Cassazione Civile, Ordinanza n. 25821/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
L’INPS aveva richiesto al ricorrente euro 2.577,47 per contributi e sanzioni dovuti alla Gestione separata per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Il Tribunale di Napoli Nord aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5153/2021 depositata il 15 novembre 2021, aveva accolto l’appello dell’INPS e rigettato l’opposizione. Il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha lamentato l’omesso esame dell’accoglimento, il 12 settembre 2017, della domanda di retrodatazione al 2010 dell’iscrizione alla Cassa Forense e del pagamento, per quell’anno, di contributi soggettivi e integrativi per complessivi euro 1.634,01; ha riferito di avere prodotto delibera, estratto contributivo e quietanze e di avere informato l’INPS con PEC del 17 aprile 2018. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2935 c.c., 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e 17 del d.P.R. n. 435 del 2001, contestando che il differimento dei termini disposto dal d.P.C.m. 6 luglio 2011 fosse applicabile anche a chi aveva optato per il regime fiscale dei contribuenti minimi e sostenendo la prescrizione della pretesa. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000 in relazione alle sanzioni civili.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la censura non indicava e localizzava adeguatamente gli atti e i documenti a suo fondamento e, soprattutto, non impugnava la distinta statuizione della Corte d’appello secondo cui le questioni di merito relative alla retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa Forense non erano state devolute con appello incidentale. Su tale statuizione si era quindi formato il giudicato interno, che impediva di esaminare in cassazione la dedotta duplicazione contributiva. Il secondo motivo è stato rigettato. Per i contributi dovuti a percentuale, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto del differimento disposto dal d.P.C.m. 6 luglio 2011; questo si applica ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati studi di settore anche se hanno optato per il regime dei minimi. Computata la scadenza dal 6 luglio 2011, l’avviso ricevuto il 4 luglio 2016 era tempestivo e idoneo a interrompere la prescrizione. Il terzo motivo è stato accolto: in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, per l’anno 2010 non erano dovute le sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione separata. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente alle sanzioni e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando insussistente la pretesa INPS per la sola componente sanzionatoria, ferma la debenza dei contributi. Ha compensato integralmente le spese dell’intero processo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. richiede, nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’indicazione del fatto storico omesso, del dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti, del momento e dell’atto processuale in cui sia stato introdotto e discusso, nonché della sua decisività.
La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede la specifica indicazione del fatto, degli elementi da cui risulta, della sua introduzione e discussione nel processo e della sua decisività; occorre inoltre localizzare i documenti posti a fondamento della censura e riprodurne il contenuto essenziale.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. richiede, nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’indicazione del fatto storico omesso, del dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti, del momento e dell’atto processuale in cui sia stato introdotto e discusso, nonché della sua decisività. Il ricorrente deve inoltre localizzare i documenti posti a fondamento della censura, riproducendone il contenuto essenziale.
Nel ricorso per cassazione la parte deve specificare e localizzare gli atti e i documenti su cui fonda la censura e riprodurne il contenuto essenziale; l’omissione di tali indicazioni rende inammissibile il motivo.
art. 1, comma 4, legge n. 233 del 1990
In tema di contributi dovuti a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dalla produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233 del 1990.
Per i contributi dovuti a percentuale, il presupposto sostanziale dell’obbligazione contributiva è la produzione di un determinato reddito da parte del lavoratore autonomo.
art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995
La prescrizione quinquennale decorre, tuttavia, dalla scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui l’Agenzia delle entrate accerti, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, il maggior reddito.
La prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dal successivo accertamento fiscale del maggior reddito; nel determinare la scadenza va considerato il differimento applicabile al termine di versamento.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997
Ai fini dell’individuazione del dies a quo rileva anche il differimento del termine disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, poiché tale fonte proroga direttamente la scadenza dell’obbligazione contributiva.
Il differimento dei termini disposto ai sensi della norma proroga direttamente la scadenza dell’obbligazione contributiva e rileva, di conseguenza, per individuare il dies a quo della prescrizione.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa Forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali o di volume d’affari e tenuti alla Gestione separata, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa.
Per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, gli avvocati del libero foro tenuti all’iscrizione alla Gestione separata sono esonerati dalle sanzioni civili per omessa iscrizione, pur restando dovuti i contributi.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata limitatamente al capo concernente le sanzioni civili, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; la pretesa dell’INPS deve essere dichiarata insussistente per la sola componente sanzionatoria.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente il fatto storico, gli elementi da cui risulta, quando e come sia stato introdotto nel processo e perché sia decisivo, né localizza e riproduce nel contenuto essenziale i documenti invocati.
- Se il giudice d’appello dichiara espressamente che una questione di merito non è stata devoluta per mancanza di appello incidentale, la parte deve impugnare specificamente tale statuizione; in difetto si forma il giudicato interno e la questione non può essere esaminata per la prima volta in cassazione. La mera riproposizione della questione nella memoria di costituzione in appello non sostituisce l’impugnazione incidentale.
- Per i contributi previdenziali dovuti a percentuale, l’obbligazione contributiva sorge in relazione alla produzione di un determinato reddito da parte del lavoratore autonomo; la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dal successivo accertamento fiscale del reddito.
- Il differimento del termine di pagamento disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 rileva anche per la decorrenza della prescrizione dei contributi, perché proroga direttamente la scadenza dell’obbligazione contributiva. La proroga prevista per attività economiche assoggettate agli studi di settore si applica in base all’attività esercitata, anche a chi abbia optato per il regime fiscale dei contribuenti minimi.
- Gli avvocati del libero foro tenuti alla Gestione separata per l’anno 2010 sono esonerati dalle sanzioni civili per omessa iscrizione, in quanto riferite a un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa; resta ferma la debenza dei contributi.
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