Cassazione Civile, Sentenza n. 1396/2020 del 22/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La ricorrente, farmacista, aveva acquisito nel 2008 una quota nominale di 250 euro, pari al 2,5% del capitale, della società in accomandita semplice titolare della Farmacia Beltrade, ed era stata incaricata della direzione della farmacia, con compenso annuo indicato nel testo in 45.900 euro nella ricostruzione del primo giudice e in 45.000 euro nell’accertamento riportato dalla Cassazione. Le era stata inoltre conferita una procura speciale per diversi atti di gestione amministrativa, del personale, delle ricette, della contabilità, dei rapporti bancari, del laboratorio e degli acquisti. Aveva chiesto di accertare la natura subordinata del rapporto con la società e la prosecuzione del rapporto con la farmacista acquirente del ramo d’azienda. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1196/2014 depositata il 16 dicembre 2014, aveva confermato il rigetto. In Cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2313, 2315, 2320 e 2322 c.c., sostenendo che la socia accomandante non potesse conferire la propria opera e che il suo apporto fosse soltanto capitale; (2) falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 362/1991 e degli artt. 2295 e 2315 c.c., deducendo che l’atto sociale indicava un conferimento in denaro e non d’opera; (3) omesso esame dell’atto costitutivo modificato il 28 maggio 2008; (4) violazione degli artt. 2320 c.c., 2094 c.c. e 409 c.p.c., affermando che il socio accomandante presta attività sotto la direzione degli amministratori; (5) violazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 2320 c.c. e agli artt. 7 e 8 della L. n. 362/1991, sostenendo che l’assoggettamento alla direzione comportasse subordinazione. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure non investivano adeguatamente l’intera ratio della decisione d’appello: la ricorrente non aveva specificamente contestato la mancanza di allegazioni sulla sottoposizione al potere direttivo e disciplinare, né l’accertamento di una gestione autonoma e della carenza di indici presuntivi di subordinazione; inoltre non aveva censurato la qualificazione alternativa del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa né il rilievo, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, dell’attività professionale per la quale è necessaria l’iscrizione a un albo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le singole tesi sulla compatibilità tra qualità di socia accomandante e conferimento d’opera. Ha ritenuto che i motivi si concentrassero su un passaggio non decisivo della motivazione e non si confrontassero con le autonome ragioni che sorreggevano il rigetto: difetto di allegazione e prova dell’eterodirezione, accertata autonomia gestionale e carenza degli indici della subordinazione, nonché mancata specifica censura della qualificazione alternativa come collaborazione coordinata e continuativa. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della società: 200 euro per esborsi e 5.000 euro per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della farmacista acquirente e dell’INPS, non avendo svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo di ricorso per cassazione deve criticare le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata. La mancata considerazione di tali ragioni rende il motivo inidoneo allo scopo e ne determina l’inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2
con condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.
La Corte liquida le spese del giudizio di legittimità includendo le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso professionale.
Massime di principio
- Nelle società di persone, la qualità di socio e la partecipazione ad atti gestori non escludono di per sé un rapporto di lavoro subordinato; per configurarlo occorre però che la prestazione non costituisca un conferimento previsto dal contratto sociale e che sia svolta sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia.
- Per accertare la subordinazione non basta dedurre la posizione societaria del prestatore o la soggezione astratta alla direzione degli amministratori: occorrono allegazioni e prova dell’assoggettamento effettivo al potere direttivo e disciplinare, valutate insieme alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con le ragioni autonome e decisive della sentenza impugnata e si limita a riproporre le tesi difensive già disattese o a contestare un argomento non decisivo.
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