giustificata dal solo fatto che la cancelleria abbia comunicato il deposito in data successiva, se tale comunicazione non attesta una pubblicazione posteriore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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