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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1110/2020 del 20/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Dirigenti medici di primo livello addetti a una divisione di neurologia avevano contestato i turni introdotti dall’azienda ospedaliera con deliberazione del 23 agosto 2000 per la guardia attiva divisionale festiva e notturna, deducendo carichi di lavoro eccessivi e mancata fruizione dei riposi giornalieri, settimanali e compensativi. Ottenuto un provvedimento cautelare che garantiva tali riposi, avevano chiesto la conferma della misura e il risarcimento dei danni alla salute, alla vita personale, familiare e sociale, dei danni professionali e patrimoniali e di ogni altro danno non patrimoniale. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 22 marzo 2011, aveva dichiarato illegittimo l’orario applicato dal 1° settembre 2000 e condannato l’azienda al risarcimento, liquidato per ciascun lavoratore, oltre interessi e rivalutazione. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 1659/2013 depositata il 30 settembre 2013, aveva dichiarato inammissibile l’appello autonomo dell’azienda, confermato nel resto la decisione e parzialmente rideterminato le spese del primo grado. L’azienda ha proposto ricorso principale con sei motivi: (1) erronea dichiarazione d’inammissibilità del proprio appello autonomo, deducendo di avere presentato anche appello incidentale; (2) omesso esame della data indicata in calce al decreto di fissazione dell’udienza e conseguente nullità del giudizio; (3) omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio; (4) contraddittoria interpretazione degli atti quanto alla contestazione dei dati elaborati dal consulente; (5) omessa pronuncia sulle deduzioni relative alla rilevanza delle testimonianze; (6) insufficiente o contraddittoria motivazione sulla valutazione delle risultanze istruttorie e sulla quantificazione del danno da usura professionale. I lavoratori hanno proposto ricorso incidentale in due motivi: il primo contro il mancato riconoscimento dell’indennizzo economico e delle differenze retributive per le ore di guardia, sostenendo che la domanda non fosse generica; il secondo contro la liquidazione degli onorari e la compensazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Il primo motivo è infondato: una volta instaurato il rapporto processuale con la prima impugnazione, le impugnazioni successive devono confluire nel medesimo procedimento e assumono natura incidentale; l’appello autonomo dell’azienda era quindi inammissibile perché proposto oltre il termine previsto per quello incidentale, non essendo stata specificamente contestata l’affermazione della Corte d’appello circa il mancato rispetto di tale termine. Il secondo motivo è infondato: la Corte territoriale aveva esaminato il decreto e rilevato la coincidenza tra la data dell’udienza riportata nell’originale e quella risultante dalla copia notificata; la censura riguardava inoltre deduzioni difensive e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Il terzo motivo è infondato: la richiesta di rinnovazione della CTU era stata implicitamente respinta, poiché incompatibile con la decisione che aveva motivatamente recepito le risultanze peritali. I motivi quarto, quinto e sesto, esaminati congiuntamente, sono inammissibili perché miravano a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie; non indicavano un fatto storico decisivo omesso e non evidenziavano un’anomalia motivazionale rilevante secondo il contenuto minimo costituzionale. Del ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile: la censura proponeva una diversa interpretazione delle domande senza riprodurne compiutamente il contenuto, mentre l’individuazione e l’interpretazione della domanda costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, salvo controllo sulla motivazione. Il secondo motivo è accolto solo quanto agli onorari di primo grado: la Cassazione ha rideterminato tale voce in Euro 1.975,00, compensando la residua metà, e ha respinto la richiesta di maggiorazione del 20%, trattandosi di facoltà discrezionale del giudice. La censura sulle spese d’appello è stata dichiarata inammissibile nella parte riferita a una disciplina non applicabile; è stata confermata la compensazione delle spese d’appello per il limitato accoglimento delle impugnazioni. La sentenza è stata cassata limitatamente alla statuizione sugli onorari di primo grado e la Corte ha deciso nel merito su tale punto. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate. È stato inoltre posto a carico dell’azienda, ricorrente principale, l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 333 c.p.c.

    Ne consegue che, in caso di appello, le irnpugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale e devono essere proposte nel termine di cui all’art. 343 c.p.c., comma 1.

    L’impugnazione proposta per prima instaura il rapporto processuale unitario; le impugnazioni successive devono essere formulate in via incidentale nei termini previsti. L’appello autonomo successivo può convertirsi in incidentale solo se tempestivo.

