Cassazione Civile, Sentenza n. 1394/2020 del 22/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 418/2018, depositata il 14 giugno 2018, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Pescara e ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla banca con lettera del 22 febbraio 2016. L’addebito riguardava l’abuso di quattro permessi mensili retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, della L. 104/1992, utilizzati per assistere il padre disabile. Secondo gli accertamenti valorizzati dai giudici di merito, risultanti da una relazione investigativa e da testimonianze, nelle giornate dell’11, 16, 18 e 30 novembre 2015 il lavoratore si era recato presso l’abitazione del padre soltanto per quindici minuti il 18 novembre, peraltro durante la pausa pranzo e non nell’orario coperto dal permesso. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 3, della L. 104/1992, sostenendo che la norma non richiede una coincidenza temporale necessaria tra il permesso e l’assistenza diretta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione d’appello e conforme all’orientamento di legittimità. Il permesso deve essere utilizzato in relazione causale diretta con l’assistenza al disabile e non può servire soltanto a compensare le energie spese per prestarla; l’assistenza può tuttavia realizzarsi anche mediante incombenze amministrative o pratiche, purché svolte nell’interesse del familiare. L’impiego del permesso per esigenze diverse costituisce abuso del diritto e viola correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ente previdenziale, con rilevanza disciplinare. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
Invero, in base alla ratio della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, che attribuisce al “lavoratore dipendente… che assiste persona con handicap in situazione di gravità…” il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, è necessario che l’assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile; questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purchè nell’interesse del familiare assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018).
Il permesso mensile retribuito è finalizzato all’assistenza del familiare disabile e l’assenza dal lavoro deve avere una relazione diretta con tale esigenza. L’assistenza non deve necessariamente consistere in una presenza materiale continuativa, potendo includere incombenze di diversa natura, purché svolte nell’interesse del familiare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, avendo, la Corte territoriale, trascurato che la disposizione in oggetto non impone la necessaria coincidenza temporale tra tempo del permesso e tempo dell’assistenza diretta.
La disposizione individua il motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione della norma sui permessi; la Corte ha esaminato e respinto la censura nel merito.
In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..
La parte soccombente è condannata a rifondere le spese del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.
In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Massime di principio
- Il permesso retribuito previsto dall’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 deve essere fruito in relazione causale diretta con l’assistenza al familiare disabile e non può essere utilizzato per finalità estranee a tale assistenza o come mera compensazione delle energie impiegate per prestarla.
- L’assistenza al familiare disabile può essere resa con modalità diverse dalla presenza personale continuativa, comprese incombenze amministrative, pratiche o di altro genere, purché siano svolte nell’interesse del familiare assistito.
- L’utilizzo del permesso per esigenze diverse da quelle assistenziali integra abuso del diritto, viola correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ente previdenziale e può assumere rilevanza disciplinare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1388/2020 del 22/01/2020
- Sentenza lavoro · 22 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1396/2020 del 22/01/2020
- Sentenza lavoro · 20 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1110/2020 del 20/01/2020
- Sentenza lavoro · 20 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1111/2020 del 20/01/2020
- Sentenza lavoro · 20 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1112/2020 del 20/01/2020
- Sentenza lavoro · 20 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1113/2020 del 20/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →