Cassazione Civile, Ordinanza n. 25806/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 246 del 2020, aveva accolto parzialmente la domanda del pensionato, riconoscendogli il diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità, con decorrenza dal 1° luglio 2002, secondo l’unico criterio retributivo previsto dal regolamento di esecuzione del 1997, senza frazionamento in subquote e senza applicare il massimale pensionistico introdotto con delibera del 28 giugno 1997. Aveva inoltre dichiarato illegittime le trattenute per contributo di solidarietà operate dal 2014 e condannato la Cassa a restituire euro 12.449,76. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 91/2021, depositata il 10 maggio 2021, aveva rigettato l’appello della Cassa e confermato la decisione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo, deduceva la violazione dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 509/1994 e dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, sostenendo che il massimale pensionistico rientrasse nella propria autonomia gestionale, organizzativa e contabile e fosse funzionale all’equilibrio finanziario e alla solidarietà intra- e intergenerazionale; con il secondo, deduceva la violazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, sostenendo che il principio del pro rata temporis impedisse l’applicazione del massimale alle anzianità anteriori alla delibera del 28 giugno 1997, ma ne consentisse l’applicazione alle quote corrispondenti alle anzianità successive. Il pensionato ha resistito con controricorso. Con atto del 3 settembre 2026, la Cassa ha rinunciato al ricorso e il controricorrente ha accettato la rinuncia; le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i due motivi. Ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c., la rinuncia al ricorso per cassazione deve essere sottoscritta sia dalla parte personalmente sia dal suo difensore; una dichiarazione sottoscritta soltanto dalla parte, pur accettata dalla controparte e dal difensore di questa, non determina l’estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente e comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in conformità alla richiesta concorde delle parti. La Corte ha inoltre dichiarato che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Questa Corte ha chiarito che la rinunzia al ricorso deve essere sottoscritta oltre che dalla parte personalmente anche dal suo difensore, ai sensi dell'art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per Cassazione, la quale sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea - nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questo - a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve recare la sottoscrizione personale della parte e quella del suo difensore. Se manca la sottoscrizione del difensore, neppure l’adesione del resistente rende la rinuncia idonea a estinguere il giudizio; essa attesta tuttavia la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per determinare l’estinzione del giudizio, deve essere sottoscritta sia dalla parte personalmente sia dal suo difensore; l’adesione della controparte non supplisce alla mancanza della sottoscrizione del difensore del rinunciante.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta soltanto dalla parte, pur inidonea a produrre l’estinzione, documenta la sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione e conduce alla declaratoria d’inammissibilità per cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25821/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25771/2026 del 24/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25773/2026 del 24/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25716/2026 del 23/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25732/2026 del 23/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25736/2026 del 23/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →