Cassazione Penale, Sentenza n. 31253/2025 del 18/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello: Campus deduce la mancata esplicitazione del percorso logico con cui la Corte ha escluso l'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; i due Castellano denunciano la errata qualificazione delle condotte non quale ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (sostenendo che la pluralità e il quantitativo delle sostanze avrebbero dovuto integrare la minore offensività) e, specificamente Aurelio, lamenta la mancata qualificazione della sua condotta come rientrante nell'art. 73, comma 4 (droghe "leggere") invece che nel comma 1 (droghe "pesanti"), richiamando osservazioni del Tribunale del riesame precedenti al giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Per Campus la Corte ha ritenuto che lo stesso abbia rinunciato ai motivi inerenti alla sua responsabilità e abbia scelto la definizione ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., determinando la definitività della pronuncia di primo grado e quindi l'impossibilità di invocare l'art. 129 c.p.p.; per i due Castellano la Corte ha confermato la valutazione della Corte territoriale che, considerando la ripetitività quotidiana delle condotte, i quantitativi e i canali di rifornimento, ha escluso la sussistenza della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In ordine alla posizione di Aurelio la Corte ha ritenuto rilevanti le intercettazioni e le ammissioni (tra cui il riferimento a "800 gr di cocaina al mese" e la vanteria di non "contaminare" la cocaina) come elementi puntuali che legittimano la qualificazione riferita alle droghe "pesanti". Sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e ciascun ricorrente è stato condannato a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73, comma 4
art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990
Norma riferita alle condotte concernenti le cd. droghe "leggere"; il ricorso di Aurelio chiedeva la qualificazione in termini di comma 4, ma la Corte ha ritenuto i riscontri probatori sufficienti a qualificare l'attività come relativa a droghe "pesanti"
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73, comma 5
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Prevede l'ipotesi di lieve entità; la Corte ha ricordato che la pluralità di sostanze non esclude automaticamente il comma 5, ma occorre una valutazione complessiva degli indici; qui la ripetitività e l'entità hanno escluso la lieve offensività
Codice di procedura penale - art. 129
Consente il proscioglimento immediato ove non sia raggiunta la prova della responsabilità; la Corte ha stabilito che non è applicabile quando la responsabilità è divenuta intangibile per effetto della rinuncia del ricorrente ai motivi che la contestavano
Codice di procedura penale - art. 599-bis
Strumento di definizione abbreviata scelto da Campus; la rinuncia ai motivi che investivano la responsabilità ha determinato la definitiva cristallizzazione della pronuncia di primo grado
art. 99, comma secondo c.p.
Disposizione sulla recidiva richiamata in sede di determinazione della pena in prime cure e valorizzata in appello
Codice di procedura penale - art. 616
Ha consentito la condanna dei ricorrenti al pagamento a favore della Cassa delle ammende per le impugnazioni dichiarate inammissibili
Giurisprudenza della Corte di cassazione - Sezioni Unite 9 novembre 2018, n. 51063
Cass. SS.UU. 9/11/2018 n. 51063
Principio che la pluralità di sostanze non esclude di per sé la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità; richiede valutazione complessiva degli elementi, principio applicato dalla Corte nel caso
Giurisprudenza della Corte di cassazione - Sez. III 1 luglio 2019, n. 28375
Cass. Sez. III 1/7/2019 n. 28375
Sottolinea il requisito della minima offensività per l'applicazione del comma 5 dell'art. 73; principio richiamato per escludere la lieve entità nelle condotte dei Castellano
Massime di principio
- La rinuncia ai motivi di impugnazione che investono la responsabilità (o la scelta di definizione ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.) produce la definitività della pronuncia di primo grado e impedisce di invocare strumenti di proscioglimento immediato come l'art. 129 c.p.p.
- La pluralità delle sostanze o il quantitativo elevato non determinano automaticamente la qualificazione come ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990): occorre una valutazione complessiva e contestuale di tutti gli indici di offensività sociale e di attività commerciale o professionale di spaccio
- Condotte reiterate con cadenza quotidiana, consistenti quantitativi e prove indirette come intercettazioni che indicano volumi di vendita costituiscono elementi forti per escludere la lieve entità e qualificare l'attività come traffico di sostanze "pesanti"
- Le doglianze generiche o vaghe in cassazione sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorrente deve contestare specificamente e con argomenti concreti la valutazione di fatto svolta dal giudice di merito
- Le ammissioni o vanterie intercettate del ricorrente (es. riferimenti a quantitativi commerciali) hanno elevato valore probatorio e possono determinare la conferma della qualificazione più grave delle condotte
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