Cassazione Penale, Sentenza n. 31290/2025 del 18/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha censurato la mancanza di gravi indizi in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990, capo 35) sostenendo che il traffico fosse mero "delitto scopo" del sodalizio mafioso già contestato (art. 416-bis). In motivi nuovi si è dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate mediante captatore informatico: (a) nullità del decreto autorizzativo r.i.t. 3123/2022 per mancata motivazione e per errata applicazione della normativa temporale (d.lgs. 216/2017) rispetto alla data di iscrizione del procedimento; (b) inutilizzabilità di tutte le captazioni successive al 20/12/2023 per presunta scadenza dei termini di durata delle indagini (termine di 12 mesi applicabile ratione temporis all'iscrizione soggettiva del ricorrente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ammesso l'ammissibilità dei motivi nuovi presentati dal nuovo difensore ma, sul merito, ha ritenuto infondate le censure: (1) in ordine alle intercettazioni via captatore informatico, la Corte ha applicato la regola temporale stabilita dalle Sezioni Unite "Pisaniello": la disciplina applicabile dipende dalla data di iscrizione del procedimento (notitia criminis) e non dalla data del decreto autorizzativo o dall'iscrizione soggettiva degli indagati; nel caso concreto il decreto r.i.t. 3123/2022 si riferiva al procedimento R.G.N.R. 7506/2017 iscritto entro il 31/08/2020, perciò alla disciplina previgente (interpretata dalle Sezioni Unite "Scurato") e le intercettazioni con captatore risultano regolari; (2) il GIP ha dato una motivazione autonoma, concreta e idonea a giustificare l'uso del captatore per le esigenze investigative in presenza di delitti di criminalità organizzata; (3) quanto al motivo principale sul rapporto tra associazione mafiosa (416-bis) e associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), la Corte ha confermato la correttezza dell'analisi del Tribunale: esistono elementi indiziari tali da ritenere configurabile un'associazione autonoma e strutturata per il narcotraffico che convive e può concorrere formalmente con il sodalizio mafioso. Conseguentemente la misura cautelare è stata confermata.
Norme richiamate
Qualifica il reato di associazione mafiosa; nel caso è considerato delitto di criminalità organizzata che giustifica, in via speciale, l'impiego di captatore informatico secondo la disciplina derogatoria dell'art. 13 d.l. 152/1991.
d.P.R. n. 309/1990 (art. 73 e 74)
Art. 74 definisce l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con elementi specializzanti rispetto all'associazione comune o mafiosa; la giurisprudenza riconosce la possibile concorrenza formale fra 416-bis e 74 quando coesistono strutture organizzative autonome.
d.lgs. 29 dicembre 2017 n. 216
Regolamenta l'uso del captatore informatico e introduce l'obbligo per il GIP di indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità; la sua applicazione è valutata secondo la regola temporale (procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020).
art. 266, 267 e 268 cod. proc. pen.
"il decreto del GIP deve indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" (art. 267, comma 1, come modificato)
Disciplina i limiti e i contenuti del decreto autorizzativo per intercettazioni; dopo le riforme il decreto di captatore richiede una "autonoma valutazione" e motivazione rafforzata, salvo deroghe per determinate fattispecie (es. criminalità organizzata).
art. 13 d.l. n. 152/1991 (convertito dalla l. 203/1991)
Prevede per i delitti di criminalità organizzata standard meno gravosi per l'autorizzazione delle intercettazioni (sufficienti indizi e necessità) e consente captazioni anche nei luoghi di privata dimora senza la medesima stringente individuazione richiesta per gli altri reati.
Principio giurisprudenziale (Sezioni Unite 'Pisaniello' n. 36764/2024 e 'Scurato')
La normativa applicabile alle intercettazioni mediante captatore si determina con riferimento alla data di iscrizione del procedimento (notitia criminis). Le Sezioni Unite "Scurato" hanno poi precisato la legittimità dell'uso del captatore nei procedimenti per criminalità organizzata; le Sezioni Unite "Pisaniello" hanno chiarito il criterio temporale unitario per l'applicazione delle norme introdotte dal d.lgs. 216/2017.
Massime di principio
- La disciplina applicabile all'uso del captatore informatico si valuta in base alla data di iscrizione del procedimento (notitia criminis): se il fatto-reato è stato iscritto prima del 31/08/2020 si applica la disciplina previgente; per iscrizioni successive si applica il d.lgs. 216/2017 e le modifiche successive.
- Nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata (art. 416-bis) sussistono deroghe che rendono più agevole l'autorizzazione di intercettazioni ambientali e l'uso del captatore, ma il giudice deve comunque motivare in modo autonomo e concreto la necessità dello strumento quando la disciplina più recente lo richiede.
- La richiesta di inutilizzabilità "patologica" di intercettazioni per vizi formali è rilevabile anche in Cassazione; chi la solleva ha l'onere di indicare con precisione i fatti processuali e di produrre i documenti necessari a comprovare il vizio, salvo che la nullità sia manifestamente desumibile dagli atti.
- La nozione di "procedimento" va intesa in senso sostanziale (collegamento oggettivo dei fatti-reato, art. 12 c.p.p.) e non in modo meramente formale: la data rilevante è quella della prima iscrizione della notitia criminis riferita al fatto-reato oggetto delle captazioni.
- L'esistenza di un'associazione mafiosa e di un'associazione per il traffico di stupefacenti non si escludono automaticamente: possono coesistere strutture autonome e configurarsi concorso formale tra 416-bis e art. 74 DPR 309/1990 quando vi siano autonome strutture e programmi criminosi distinti.
- La disciplina sui termini delle indagini e sulle proroghe è rilevante per la utilizzabilità delle intercettazioni: intercettazioni svolte dopo la scadenza dei termini senza adeguata proroga possono essere contestate, ma il censore deve specificare e documentare tale scadenza e la sua incidenza sugli atti impugnati.
- I motivi nuovi in Cassazione sono ammissibili se presentati secondo le regole procedurali (termine, difensore regolarmente nominato) e se integrano o approfondiscono questioni già dedotte; tuttavia la parte deve evitare deduzioni generiche e deve fornire l'allegazione documentale necessaria per permettere al giudice di verificare le censure.
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