Cassazione Civile, Sentenza n. 1113/2020 del 20/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società cooperativa aveva impugnato in primo grado alcune cartelle esattoriali con cui le era stato richiesto il pagamento di contributi previdenziali omessi. La controversia riguardava la possibilità di conservare, dopo il 1° gennaio 2007, il regime di graduale applicazione degli aumenti dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, introdotto dall’art. 27, comma 2-bis, del D.L. n. 669 del 1996. In precedenza la cooperativa calcolava i contributi al Fondo sulla retribuzione effettiva e i contributi minori su imponibili convenzionali; gli incrementi biennali dell’aliquota al Fondo erano attuati spostando progressivamente le aliquote tra i due imponibili. L’INPS aveva ritenuto cessato il beneficio dal 2007, quando la disciplina impose anche alle cooperative di determinare la retribuzione imponibile per tutte le contribuzioni sulla base della retribuzione effettiva. I giudici di merito avevano respinto l’opposizione alle cartelle. La Corte d’appello di Genova, con sentenza indicata come depositata il 20 novembre 2013, confermò il rigetto. In Cassazione la società propose due motivi. Con il primo denunciò nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., contestando che fosse stata considerata nuova la tesi formulata nelle note conclusive di primo grado: il beneficio sarebbe stato conservabile anche perché l’esonero contributivo disposto dall’art. 120 della L. n. 388 del 2000 aveva reso insufficienti le aliquote dei contributi minori a compensare l’incremento dell’aliquota pensionistica. Con il secondo denunciò violazione dell’art. 27, comma 2-bis, della L. n. 30 del 1997, dell’art. 120, comma 1, della L. n. 388 del 2000 e dell’art. 1, commi 361-362, della L. n. 266 del 2005, sostenendo che la parificazione degli imponibili non comportasse la perdita del beneficio graduale.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati. Ha confermato che il beneficio di gradualità era collegato all’aggravio prodotto dall’aumento dell’aliquota pensionistica sul differenziale tra la retribuzione effettiva utilizzata per i contributi al Fondo pensioni e la retribuzione convenzionale utilizzata per i contributi minori. Dal 1° gennaio 2007, per effetto dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 423 del 2001, anche per le cooperative la retribuzione imponibile di tutte le contribuzioni doveva essere determinata secondo la retribuzione effettiva: venuto meno il differenziale tra gli imponibili, era venuto meno il presupposto del meccanismo di gradualità. La diversa tesi basata sull’incapienza delle aliquote dei contributi minori, conseguente all’esonero previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 120, era stata introdotta soltanto nelle note conclusive di primo grado e richiedeva un accertamento di fatto ulteriore, modificando la causa petendi e introducendo un nuovo tema d’indagine; correttamente, dunque, era stata ritenuta domanda nuova nel rito del lavoro. La Corte ha integrato la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 27, comma 2-bis, D.L. n. 669/1996, convertito con L. n. 30/1997
Orbene, tale ultima argomentazione è stata disattesa dai giudici di merito con motivazione pienamente condivisibile. Come s’è dianzi evidenziato, gli “aumenti contributivi” che avevano abilitato l’odierna ricorrente a godere del beneficio di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 27, comma 2-bis, erano precisamente quelli rivenienti dall’innalzamento delle aliquote della contribuzione da versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti che non fossero compensati da diminuzioni delle aliquote relative alle contribuzioni previste a favore degli altri fondi: più precisamente, il differenziale derivava, in specie, dalla circostanza che l’aumento dell’aliquota del 4,43% produceva “un aggravio in pari percentuale sul differenziale tra l’imponibile utilizzato per i contributi IVS (paghe effettivamente corrisposte) e quello relativo alle contribuzioni minori (importo convenzionale)” (così il ricorso per cassazione, pag. 2), ed è proprio per ciò che la circolare INPS n. 77/1997 aveva previsto che l’aggravio avrebbe trovato graduale applicazione con la prevista cadenza biennale mediante incrementi dell’aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti da calcolare sulla retribuzione effettiva e corrispondenti riduzioni della residua aliquota trasferita da computare sulla retribuzione convenzionale, ossia mediante spostamenti progressivi tra l’aliquota da versare sulla retribuzione effettiva e quella residua da versare sulla retribuzione convenzionale.
