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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25963/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La società committente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole il 10 luglio 2025, con cui il Tribunale di Ancona le aveva intimato il pagamento di 111.005 euro in favore dell’ente previdenziale, quale responsabile solidale ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, per contributi non versati dalla società cooperativa appaltatrice nel periodo da marzo 2014 a marzo 2015. Nell’opposizione la committente aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, sostenendo che la sede di accentramento contributivo dell’impresa era a Torino. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 28 gennaio 2026, aveva dichiarato la propria incompetenza e revocato il decreto ingiuntivo, individuando la competenza nel luogo della sede di accentramento contributivo; aveva inoltre considerato l’eliminazione del litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore e la cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese. L’ente previdenziale ha proposto regolamento necessario di competenza, sostenendo che dovesse applicarsi l’art. 444, terzo comma, c.p.c. e che fosse competente il Tribunale di Ancona, sede dell’ufficio che gestiva il rapporto contributivo con il datore di lavoro. La società resistente ha contestato il ricorso, deducendo anche l’irrilevanza della propria responsabilità per le sanzioni civili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, cassato l’ordinanza del Tribunale di Ancona e dichiarato territorialmente competente il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, disponendo la rimessione delle parti davanti a tale giudice ai sensi dell’art. 50 c.p.c., anche per la decisione sulle spese del regolamento. Ha ritenuto applicabile l’art. 444, terzo comma, c.p.c. anche alle controversie sull’obbligo contributivo del committente responsabile solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003: l’obbligato solidale subentra, nei rapporti con l’ente previdenziale, nella posizione del datore di lavoro, sicché rileva la sede dell’ufficio che gestisce il rapporto contributivo con quest’ultimo. L’eliminazione del litisconsorzio necessario e del beneficio della preventiva escussione, la cancellazione dell’appaltatrice dal registro delle imprese e l’esclusione della responsabilità del committente per le sanzioni civili non modificano il criterio di competenza, essendo sufficiente l’obbligo solidale per i contributi e i premi assicurativi.

Norme richiamate

  • art. 444, terzo comma, c.p.c.

    Il Collegio reputa di dover assicurare continuità all’orientamento interpretativo fatto proprio da Cass. n. 25648 del 2025, secondo cui la competenza per territorio in ordine ad una controversia relativa alla sussistenza dell’obbligo contributivo del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si determina in base all’art. 444, terzo comma, c.p.c., prevalendo il criterio della “contiguità” con la sede amministrativa di gestione dei rapporti contributivo-assicurativi rispetto ad altri criteri di collegamento con il committente medesimo.

    La competenza territoriale per la controversia sull’obbligo contributivo del committente solidale si determina in base alla sede dell’ufficio dell’ente previdenziale che gestisce il rapporto contributivo con il datore di lavoro, secondo il criterio di contiguità tra fase amministrativa e sede giudiziaria.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    Tale esclusione, difatti, non toglie che il committente è obbligato in solido al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti dall’appaltatore in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

    L’obbligo solidale del committente per i contributi previdenziali e i premi assicurativi dell’appaltatore è sufficiente a ricondurre la controversia sul riparto della competenza al criterio dell’art. 444, terzo comma, c.p.c.; l’esclusione delle sanzioni civili dalla responsabilità del committente non altera tale conclusione.

  • art. 50 c.p.c.

    Pertanto, si deve dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini di legge (art. 50 c.p.c.), anche per la disciplina delle spese del presente regolamento.

    Dichiarata la competenza del giudice adito, le parti sono rimesse davanti a quest’ultimo nei termini di legge; a tale giudice spetta anche provvedere sulle spese del regolamento.

Massime di principio

  • La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi contributivi del datore di lavoro, comprese quelle sull’obbligo del committente responsabile solidale ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, si determina in base all’art. 444, terzo comma, c.p.c., con riferimento alla sede dell’ufficio dell’ente previdenziale che gestisce il rapporto contributivo con il datore di lavoro.
  • Nel rapporto con l’ente previdenziale, il committente obbligato in solido subentra nella posizione del datore di lavoro quanto all’obbligo contributivo; la competenza territoriale segue quindi i criteri del rapporto obbligatorio principale, privilegiando la contiguità tra sede amministrativa di gestione e sede giudiziaria.
  • Le modifiche dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che hanno eliminato il litisconsorzio necessario e il beneficio della preventiva escussione non incidono sul criterio di competenza territoriale previsto dall’art. 444, terzo comma, c.p.c.
  • La cancellazione dal registro delle imprese dell’appaltatrice non modifica l’individuazione dell’ufficio previdenziale competente a gestire il rapporto contributivo e, di conseguenza, non muta il criterio di competenza territoriale.
  • L’esclusione della responsabilità del committente per le sanzioni civili non esclude la competenza determinata in base all’art. 444, terzo comma, c.p.c., quando permane l’obbligo solidale del committente per i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti dall’appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiLitisconsorzio necessario

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