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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31280/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere; il ricorrente deduce che sia spirato il termine di durata della misura ai sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.p. perché, per l'unico reato ancora sorretto dalla misura (art. 416-bis c.p.), la Corte d'appello aveva determinato una pena di aumento di anni 4 e mesi 8 (reato satellite), mentre la Corte territoriale e il Tribunale hanno ritenuto di dover considerare la pena inflitta dal Tribunale di primo grado (anni 14) in ragione dell'annullamento con rinvio della sentenza di appello operato dalla Cassazione

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale e della Corte d'appello in ordine al parametro di pena da usare ai fini dell'art. 300, comma 4, c.p.p.: poiché la sentenza di appello è stata annullata con rinvio dalla Cassazione sulla struttura del reato continuato, l'unica pena validamente "irrogata" al momento è quella contenuta nella sentenza di primo grado (anni quattordici). Pertanto non sono maturati i termini per la cessazione della misura cautelare. La Corte chiarisce che, pur non condividendo alcune argomentazioni testuali del Tribunale (es. la distinzione tra "pena certa irrogata" e "pena provvisoria stabilita"), il risultato decisionale è corretto e può essere confermato. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto di pena ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso: norma che individua il reato per il quale è tuttora vigente la misura cautelare; la valutazione della pena relativa a questo reato è centrale per il computo del termine di cui all'art. 300, comma 4, c.p.p.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma sul traffico di stupefacenti (ipotesi aggravata) citata quale reato principale nella vicenda; l'annullamento con rinvio della condanna relativa a questo capo ha inciso sulla determinazione complessiva delle pene e sul fatto che la sentenza di appello non fosse più idonea a fungere da parametro per l'art. 300, comma 4, c.p.p.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma richiamata per un capo di imputazione; citata nella ricostruzione degli addebiti e del trattamento sanzionatorio complessivo

  • art. 300, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la cessazione della custodia cautelare quando il periodo trascorso in stato di custodia sia superiore all'entità della pena irrogata; nel caso concreto la Corte interpreta che, dopo annullamento con rinvio della sentenza di appello, il parametro di riferimento è la pena risultante dalla sentenza di primo grado, finché quella di appello non sia definitivamente confermata

  • art. 303 e art. 304 cod. proc. pen.

    Disciplinano i termini massimi della custodia cautelare e le sospensioni per la redazione della sentenza: utili al calcolo del termine di scadenza della misura; la Corte ha ricordato che occorre tener conto delle sospensioni e del termine residuo in relazione alla pena di riferimento

  • art. 81 cod. pen.

    Regola il cumulo/continuazione delle pene: utilizzata nella ricostruzione del trattamento sanzionatorio complessivo e nella distinzione fra pena complessiva e pena relativa al reato satellite

  • art. 533, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla determinazione provvisoria della pena in sentenza: la Corte distingue tra la pena "stabilita" provvisoriamente e la pena "irrogata" ai fini dell'art. 300, comma 4, ma conclude che nel caso di annullamento la pena di primo grado ritorna ad essere il parametro

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Divieto della reformatio in peius: la Corte riafferma che, pur esistendo limiti al peggioramento in sede di rinvio, il giudice del rinvio non è vincolato rigidamente all'aumento già attribuito in appello per il reato satellite quando l'appello è stato annullato

  • art. 275, comma 2-ter cod. proc. pen.

    Previsione richiamata come possibile strumento in caso di conferma in rinvio della responsabilità sul capo annullato; citata a titolo di quadro normativo sulle conseguenze processuali

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata nel dispositivo

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la trasmissione al direttore dell'istituto di pena degli atti relativi allo stato cautelare: la cancelleria è tenuta a trasmettere il provvedimento che ha rigettato il ricorso

Massime di principio

  • Se la sentenza di appello è annullata con rinvio, per valutare l'eventuale perenzione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.p., il parametro di pena di riferimento è, finché l'annullamento non venga definitivamente superato, la pena risultante dalla sentenza di primo grado (la sentenza annullata non è più parametro valido).
  • Quando la custodia cautelare riguarda solo un reato "satellite" inserito in un contesto di reato continuato, ai fini del computo dei termini si tiene conto, di norma, della pena attribuita a quel reato satellite (aumento in continuazione), ma tale parametro può variare in funzione dell'esito definitivo dei gradi successivi: annullamento con rinvio riporta al primo grado.
  • La distinzione formale tra "pena irrogata" e "pena provvisoria stabilita" non fa venir meno il principio per cui la decisione effettivamente vigente e operante (ossia non annullata) è il parametro da considerare per i termini cautelari; il controllo di legittimità può rettificare vizi di motivazione quando non incidono sul decisum.
  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce in assoluto al giudice del rinvio di rivedere il trattamento sanzionatorio stabilito in appello quando l'appello è stato annullato; quindi la prospettiva della pena futura non deve automaticamente essere ritenuta immutabile ai fini cautelari.
  • In presenza di contrasti giurisprudenziali, occorre esaminare la specifica fattispecie processuale (se l'annullamento riguarda la struttura del reato continuato o altri profili): principi generali (Sez. U.) devono essere applicati tenendo conto dell'iter processuale concreto.
  • È prudente calcolare i termini di durata della custodia cautelare avendo riguardo alle sospensioni previste dalla legge (es. per la redazione della sentenza) e al fatto che, in caso di annullamento con rinvio, la posizione giudiziaria "revive" secondo la sentenza di primo grado fino a diversa determinazione in sede di rinvio.
  • Quando si contesta la perdurante custodia per superamento dei termini, la difesa deve verificare se la sentenza che fissa la pena utilizzata come parametro è effettivamente definitiva e non oggetto di annullamento o modifica pendente.

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