Cassazione Civile, Sentenza n. 1112/2020 del 20/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società aveva chiesto all’INPS il risarcimento, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., del maggior danno derivante dalla ritardata restituzione di lire 705.842.976 per sgravi contributivi non fruiti, credito accertato con sentenza passata in giudicato. La Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dopo la sentenza rescindente della Cassazione n. 16601/2009, aveva rigettato la domanda: sulla base della consulenza, aveva ritenuto che nel periodo di mora considerato, dal 1988 al 2000, il rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi fosse inferiore al tasso legale e che non risultasse quindi un danno ulteriore rispetto agli interessi legali. La società ha proposto un articolato motivo, denunciando violazione degli artt. 384 c.p.c., 2727 e 1224 c.c., nonché vizio di motivazione. Ha sostenuto che il giudice del rinvio avrebbe violato il principio della sentenza rescindente introducendo nel calcolo il reddito societario e le aliquote fiscali ILOR e IRPEF, anziché limitarsi al confronto fra tasso legale e rendimento medio dei titoli di Stato; ha inoltre contestato il calcolo per singoli anni e la somma algebrica dei risultati, sostenendo che gli anni con rendimento inferiore al tasso legale non dovessero compensare quelli in cui il rendimento era superiore.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Le censure formulate come vizio di motivazione sono state ritenute inammissibili ratione temporis: la sentenza conclusiva del rinvio era stata pubblicata dopo l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e la ricorrente non aveva denunciato l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma criticato la sufficienza del ragionamento e la valutazione degli atti, non più censurabili con tale mezzo. Quanto alle doglianze di violazione di legge e di difformità dal principio rescindente, la Corte ha rilevato che il giudice di rinvio aveva verificato l’applicabilità della presunzione del maggior danno mediante il confronto tra rendimento medio netto dei titoli di Stato e tasso legale, come prescritto, e che le contestazioni sollecitavano in realtà un nuovo esame di merito dei conteggi e della valutazione probatoria. È stata confermata anche la valutazione concreta del parametro netto, variabile in relazione al soggetto, e l’irrilevanza di ulteriore prova del maggior danno, ormai coperta da giudicato. La società è stata condannata alle spese: euro 200 per esborsi ed euro 8.000 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1224, comma 2, c.c.
Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali
Il maggior danno da ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria può essere presunto quando, durante la mora, il rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve termine supera il tasso degli interessi legali. Nel caso concreto, il giudice del rinvio doveva verificare tale condizione sul periodo rilevante.
art. 384 c.p.c.
i giudici del gravame si sono uniformati, con la sentenza impugnata, al principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente, in continuità con la decisione delle Sezioni unite della Corte, n. 19499 del 2008
Il giudice di rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; nella controversia la Corte ha ritenuto che tale vincolo fosse stato rispettato attraverso la verifica concreta dei parametri indicati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura non presenta, peraltro, alcuno dei requisiti ora richiesti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come interpretato da Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014) finendo con il lamentare non l’omesso esame di un fatto decisivo inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) ma si risolve nella critica alla sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile
La censura ai sensi del n. 5 è ammessa nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario; non consente di contestare la sufficienza del ragionamento probatorio o l’interpretazione degli atti processuali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione
La motivazione è censurabile come nullità soltanto in caso di sostanziale mancanza del requisito motivazionale; il mero difetto di sufficienza non integra tale vizio.
art. 2727 c.c.
la presunzione semplice del maggior danno, come richiesto dalla sentenza rescindente, dovesse valutarsi in concreto, alla stregua del parametro indicato dal Giudice remittente, con riferimento al rendimento netto, variabile da soggetto a soggetto, e non piuttosto lordo, uguale per ogni soggetto
La presunzione semplice del maggior danno va valutata in concreto secondo il parametro del rendimento netto indicato dalla sentenza rescindente, non mediante il rendimento lordo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendo i presupposti processuali, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il contributo previsto per il ricorso costituisce la base di riferimento per l’ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria, il maggior danno può presumersi quando, durante la mora, il rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi supera il tasso degli interessi legali; la sussistenza del presupposto va verificata con riferimento al periodo effettivo di mora.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e svolgere gli accertamenti demandati in coerenza con i parametri ivi indicati.
- Il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile, deve indicare l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente contestare la sufficienza del ragionamento probatorio o chiedere una nuova valutazione degli atti e dei conteggi.
- La presunzione semplice del maggior danno deve essere valutata concretamente secondo il rendimento netto dei titoli di Stato, non secondo il rendimento lordo.
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