Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1388/2020 del 22/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il Tribunale di Bologna ha respinto le domande dell’ex dipendente e accolto la riconvenzionale della banca; la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 9 febbraio 2015, ha confermato tale decisione. Il lavoratore, già titolare di incarichi di responsabilità nel settore commerciale presso la direzione generale della banca incorporata, dopo la fusione è stato assegnato al private banking e trasferito dalla sede salentina. Ha sostenuto che l’assegnazione avesse comportato un demansionamento e che i trasferimenti, privi di giustificazione aziendale e idonei a costringerlo all’inattività, fossero parte di una condotta vessatoria. Ha chiesto l’accertamento dell’illiceità della condotta datoriale e il risarcimento anche del danno extrapatrimoniale; ha inoltre domandato il premio relativo al periodo aprile-ottobre 2002, il premio aziendale per il 2005, il TFR e le prestazioni relative alla previdenza complementare. La banca ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del preavviso nella misura superiore a quella collettiva stabilita dal contratto individuale. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 2103 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, contestando la valutazione di equivalenza tra le mansioni precedenti e quelle di addetto al private banking. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 2087 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, censurando l’esclusione del mobbing e richiamando i trasferimenti e la dedotta inattività. Con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 434 c.p.c. quanto alla declaratoria di inammissibilità dei motivi d’appello relativi alle differenze retributive. Con il quarto ha denunciato la violazione dell’art. 2119 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che sussistesse una giusta causa di dimissioni. Con il quinto ha denunciato la violazione dell’art. 69 del CCNL, degli artt. 2112 e 2125 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, contestando la validità e l’operatività, dopo la fusione, della clausola individuale che prevedeva un preavviso superiore a quello collettivo e sostenendo che l’intesa fosse un patto di non concorrenza privo di corrispettivo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi, secondo e quarto motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili: il ricorrente ha riproposto la propria ricostruzione dei fatti senza superare le valutazioni di merito, e non aveva allegato in modo utile il raffronto tra i contenuti professionali delle mansioni né fornito la rigorosa prova del nesso causale tra condotta datoriale e stato di prostrazione, distinto dalla normale conflittualità e costrittività dell’ambiente di lavoro. Non risultavano quindi dimostrati il demansionamento, la condotta vessatoria e presupposti tali da giustificare le dimissioni per giusta causa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava soltanto una parte della ratio della sentenza d’appello, che aveva ritenuto le doglianze sulle differenze retributive anche infondate, oltre che inammissibili. Il quinto motivo è stato rigettato: è stata condivisa la validità della clausola individuale che prevedeva un preavviso difforme dal CCNL, la sua persistente operatività nonostante la novazione soggettiva del rapporto conseguente alla fusione e la sua non riconducibilità a un patto limitativo della concorrenza soggetto a corrispettivo. Restano ferme le statuizioni di merito, comprese la condanna del lavoratore al preavviso e il rigetto delle sue ulteriori domande. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, liquidate in 200 euro per esborsi e 7.500 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    dovendo condividersi quanto rilevato dalla Corte territoriale circa la rilevanza ai fini della prova del demansionamento del raffronto tra i contenuti professionali delle distinte mansioni espletate, qui non dedotti

    La verifica del demansionamento richiede di allegare e comparare i contenuti professionali delle mansioni svolte e di quelle assegnate; la mera indicazione del diverso incarico o della riduzione di responsabilità non è sufficiente.

  • art. 2087 c.c.

    come anche in ordine all’esigenza, qui non soddisfatta, di rigorosa prova del nesso di causalità tra la condotta del soggetto datore e lo stato di prostrazione del dipendente, nel senso che risulti dimostrato come questo non si ricolleghi al normale tasso di conflittualità e costrittività fisiologica che connota l’ambiente di lavoro

    Per configurare la responsabilità datoriale per condotta vessatoria occorre provare rigorosamente il nesso causale tra la condotta e lo stato di prostrazione, dimostrando che quest’ultimo non dipenda dalla normale conflittualità e costrittività dell’ambiente lavorativo.

  • art. 2119 c.c.

    con riguardo alla conseguente ritenuta insussistenza di situazioni tali da legittimare il recesso per giusta causa del ricorrente.

    Nel caso esaminato, non essendo dimostrati i fatti posti a fondamento delle doglianze di demansionamento e vessazione, la Corte ha escluso che sussistessero situazioni idonee a legittimare le dimissioni per giusta causa.

  • art. 434 c.p.c.

    Dal canto suo, certamente inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, cogliendo la censura svolta, relativa all’erroneità della pronunzia di inammissibilità dei motivo di gravame sollevato dal ricorrente sulla pronunzia del giudice di prime cure di rigetto delle pretese differenze retributive, solo parte della ratio decidendi della Corte territoriale, che, unitamente all’inammissibilità dei proposti motivi di gravame, ne ha sancito altresì l’infondatezza.

    La censura in cassazione è inammissibile se attacca soltanto una delle autonome ragioni della decisione d’appello e lascia incontestata l’ulteriore ratio, sufficiente da sola a sorreggere il rigetto.

  • art. 69 del CCNL di categoria

    infondato risulta il quinto motivo, dovendo condividersi la posizione in diritto accolta dalla Corte territoriale, intesa ad escludere l’invalidità della clausola posta nel contratto individuale in materia di preavviso in termini difformi dalla previsione del contratto collettivo

    La previsione collettiva sul preavviso non impedisce, secondo la decisione, che il contratto individuale stabilisca una misura diversa, quando la clausola individuale sia valida.

  • art. 2112 c.c.

    a sancire, a fronte del mantenimento tra le parti della clausola in deroga, l’irrilevanza ai fini dell’operatività della stessa, della novazione del contratto ex art. 2112 c.c.

    La novazione soggettiva del rapporto conseguente alla vicenda societaria non rende inoperante la clausola individuale sul preavviso quando questa sia stata mantenuta tra le parti.

  • art. 2125 c.c.

    ed ad escludere la riconducibilità di una simile intesa al patto limitativo della concorrenza, invalido per mancata previsione del necessario corrispettivo.

    La clausola che determina un preavviso superiore a quello collettivo non è, per ciò solo, un patto limitativo della concorrenza soggetto alla previsione di un corrispettivo.

Massime di principio

  • La prova del demansionamento richiede un’allegazione concreta delle mansioni effettivamente svolte e di quelle assegnate, così da consentire il confronto dei rispettivi contenuti professionali.
  • Per ricondurre uno stato di prostrazione a una condotta datoriale vessatoria occorre provare rigorosamente il nesso causale e dimostrare che il pregiudizio non sia riconducibile alla normale conflittualità e costrittività fisiologica dell’ambiente di lavoro.
  • Nel ricorso per cassazione la censura che investe una sola delle autonome rationes decidendi è inammissibile se resta incontestata un’ulteriore ragione, da sola idonea a sostenere la decisione.
  • Una clausola individuale può prevedere un preavviso difforme da quello del contratto collettivo e conservarsi operativa nonostante la novazione soggettiva del rapporto, se risulta mantenuta tra le parti; tale clausola non è per ciò solo un patto limitativo della concorrenza soggetto a corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.