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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1111/2020 del 20/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito nel 1994 chiedendo il riconoscimento della paternità e dell’equo premio per invenzioni realizzate nel rapporto di lavoro. Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 174/2010, aveva riconosciuto che egli era autore esclusivo o coautore di più invenzioni brevettate a vantaggio della società e aveva condannato quest’ultima a pagare complessivamente 1.277.170 euro, oltre interessi e rivalutazione; aveva respinto le domande relative a invenzioni non brevettate e ad altre invenzioni. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza definitiva n. 465/2014, accogliendo parzialmente sia l’appello principale sia quello incidentale sul capo relativo alla quantificazione, aveva rideterminato l’equo premio in 466.116 euro, con interessi legali dalla messa in mora del 28 gennaio 1994 alla sentenza di primo grado del 6 luglio 2010, e rivalutazione e interessi legali da tale sentenza al saldo. Il lavoratore ha proposto cinque motivi: (1) la rivalutazione avrebbe dovuto decorrere dal deposito della CTU e non dalla sentenza di primo grado; (2) gli interessi avrebbero dovuto decorrere dal rilascio di ciascun brevetto, quali interessi compensativi, e non dalla messa in mora; (3) la Corte d’appello avrebbe valutato in modo riduttivo l’importanza delle invenzioni, concentrandosi sul valore economico e trascurando altri indicatori; (4) avrebbe applicato impropriamente la formula tedesca e parametri non compatibili con le invenzioni di azienda; (5) avrebbe negato l’esibizione delle liste di referenza relative al periodo successivo all’ottobre 2007, necessarie, secondo il lavoratore, a ricostruire i vantaggi economici della società. La società ha proposto ricorso incidentale con due motivi, contestando la valutazione dell’importanza dei brevetti per mancata considerazione della loro efficacia spazio-temporale e dei vantaggi effettivi, nonché per asserita carenza di novità o inventività di alcune invenzioni. Ha inoltre proposto ricorso incidentale condizionato sul calcolo degli interessi per quattro brevetti concessi dopo la messa in mora del 28 gennaio 1994.

La decisione

La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale; il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Il primo motivo principale è infondato: il credito è stato determinato e liquidato soltanto con la pronuncia giudiziale, sicché la rivalutazione decorre dalla sentenza di primo grado, non dal deposito della CTU. Anche il secondo motivo è infondato: per il periodo anteriore alla liquidazione l’obbligazione è di valore e gli interessi costituiscono una modalità equitativa di liquidazione del possibile danno da lucro cessante; la Corte d’appello, facendo decorrere gli interessi dalla messa in mora, aveva adottato un criterio conforme ai principi richiamati. Il terzo e il quarto motivo del lavoratore e i due motivi incidentali della società, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti inammissibili nella sostanza delle censure di legittimità e comunque manifestamente infondati: la Corte d’appello aveva motivato adeguatamente la valutazione equitativa dell’importanza delle invenzioni, utilizzando la formula tedesca con correttivi e considerando le potenzialità di sfruttamento economico anche indipendentemente dall’utilizzo concreto; le parti sollecitavano invece una diversa valutazione dei fatti e del giudizio equitativo. Il quinto motivo è infondato per genericità: il lavoratore non ha spiegato in modo preciso quale rilevanza avrebbero avuto i documenti richiesti né ha indicato puntualmente la violazione delle norme invocate; l’istanza aveva carattere esplorativo e il rigetto dell’ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità. Le spese sono state integralmente compensate. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • R.D. n. 1127/1939, art. 23, comma 2

    Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione

    Nel testo originario applicabile alla domanda, il dipendente autore di un’invenzione realizzata nell’esecuzione del rapporto di lavoro ha diritto all’equo premio, quando non sia prevista una retribuzione per l’attività inventiva; la brevettazione è condizione per l’esigibilità del premio. La sua misura va determinata considerando l’importanza dell’invenzione mediante una valutazione equitativa.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    poichè solo al momento della pronuncia giurisdizionale il credito è stato determinato e accertato dal giudice, conformemente al calcolo operato dal consulente, e quindi liquidato, di talchè solo da tale momento la somma può essere rivalutata (risultando l’obbligazione, per il periodo precedente alla liquidazione, di valore e non di valuta

    Quando l’equo premio costituisce un’obbligazione di valore, la rivalutazione della somma liquidata decorre dalla pronuncia che determina e accerta il credito, non dalla precedente elaborazione della consulenza tecnica.

  • art. 210 c.p.c.

    il ricorrente non evidenzia in che misura l’acquisizione di tale documenti avrebbe assunto rilevanza e neppure allega ed indica in maniera precisa la violazione delle norme predicate, dolendosi – in definitiva – di una mancata ammissione di ordine meramente esplorativo

    La censura in cassazione relativa al mancato ordine di esibizione non può limitarsi a richiedere l’acquisizione esplorativa di documenti: il ricorrente deve indicare con precisione la rilevanza dei documenti e la violazione denunciata.

  • art. 421 c.p.c.

    il ricorrente non evidenzia in che misura l’acquisizione di tale documenti avrebbe assunto rilevanza e neppure allega ed indica in maniera precisa la violazione delle norme predicate, dolendosi – in definitiva – di una mancata ammissione di ordine meramente esplorativo

    La deduzione di un’omessa acquisizione documentale è infondata se la richiesta ha carattere esplorativo e non viene precisato quale rilevanza concreta avrebbero avuto i documenti ai fini della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascun ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Il contributo ulteriore indicato dalla Corte è commisurato a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, nei termini e se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime originario dell’art. 23, comma 2, R.D. n. 1127/1939, per le invenzioni dei dipendenti la brevettazione, e non la mera brevettabilità, costituisce condizione per l’esigibilità dell’equo premio.
  • L’importanza dell’invenzione ai fini dell’equo premio va determinata con valutazione equitativa, considerando le potenzialità di sfruttamento economico e potendo utilizzare criteri economici, purché corretti da ulteriori elementi che impediscano di parametrarne la misura al solo valore commerciale. La valutazione può prescindere dall’effettivo utilizzo dell’invenzione.
  • Se il credito per equo premio è un’obbligazione di valore, la rivalutazione decorre dal momento in cui il credito viene determinato e liquidato dal giudice, non dalla data della consulenza tecnica che ne abbia stimato l’importo.
  • Nelle obbligazioni di valore, gli interessi possono essere riconosciuti quale modalità equitativa di liquidazione del danno da lucro cessante; il giudice può individuare la messa in mora come criterio temporale e non è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi se la parte non abbia allegato l’insufficienza della rivalutazione a ristoro del danno da ritardo.
  • La richiesta di ordine di esibizione non può avere carattere meramente esplorativo; chi censura in cassazione il rigetto dell’istanza deve indicare specificamente la rilevanza dei documenti richiesti e la violazione di legge dedotta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRBrevettiProve
RamiLavoroProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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