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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31253/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello: Campus deduce la mancata esplicitazione del percorso logico con cui la Corte ha escluso l'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; i due Castellano denunciano la errata qualificazione delle condotte non quale ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (sostenendo che la pluralità e il quantitativo delle sostanze avrebbero dovuto integrare la minore offensività) e, specificamente Aurelio, lamenta la mancata qualificazione della sua condotta come rientrante nell'art. 73, comma 4 (droghe "leggere") invece che nel comma 1 (droghe "pesanti"), richiamando osservazioni del Tribunale del riesame precedenti al giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Per Campus la Corte ha ritenuto che lo stesso abbia rinunciato ai motivi inerenti alla sua responsabilità e abbia scelto la definizione ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., determinando la definitività della pronuncia di primo grado e quindi l'impossibilità di invocare l'art. 129 c.p.p.; per i due Castellano la Corte ha confermato la valutazione della Corte territoriale che, considerando la ripetitività quotidiana delle condotte, i quantitativi e i canali di rifornimento, ha escluso la sussistenza della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In ordine alla posizione di Aurelio la Corte ha ritenuto rilevanti le intercettazioni e le ammissioni (tra cui il riferimento a "800 gr di cocaina al mese" e la vanteria di non "contaminare" la cocaina) come elementi puntuali che legittimano la qualificazione riferita alle droghe "pesanti". Sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e ciascun ricorrente è stato condannato a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73, comma 4

    art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990

    Norma riferita alle condotte concernenti le cd. droghe "leggere"; il ricorso di Aurelio chiedeva la qualificazione in termini di comma 4, ma la Corte ha ritenuto i riscontri probatori sufficienti a qualificare l'attività come relativa a droghe "pesanti"

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990

    Prevede l'ipotesi di lieve entità; la Corte ha ricordato che la pluralità di sostanze non esclude automaticamente il comma 5, ma occorre una valutazione complessiva degli indici; qui la ripetitività e l'entità hanno escluso la lieve offensività

  • Codice di procedura penale - art. 129

    Consente il proscioglimento immediato ove non sia raggiunta la prova della responsabilità; la Corte ha stabilito che non è applicabile quando la responsabilità è divenuta intangibile per effetto della rinuncia del ricorrente ai motivi che la contestavano

  • Codice di procedura penale - art. 599-bis

    Strumento di definizione abbreviata scelto da Campus; la rinuncia ai motivi che investivano la responsabilità ha determinato la definitiva cristallizzazione della pronuncia di primo grado

  • Codice penale - art. 99

    art. 99, comma secondo c.p.

    Disposizione sulla recidiva richiamata in sede di determinazione della pena in prime cure e valorizzata in appello

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Ha consentito la condanna dei ricorrenti al pagamento a favore della Cassa delle ammende per le impugnazioni dichiarate inammissibili

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione - Sezioni Unite 9 novembre 2018, n. 51063

    Cass. SS.UU. 9/11/2018 n. 51063

    Principio che la pluralità di sostanze non esclude di per sé la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità; richiede valutazione complessiva degli elementi, principio applicato dalla Corte nel caso

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione - Sez. III 1 luglio 2019, n. 28375

    Cass. Sez. III 1/7/2019 n. 28375

    Sottolinea il requisito della minima offensività per l'applicazione del comma 5 dell'art. 73; principio richiamato per escludere la lieve entità nelle condotte dei Castellano

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di impugnazione che investono la responsabilità (o la scelta di definizione ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.) produce la definitività della pronuncia di primo grado e impedisce di invocare strumenti di proscioglimento immediato come l'art. 129 c.p.p.
  • La pluralità delle sostanze o il quantitativo elevato non determinano automaticamente la qualificazione come ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990): occorre una valutazione complessiva e contestuale di tutti gli indici di offensività sociale e di attività commerciale o professionale di spaccio
  • Condotte reiterate con cadenza quotidiana, consistenti quantitativi e prove indirette come intercettazioni che indicano volumi di vendita costituiscono elementi forti per escludere la lieve entità e qualificare l'attività come traffico di sostanze "pesanti"
  • Le doglianze generiche o vaghe in cassazione sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorrente deve contestare specificamente e con argomenti concreti la valutazione di fatto svolta dal giudice di merito
  • Le ammissioni o vanterie intercettate del ricorrente (es. riferimenti a quantitativi commerciali) hanno elevato valore probatorio e possono determinare la conferma della qualificazione più grave delle condotte

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