Cassazione Penale, Sentenza n. 31277/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: (1) violazione ed errata applicazione dell'art. 606 c.p.p. per mancata motivazione circa l'inapplicabilità della detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1 Ord. pen., con la censura che l'art. 4-bis Ord. pen. non escluderebbe automaticamente le misure alternative per il delitto di omicidio salvo la prova di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; (2) violazione dell'art. 47-ter Ord. pen. in relazione agli artt. 7 CEDU e 25 Cost., deducendo che le norme sopravvenute (in particolare il d.l. 13 maggio 1991, n. 152) hanno aggravato la posizione del ricorrente dopo il fatto (strage del 28/05/1974) e non possono quindi essere applicate retroattivamente.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha confermato l'inammissibilità della detenzione domiciliare per Tramonte, condannato all'ergastolo per i delitti riconducibili alle fattispecie ostative dell'art. 4-bis Ord. pen. (anche l'omicidio e i reati con finalità terroristiche/evversive rientrano nell'elenco ostativo). Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il rinvio operato dall'art. 47-ter all'art. 4-bis è "recettizio" ed esclude la possibilità di deroghe basate sull'assenza di collegamenti con organizzazioni criminali, anche per i soggetti ultrasettantenni. Quanto alla questione di retroattività, la Corte ha richiamato la giurisprudenza contrastante: in generale le norme sull'esecuzione penale sono ritenute non sostanziali e applicabili secondo tempus regit actum, ma una parte della giurisprudenza (e la Corte costituzionale n. 32/2020) ha distinto alcune disposizioni sopravvenute del 1991 come sostanziali e non retroattive. Tuttavia, nel caso concreto l'istituto della detenzione domiciliare per ultrasettantenni, così come oggi disciplinato, è frutto di interventi successivi (comma introdotto nel 2005) e quindi non sussiste la questione di applicazione retroattiva di una norma peggiorativa a carico del ricorrente. Segue condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 47-ter Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Disciplina la detenzione domiciliare per determinate categorie (tra cui il soggetto ultrasettantenne) ma rimanda espressamente all'art. 4-bis per i divieti; la Corte interpreta tale richiamo in senso recettizio, facendo sì che i reati elencati in art. 4-bis siano ostativi alla concessione della misura alternativa.
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
Considerata dalla Corte disposizione ostativa: la condanna per uno dei reati ricompresi in art. 4-bis impedisce l'accesso alla detenzione domiciliare, indipendentemente dall'assenza di collegamenti attuali con criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)
Norme introducenti inasprimenti nell'accesso a misure alternative; la giurisprudenza è divisa: alcuni orientamenti le considerano norme di natura sostanziale (non retroattive), altri le considerano norme di esecuzione applicabili secondo tempus regit actum. La Corte ha richiamato questo contrasto ma ritenuto non determinante nel caso concreto.
art. 25 Cost.
Principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole. La Corte rammenta che tale principio opera principalmente con riferimento alle norme incriminatrici; le disposizioni di esecuzione penale sono spesso ritenute di natura non sostanziale e soggette al principio tempus regit actum, salvo specifiche valutazioni differenti.
art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Invocato dal ricorrente con riferimento alla prevedibilità della legge penale; la Corte non ha ritenuto che nel caso concreto sussistesse una violazione applicabile per ottenere la detenzione domiciliare.
legge 10 ottobre 1986, n. 663 e legge 5 dicembre 2005, n. 251 (art. 7, comma 2)
La disciplina dell'art. 47-ter è stata introdotta e poi integrata nel tempo: l'art. 47-ter fu introdotto dalla legge 1986 e il comma relativo all'ultrasettantenne è stato introdotto con la legge del 2005; la Corte sottolinea che tali disposizioni sono sopravvenute rispetto al fatto del 1974, motivo per cui non può parlarsi di una norma applicata retroattivamente in danno del ricorrente riguardo a un istituto che non esisteva all'epoca del fatto.
Massime di principio
- Se la condanna riguarda reati elencati nell'art. 4-bis Ord. pen., la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere tali reati ostativi all'accesso alla detenzione domiciliare, anche per detenuti ultrasettantenni.
- Il rinvio operato dall'art. 47-ter all'art. 4-bis è interpretato come "recettizio": non consente deroghe basate sull'assenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali per le fattispecie elencate.
- Sulle norme sopravvenute in materia di esecuzione penale esiste contrasto giurisprudenziale: molte decisioni ritengono tali norme di natura esecutiva (applicabili secondo tempus regit actum), mentre altre, anche alla luce della Corte costituzionale n. 32/2020, riconoscono natura sostanziale ad alcune riforme (es. d.l. 152/1991) e ne negano l'applicazione retroattiva quando risultino peggiorative.
- Per valutare un possibile ricorso contro il diniego di misure alternative è necessario verificare: (a) se il reato sia ricompreso nell'art. 4-bis; (b) la data di introduzione dell'istituto richiesto e la sua evoluzione normativa; (c) la giurisprudenza recente rispetto alla natura sostanziale o esecutiva della norma sopravvenuta.
- In presenza di reati ostativi è difficile ottenere la detenzione domiciliare con argomentazioni basate soltanto sull'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; la strategia difensiva dovrà prendere in considerazione profili costituzionali o di fatto molto specifici e casi di giurisprudenza favorevole.
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