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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25961/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (studio legale)

La controversia

La controversia originaria riguardava un’opposizione a un’intimazione di pagamento per contributi previdenziali relativi al 2002, pari a euro 518,75. Il Tribunale di Catania accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dallo Studio e compensò le spese; la Corte d’appello, con sentenza n. 1330/2019, dichiarò cessata la materia del contendere e compensò anche le spese del secondo grado. Dopo la cassazione con rinvio disposta da Cass. n. 10944/2022, la Corte d’appello di Catania, con la sentenza n. 1209/2022 pubblicata il 19 ottobre 2022, regolò le spese di tutti i gradi secondo soccombenza, liquidando euro 210 per il primo grado, euro 236 per l’appello, euro 323 per il primo giudizio di cassazione ed euro 236 per il giudizio di rinvio. Lo Studio ha proposto un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deducendo violazione dei minimi tariffari, degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 e dell’art. 2233, secondo comma, c.c. Ha contestato la liquidazione sotto i minimi per il primo grado, l’appello e il giudizio di rinvio, nonché il mancato riconoscimento delle spese forfetarie per l’appello e per il primo giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha rilevato che, applicando i parametri aggiornati al D.M. n. 37/2018, poiché la liquidazione era intervenuta prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 147/2022, i compensi minimi erano pari a euro 329 per il primo grado e a euro 355 per l’appello e per il giudizio di rinvio, mentre la Corte territoriale aveva liquidato importi inferiori. Ha inoltre riconosciuto il rimborso delle spese forfetarie non accordato per il grado di appello e per il primo giudizio di legittimità. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata decisa nel merito, senza rinvio: INPS e Agenzia delle entrate-Riscossione sono state condannate in solido al rimborso delle spese dei gradi precedenti, liquidate in euro 329 per il primo grado, euro 355 per l’appello, euro 323 per il primo giudizio di cassazione ed euro 355 per il giudizio di rinvio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Sono state inoltre condannate alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna in euro 340 per compensi, oltre spese forfetarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6, L. n. 247/2012

    con riferimento al primo grado, ha liquidato il compenso in misura inferiore ai valori minimi stabiliti dal combinato disposto dell’art.13 comma 6 della legge n.247/2012 edell’art.4 del D.M. n.55/2014 (causa in materia previdenziale; scaglione fino a euro 1.100,00; parametri aggiornati al D.M. n.37/2018, perché la liquidazione è avvenuta prima della pubblicazione in G.U. del D.M. n.147/2022), pari ad euro 329,00

    La liquidazione dei compensi per il primo grado deve rispettare i valori minimi risultanti dal combinato disposto della disciplina professionale e dei parametri ministeriali applicabili ratione temporis; nel caso concreto il minimo era euro 329.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    con riferimento al primo grado, ha liquidato il compenso in misura inferiore ai valori minimi stabiliti dal combinato disposto dell’art.13 comma 6 della legge n.247/2012 edell’art.4 del D.M. n.55/2014 (causa in materia previdenziale; scaglione fino a euro 1.100,00; parametri aggiornati al D.M. n.37/2018, perché la liquidazione è avvenuta prima della pubblicazione in G.U. del D.M. n.147/2022), pari ad euro 329,00

    I parametri ministeriali, individuati in base alla materia, allo scaglione di valore e alla disciplina vigente al momento della liquidazione, determinano un minimo sotto il quale il compenso non può essere liquidato; per il primo grado in esame il minimo era euro 329.

  • art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014

    sempre con riferimento al grado di appello, la corte territoriale non ha riconosciuto il rimborso per spese forfetarie ex art.2 comma 2 D.M. n.55/2014

    Il rimborso delle spese forfetarie previsto dalla disposizione deve essere riconosciuto nella liquidazione delle spese; la sua omissione per l’appello e per il primo giudizio di legittimità è stata inclusa tra le violazioni accolte.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    con riferimento al primo grado, ha liquidato il compenso in misura inferiore ai valori minimi stabiliti dal combinato disposto dell’art.13 comma 6 della legge n.247/2012 edell’art.4 del D.M. n.55/2014 (causa in materia previdenziale; scaglione fino a euro 1.100,00; parametri aggiornati al D.M. n.37/2018, perché la liquidazione è avvenuta prima della pubblicazione in G.U. del D.M. n.147/2022), pari ad euro 329,00

    La Corte ha accolto la censura relativa alla liquidazione sotto i minimi tariffari, in applicazione dei valori minimi stabiliti dalla disciplina professionale e dai parametri ministeriali.

  • art. 91 c.p.c.

    Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. INPS e ADER devono essere condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuno in euro 340,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

    In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, le parti soccombenti sono condannate a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate secondo gli importi indicati dalla Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) lo Studio lamenta la « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per violazione dei minimi tariffari.

    La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto e la Corte l’ha accolta, ravvisando la liquidazione di compensi inferiori ai minimi e l’omesso riconoscimento delle spese forfetarie.

Massime di principio

  • La liquidazione giudiziale dei compensi professionali deve rispettare i valori minimi risultanti dalla disciplina applicabile e dai parametri ministeriali pertinenti, determinati considerando la materia, lo scaglione di valore e la normativa vigente al momento della liquidazione.
  • Quando la liquidazione è avvenuta prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi parametri, si applicano i parametri precedenti individuati dalla Corte; nella fattispecie, quelli aggiornati al D.M. n. 37/2018.
  • Il rimborso delle spese forfetarie previsto dall’art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014 deve essere considerato nella liquidazione delle spese per i gradi in cui ne ricorrono i presupposti.
  • Accertata la liquidazione di compensi inferiori ai minimi e l’omessa attribuzione delle spese forfetarie, la Cassazione può cassare la decisione sulla regolazione delle spese e decidere nel merito quando sussistono i presupposti, condannando le controparti soccombenti al rimborso.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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