La gradualità era giustificata dall’aumento contributivo effettivo derivante dal differenziale tra l’imponibile effettivo del Fondo pensioni e quello convenzionale dei contributi minori; il meccanismo operava spostando progressivamente le aliquote tra le due basi imponibili.
art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 423/2001
Conseguentemente, non può essere dubbio che il D.Lgs. n. 423 del 2001, art. 3, comma 4, disponendo che, dall’1.1.2007, la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle società cooperative avvenisse a norma del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, abbia annullato ogni differenza tra la retribuzione imponibile da prendere a base per il versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle cooperative (cioè tra retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale) e abbia dunque fatto venir meno il presupposto su cui l’odierna ricorrente calcolava la (minore) contribuzione pagata all’INPS.
Dal 1° gennaio 2007, l’unificazione della base imponibile per tutte le contribuzioni dovute dalle cooperative ha eliminato il differenziale che fondava il beneficio di gradualità; perciò il regime agevolato non poteva essere conservato sulla base del precedente meccanismo di trasferimento delle aliquote.
art. 120, comma 1, L. n. 388/2000
diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, secondo la quale ci si troverebbe in specie in presenza di una mera ragione di diritto ulteriore rispetto a quella già indicata nell’atto introduttivo del giudizio, la L. n. 388 del 2000, art. 120, nel differenziare ai commi 1 e 2 le modalità di fruizione dell’esonero a seconda che i datori di lavoro operino o meno nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni al nucleo familiare è fissata in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, postula un accertamento di fatto diverso ed ulteriore rispetto a quello che era stato addotto a sostegno del fatto costitutivo del diritto a mantenere il beneficio di cui D.L. n. 669 del 1996, art. 27, comma 2-bis
La deduzione del diritto alla gradualità fondato sull’esonero e sulla conseguente incapienza delle aliquote dei contributi minori non costituisce una mera diversa argomentazione giuridica quando richiede un accertamento di fatto ulteriore, ma introduce un nuovo fondamento fattuale della domanda.
Altrettanto condivisibile, ancorchè bisognevole di emenda ex art. 384 c.p.c., comma 4, è la decisione dei giudici di merito circa la novità e inammissibilità della prospettazione volta a conservare il regime di favore in considerazione dell’aggravio contributivo derivante dalla sopravvenuta incapienza delle aliquote dei contributi minori a compensare l’incremento di quelle relative ai contributi da versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a seguito dell’esonero di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 120, comma 1
La Cassazione può correggere o integrare la motivazione della decisione impugnata senza modificarne il dispositivo, quando la statuizione di merito risulta corretta.
La L. n. 388 del 2000, art. 120, nel differenziare ai commi 1 e 2 le modalità di fruizione dell’esonero a seconda che i datori di lavoro operino o meno nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni al nucleo familiare è fissata in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, postula un accertamento di fatto diverso ed ulteriore rispetto a quello che era stato addotto a sostegno del fatto costitutivo del diritto a mantenere il beneficio di cui D.L. n. 669 del 1996, art. 27, comma 2-bis
La norma non è citata né interpretata dalla Corte nel testo; pertanto non va inclusa.
ed è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio di diritto secondo cui, nel rito del lavoro, si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi non solo quando si adduca a fondamento del petitum un vero e proprio mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche quando si introduca nel giudizio un nuovo tema di indagine che alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia così come delineati nel ricorso introduttivo
Nel rito del lavoro, si ha domanda nuova quando viene introdotto un tema d’indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia definiti dal ricorso introduttivo; il principio è stato applicato alla prospettazione formulata nelle note conclusive.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il regime di graduale applicazione degli aumenti contributivi collegato al differenziale tra le basi imponibili dei contributi pensionistici e dei contributi minori presuppone che tale differenziale sussista; se la legge unifica le basi imponibili, viene meno il presupposto del beneficio.
- Nel rito del lavoro, la domanda è nuova non soltanto quando mutano i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche quando viene introdotto un nuovo tema di indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia delineati nel ricorso introduttivo.
- Una prospettazione formulata nelle note conclusive che richieda un accertamento di fatto ulteriore rispetto a quello allegato nell’atto introduttivo non è una mera nuova ragione giuridica, ma può integrare una modifica della causa petendi e una domanda nuova.
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