Cassazione Civile, Ordinanza n. 25864/2026 del 27/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, formulata dalla Regione Campania con atto del 3 novembre 2020, di restituzione di € 48.914,17 corrisposti dal 2009 al 2019 a una funzionaria regionale di categoria D6 a titolo di trattamento economico accessorio, finanziato in base a disposizioni della legislazione regionale poi dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 146/2019. La dipendente aveva agito per ottenere l’accertamento dell’irripetibilità delle somme, sostenendo che parte dei compensi remunerava attività progettuali specifiche, svolte in base a direttive vincolanti, estranee alle mansioni ordinarie e fuori dall’orario di lavoro. La Regione aveva opposto che le attività rientravano nei compiti d’ufficio, già retribuiti secondo il CCNL, e che la dipendente non aveva diritto allo straordinario in ragione della categoria rivestita. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 maggio 2023, aveva respinto la domanda, ritenendo le somme ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 234/2025 depositata il 14 aprile 2025, aveva accolto parzialmente il gravame, dichiarando irripetibili € 31.652,00. Aveva ritenuto legittimi € 20.200,00 riferiti a prestazioni per attività istituzionali non ordinarie, disciplinate da specifici contratti del 24 giugno 2015 (per il periodo dal 16 marzo al 31 dicembre 2016), con compensi annui indicati in € 8.700,00 e € 11.500,00; per il resto aveva escluso che i requisiti stabiliti dalla contrattazione di sede dimostrassero lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione degli artt. 2, comma 3, e 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2033 c.c., sostenendo che i compensi erano stati attribuiti al di fuori delle regole della contrattazione collettiva e che l’asserita estraneità delle attività alle mansioni non poteva escludere la ripetizione né fondare l’applicazione dell’art. 2126 c.c. Con il secondo motivo, ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 2126, primo comma, c.c., deducendo che tale disposizione riguarda la nullità del rapporto o del contratto di lavoro, non la nullità della singola attribuzione economica. La dipendente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha affermato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali che istituivano i fondi comporta la ripetibilità delle somme erogate a loro carico; le disposizioni sopravvenute richiamate in sentenza non modificano tale conclusione. Ha ritenuto erronea la distinzione operata dalla Corte d’appello per le attività definite non ordinarie e svolte fuori orario: il precedente invocato dalla sentenza impugnata riguardava mansioni dirigenziali superiori validamente retribuite secondo la contrattazione collettiva, mentre qui si trattava di mansioni aggiuntive equivalenti remunerate con compensi individuali non previsti dal CCNL e finanziati da fondi istituiti sulla base di norme regionali incostituzionali. L’art. 2126 c.c. non si applica, perché la nullità riguarda l’atto attributivo del beneficio economico e non il rapporto di lavoro; né il carattere aggiuntivo, non obbligatorio o fuori orario delle prestazioni rende irripetibili i compensi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito, rigettando la domanda della dipendente. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato la controricorrente a pagare alla Regione le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, conv. in legge n. 74/2023, che ha stabilito che «Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale»; e dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025 come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 69/2025, che ha aggiunto all’art. 3, comma 1 il periodo «... Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi», la dichiarazione di illegittimità costituzionale, operata da Cort. Cost. n. 146/2019, dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, commi 2 e 4, quali introdotti dalla L.R. n. 20/2002, e dalla L.R. n. 25/2003, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la ripetibilità delle somme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni.
La declaratoria d’incostituzionalità delle disposizioni regionali che istituivano i fondi comporta la ripetibilità delle somme erogate a loro carico; le norme successive richiamate non impediscono tale recupero.
atteso che in caso di nullità dell’attribuzione di trattamenti economici per contrasto con i limiti o i vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell’ente erogatore al recupero delle somme corrisposte ai lavoratori in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non trovando applicazione l’art. 2126, secondo comma, cod. civ., in quanto la nullità non riguarda il contratto di lavoro bensì proprio l’atto che riconosce il beneficio (in tal senso, arg. ex Cass. Sez. L, 29/10/2021, n. 30748)
L’art. 2126 c.c., che tutela il diritto alla retribuzione in caso di nullità del rapporto di lavoro, non si applica quando la nullità colpisce soltanto l’atto che attribuisce un trattamento economico illegittimo. In tale ipotesi l’ente può recuperare le somme, anche se corrisposte per prestazioni effettivamente rese.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
a maggior ragione sono nulli, e non meramente annullabili, gli atti del datore di lavoro pubblico che attribuiscano compensi non legittimamente previsti dalle leggi o dai contratti
Sono nulli gli atti del datore di lavoro pubblico che attribuiscono compensi privi di una legittima previsione normativa o contrattuale.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
a maggior ragione sono nulli, e non meramente annullabili, gli atti del datore di lavoro pubblico che attribuiscano compensi non legittimamente previsti dalle leggi o dai contratti
La disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici impedisce di riconoscere validamente compensi non previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva applicabile.
è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nel campo di applicazione degli artt. 40 e segg. del d.lgs. n. 165/2001, giudicato nella specie applicabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, se sono nulle le disposizioni della contrattazione integrativa che eccedano le materie e i limiti previsti dalla contrattazione nazionale
Nel pubblico impiego contrattualizzato, le disposizioni della contrattazione integrativa che oltrepassano le materie e i limiti fissati dalla contrattazione nazionale sono nulle.
art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
la dichiarazione di illegittimità costituzionale, operata da Cort. Cost. n. 146/2019, dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, commi 2 e 4, quali introdotti dalla L.R. n. 20/2002, e dalla L.R. n. 25/2003, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la ripetibilità delle somme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni.
La disciplina regionale dei trattamenti economici del personale invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile; l’illegittimità costituzionale delle norme istitutive dei fondi comporta la ripetibilità delle somme erogate.
art. 81 Cost.
la dichiarazione di illegittimità costituzionale, operata da Cort. Cost. n. 146/2019, dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, commi 2 e 4, quali introdotti dalla L.R. n. 20/2002, e dalla L.R. n. 25/2003, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la ripetibilità delle somme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni.
La violazione dei vincoli costituzionali di bilancio concorre a fondare l’illegittimità delle disposizioni regionali istitutive dei fondi e la conseguente ripetibilità dei pagamenti effettuati.
art. 97, primo comma, Cost.
la dichiarazione di illegittimità costituzionale, operata da Cort. Cost. n. 146/2019, dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, commi 2 e 4, quali introdotti dalla L.R. n. 20/2002, e dalla L.R. n. 25/2003, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la ripetibilità delle somme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni.
La violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, unitamente agli altri parametri indicati, concorre a fondare l’illegittimità delle norme istitutive dei fondi e la ripetibilità delle somme erogate.
Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito con rigetto della domanda azionata da Pugliese.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, i compensi devono trovare fondamento nella legge o nella contrattazione collettiva legittimamente applicabile; sono nulli gli atti del datore di lavoro pubblico che attribuiscono trattamenti economici privi di tale fondamento.
- La nullità dell’atto che attribuisce un beneficio economico al dipendente pubblico, per contrasto con i vincoli legali o collettivi, non equivale alla nullità del rapporto di lavoro e non consente di invocare l’art. 2126 c.c. per conservare le somme già percepite; l’ente erogatore può chiederne la restituzione.
- La natura aggiuntiva, non ordinaria o resa fuori orario di un’attività non rende di per sé irripetibile il compenso se questo è stato attribuito con un atto nullo e finanziato da fondi istituiti sulla base di disposizioni incostituzionali.
- La disciplina delle mansioni superiori e dei relativi compensi prevista dalla contrattazione collettiva non è estensibile automaticamente a mansioni aggiuntive equivalenti remunerate individualmente, senza previsione nel CCNL.
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