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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19401/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un agente della riscossione notificava a un contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria conseguente al consolidamento di alcune cartelle di pagamento rimaste inevase. Il contribuente impugnava l’atto deducendo, tra l’altro, il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche e la prescrizione dei relativi crediti. La C.T.R. rigettava l’appello, ritenendo che l’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente fosse incompatibile sia con la volontà di avvalersi della prescrizione, sia con la contestazione del difetto di notifica delle cartelle. In cassazione il contribuente denunciava, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2937 e 2944 c.c., sostenendo che la domanda di rateizzazione non comportasse rinuncia implicita alla prescrizione e non potesse valere come riconoscimento del debito; richiamava inoltre la disciplina di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la richiesta di rateizzazione integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione e che, quando il contribuente abbia chiesto la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, resta preclusa la contestazione dei vizi di notifica delle cartelle, essendo presupposta la loro conoscenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito secondo cui la domanda di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo costituisce riconoscimento del debito, con effetto interruttivo della prescrizione, ed è incompatibile con la deduzione del difetto di notificazione delle cartelle prodromiche. Ha inoltre rilevato un profilo di carenza di specificità del motivo ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non risultava adeguatamente chiarito se e come l’istanza di rateizzazione fosse stata proposta in primo grado e non era stata trascritta nel ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    unico motivo di ricorso per cassazione

    consente di denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo deve essere specifico e correttamente articolato

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    motivo pecca di specificità

    impone l’indicazione e la riproduzione degli atti e documenti rilevanti; la loro omissione preclude il controllo di legittimità

  • art. 2937 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di rinuncia alla prescrizione; la Corte esclude che la rateizzazione integri, di per sé, rinuncia alla prescrizione

  • art. 2944 c.c.

    il riconoscimento del diritto del creditore può essere anche tacito e comporta effetto interruttivo della prescrizione se desume consapevolezza del debito e volontarietà del comportamento

  • art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato dal ricorrente quale disciplina della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

  • art. 10, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973

    la Corte vi richiama la nozione di ruolo come elenco dei debitori e delle somme dovute

  • art. 21, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992

    la notifica della cartella comporta la sua conoscenza da parte del contribuente

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria illustrativa

  • art. 3347/2017

    richiamata quale precedente per affermare che la rateizzazione non preclude, in astratto, contestazioni sull’an debeatur quando ancora impugnabili gli atti

  • art. 27672/2020

    richiamata quale precedente che qualifica la richiesta di rateizzazione come riconoscimento del debito e atto incompatibile con il disconoscimento della pretesa

  • art. 12735/2020

    richiamata per precisare che il riconoscimento del debito richiede una dichiarazione univoca, ma può anche essere tacito e incompatibile con la volontà di negare la pretesa

  • art. 5160/2022

    richiamata per affermare che la richiesta di rateizzazione presuppone la piena conoscenza del ruolo/cartella

  • art. 14781/2021

    richiamata per ribadire che, dopo la rateizzazione, il vizio di notifica delle cartelle non è utilmente deducibile

  • art. 5549/2021

    richiamata come precedente non incompatibile con il principio del riconoscimento tacito del debito

Massime di principio

  • La richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo può integrare un riconoscimento, anche tacito, del debito, idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., quando emerga un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa creditoria.
  • La domanda di rateizzazione non equivale automaticamente ad acquiescenza sulla debenza del tributo, ma può comunque precludere la deduzione di vizi di notifica delle cartelle quando presupponga la loro piena conoscenza.
  • Ai fini del riconoscimento del debito rileva la sostanza del comportamento del debitore, non la sua qualificazione formale: il riconoscimento può essere tacito, purché sia desumibile una manifestazione volontaria e univoca di consapevolezza dell’obbligazione.
  • In cassazione, il motivo che investe l’accertamento di merito sul significato della domanda di rateizzazione deve rispettare il requisito di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con puntuale indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
  • La contestazione dell’an della pretesa tributaria resta possibile nei limiti dei termini di impugnazione e non può fondarsi, dopo la richiesta di rateizzazione, sul difetto di notifica delle cartelle se tale domanda presuppone la conoscenza dell’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniMora
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaDecadenza

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