  • art. 343, comma 1, c.p.c.

    Ne consegue che, in caso di appello, le irnpugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale e devono essere proposte nel termine di cui all’art. 343 c.p.c., comma 1.

    L’impugnazione successiva alla prima deve assumere forma incidentale e rispettare il termine previsto per tale impugnazione; se proposta autonomamente oltre il termine, non può essere esaminata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., n. 8053 del 2014), l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore successivamente alle citate modifiche, consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, come prospettato nel quinto motivo di ricorso – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

    Il motivo consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, oppure un’anomalia motivazionale che incida sul minimo costituzionale. Non sono sufficienti la critica alla valutazione delle prove, l’omessa considerazione di mere deduzioni difensive o il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la Corte, in presenza della censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto negli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta.

    La denuncia di omessa pronuncia su una domanda pone una questione processuale e consente alla Cassazione, se il vizio è dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., di esaminare direttamente gli atti. È distinta dalla contestazione dell’interpretazione o individuazione della domanda compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c. comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha l’onere di indicare non una mera “questione” o un semplice “punto” della sentenza, come nella specie, ma il “fatto storico”, principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (C:ass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) – il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017; Cass. n. 20188 del 2017).

    Chi deduce il vizio di omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico decisivo asseritamente trascurato, gli elementi da cui risulta, come e quando è stato discusso e perché avrebbe potuto determinare un esito diverso; non basta indicare una questione o un punto della decisione.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c. comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha l’onere di indicare non una mera “questione” o un semplice “punto” della sentenza, come nella specie, ma il “fatto storico”, principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (C:ass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) – il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017; Cass. n. 20188 del 2017).

    In combinazione con l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., impone che il motivo di ricorso per omesso esame identifichi con precisione il fatto storico, la sua risultanza processuale, la discussione tra le parti e la decisività.

  • art. 111 Cost.

    Al di fuori di tale omissione, il controllo del vizio rimane, pertanto, circoscritto alla sola verifica dell’esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., circostanza non ravvisabile nella fattispecie in esame, attese le argomentazioni poste dalla Corte d’Appello a fondamento della decisione.

    Fuori dall’omesso esame di un fatto storico decisivo, il controllo di legittimità sulla motivazione verifica soltanto che essa raggiunga il contenuto minimo costituzionalmente necessario; una motivazione articolata e comprensibile soddisfa tale requisito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

    In ragione del rigetto del ricorso principale, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 5, comma 4, tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 123

    Va disattesa la richiesta di maggiorazione del 20% ai sensi dell’art. 5, comma 4, della tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 123, atteso che si tratta di una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, e non di un obbligo come prospettano i ricorrenti (Cass., n. 16040 del 2011).

    La maggiorazione del 20% per le parti ulteriori non è automatica né obbligatoria: la sua applicazione costituisce una facoltà discrezionale del giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello, la prima impugnazione instaura il rapporto processuale nel quale devono confluire le successive impugnazioni, per assicurare l’unità del procedimento e la decisione simultanea. L’impugnazione proposta successivamente assume natura incidentale e deve rispettarne i termini; quella proposta autonomamente può essere convertita in incidentale solo se tempestiva.
  • Dopo le modifiche dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione non consente un riesame della valutazione delle prove o della sufficienza della motivazione. È deducibile l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, oppure un’anomalia motivazionale che incida sul minimo costituzionale.
  • Chi denuncia l’omesso esame di un fatto deve specificare il fatto storico trascurato, la risultanza testuale o processuale che lo documenta, come e quando sia stato discusso e la sua decisività; non è sufficiente indicare una questione, un punto della sentenza o una deduzione difensiva.
  • La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica può ritenersi implicitamente respinta quando la decisione, facendo proprie in modo motivato le conclusioni peritali, risulti logicamente incompatibile con l’accoglimento dell’istanza.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale e l’individuazione del suo contenuto sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. In cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione e riprodurre in modo adeguato il contenuto della domanda; è distinta dalla denuncia di omessa pronuncia, che attiene alla violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • La maggiorazione degli onorari prevista per una pluralità di parti, secondo la tariffa applicabile nel caso deciso, costituisce una facoltà discrezionale del giudice e non un incremento dovuto automaticamente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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