Cassazione Civile, Ordinanza n. 19401/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione notificava a un contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria conseguente al consolidamento di alcune cartelle di pagamento rimaste inevase. Il contribuente impugnava l’atto deducendo, tra l’altro, il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche e la prescrizione dei relativi crediti. La C.T.R. rigettava l’appello, ritenendo che l’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente fosse incompatibile sia con la volontà di avvalersi della prescrizione, sia con la contestazione del difetto di notifica delle cartelle. In cassazione il contribuente denunciava, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2937 e 2944 c.c., sostenendo che la domanda di rateizzazione non comportasse rinuncia implicita alla prescrizione e non potesse valere come riconoscimento del debito; richiamava inoltre la disciplina di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la richiesta di rateizzazione integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione e che, quando il contribuente abbia chiesto la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, resta preclusa la contestazione dei vizi di notifica delle cartelle, essendo presupposta la loro conoscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito secondo cui la domanda di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo costituisce riconoscimento del debito, con effetto interruttivo della prescrizione, ed è incompatibile con la deduzione del difetto di notificazione delle cartelle prodromiche. Ha inoltre rilevato un profilo di carenza di specificità del motivo ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non risultava adeguatamente chiarito se e come l’istanza di rateizzazione fosse stata proposta in primo grado e non era stata trascritta nel ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
unico motivo di ricorso per cassazione
consente di denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo deve essere specifico e correttamente articolato
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
motivo pecca di specificità
impone l’indicazione e la riproduzione degli atti e documenti rilevanti; la loro omissione preclude il controllo di legittimità
richiamato dal ricorrente in tema di rinuncia alla prescrizione; la Corte esclude che la rateizzazione integri, di per sé, rinuncia alla prescrizione
il riconoscimento del diritto del creditore può essere anche tacito e comporta effetto interruttivo della prescrizione se desume consapevolezza del debito e volontarietà del comportamento
art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente quale disciplina della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
art. 10, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973
la Corte vi richiama la nozione di ruolo come elenco dei debitori e delle somme dovute
art. 21, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992
la notifica della cartella comporta la sua conoscenza da parte del contribuente
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria illustrativa
art. 3347/2017
richiamata quale precedente per affermare che la rateizzazione non preclude, in astratto, contestazioni sull’an debeatur quando ancora impugnabili gli atti
art. 27672/2020
richiamata quale precedente che qualifica la richiesta di rateizzazione come riconoscimento del debito e atto incompatibile con il disconoscimento della pretesa
art. 12735/2020
richiamata per precisare che il riconoscimento del debito richiede una dichiarazione univoca, ma può anche essere tacito e incompatibile con la volontà di negare la pretesa
art. 5160/2022
richiamata per affermare che la richiesta di rateizzazione presuppone la piena conoscenza del ruolo/cartella
art. 14781/2021
richiamata per ribadire che, dopo la rateizzazione, il vizio di notifica delle cartelle non è utilmente deducibile
art. 5549/2021
richiamata come precedente non incompatibile con il principio del riconoscimento tacito del debito
Massime di principio
- La richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo può integrare un riconoscimento, anche tacito, del debito, idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., quando emerga un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa creditoria.
- La domanda di rateizzazione non equivale automaticamente ad acquiescenza sulla debenza del tributo, ma può comunque precludere la deduzione di vizi di notifica delle cartelle quando presupponga la loro piena conoscenza.
- Ai fini del riconoscimento del debito rileva la sostanza del comportamento del debitore, non la sua qualificazione formale: il riconoscimento può essere tacito, purché sia desumibile una manifestazione volontaria e univoca di consapevolezza dell’obbligazione.
- In cassazione, il motivo che investe l’accertamento di merito sul significato della domanda di rateizzazione deve rispettare il requisito di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con puntuale indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
- La contestazione dell’an della pretesa tributaria resta possibile nei limiti dei termini di impugnazione e non può fondarsi, dopo la richiesta di rateizzazione, sul difetto di notifica delle cartelle se tale domanda presuppone la conoscenza dell’atto presupposto.
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